Art. 7 
 
Inserimento del capo III-bis nel decreto del Presidente della  Giunta
  regionale n. 41/R/2004.  Interventi  progettati  oppure  realizzati
  dalla Regione 
 
  1. Dopo il  capo  III  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale n. 41/R/2004, e' inserito il seguente capo 
 
                            «Capo III-bis 
 
        Interventi progettati oppure realizzati dalla Regione 
 
                             Art. 9-bis. 
 
                 Responsabile unico del procedimento 
 
  1. Il responsabile unico del procedimento (RUP) degli interventi di
competenza della Regione sulle strade e'  nominato  con  decreto  del
direttore della direzione regionale competente. 
 
                             Art. 9-ter. 
 
            Disposizioni per l'approvazione dei progetti 
 
  1. La conferenza di servizi sul progetto  di  fattibilita'  di  cui
dell'art.  27  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50
(Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),  per  gli
interventi sulle strade di competenza regionale e' convocata ai sensi
dell'art. 26, comma 1, lettera b) della  legge  regionale  23  luglio
2009,  n.  40  (Norme  sul  procedimento   amministrativo,   per   la
semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa). 
 
                           Art. 9-quater. 
 
                Verifica dei livelli di progettazione 
 
  1. L'attivita' di verifica per gli interventi di  competenza  della
Regione e' svolta  mediante  un  gruppo  di  verifica,  nominato  con
decreto del direttore regionale competente. 
  2. I componenti il gruppo di verifica non  devono  aver  svolto  la
funzione di progettazione. 
  3. Le attivita' di verifica per gli interventi di competenza  della
Regione sono svolte secondo quanto  disciplinato  dalla  legislazione
nazionale.  Con  decreto  del  direttore  della  struttura  regionale
competente sono approvati  gli  elenchi  che  indicano  gli  elementi
oggetto di verifica. 
 
                          Art. 9-quinquies. 
 
                  Modifiche di contratti di appalto 
 
  1. Qualora sia necessario procedere a modifiche  dei  contratti  di
appalto in corso di validita' nonche' a varianti ai  sensi  dell'art.
106 del decreto legislativo n. 50/2016,  che  comportano  un  aumento
dell'importo contrattualizzato, attraverso la delibera di  attuazione
del PRIIM di cui all'art. 4  della  legge  regionale  n.  55/2011  di
rimodulazione dell'intervento, si verifica: 
    a) la coerenza della modifica proposta ai criteri del PRIIM e  ai
criteri   per   l'inserimento   dell'intervento   nell'ambito   della
programmazione pluriennale delle opere pubbliche regionali; 
    b) la coerenza  della  modifica  alle  finalita'  dell'intervento
richiamate negli atti di programmazione regionali. 
 
                           Art. 9-sexies. 
 
              Cautele per l'attuazione degli interventi 
 
  1. Qualora, relativamente ad un intervento sulle strade  regionali,
l'impresa aggiudicataria iscriva sui libri contabili riserve per  una
cifra superiore a 100.000,00 euro, il  dirigente  competente  ne  da'
comunicazione alla  struttura  regionale  competente  in  materia  di
programmazione  che  provvede  alle  prime  valutazioni  relative  al
contenzioso.».