Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). (Omissis). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione degli interventi contributivi a favore delle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi ed i soggetti che gestiscono l'attivita' di distribuzione carburanti in montagna, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Art. 2. Territorio interessato 1. Gli interventi contributivi di cui al presente regolamento si rivolgono alle imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana, ricompresi nelle zone B e C di svantaggio socio-economico, individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (legge regionale n. 13/2000, art. 3 (commi 1, 2, 3 e 6) - classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico). 2. Nei Comuni interamente montani ed in quelli parzialmente montani, limitatamente alla parte montana, ricadenti in zona A di svantaggio socio-economico, l'intervento interessa esclusivamente le imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati laddove riclassificati in zona B o C. 3. I Comuni indicati all'allegato A) della legge regionale n. 33/2002 non rientranti nella classifica operata con deliberazione di Giunta regionale n. 3303/2000 sono esclusi dall'intervento contributivo oggetto del presente regolamento. 4. L'allegato A, sezione 1 al presente regolamento individua, a fini ricognitivi, per l'ammissibilita' delle domande di contributo i centri abitati dei Comuni ricadenti in zona A, comunque interessati in quanto riclassificati in zona B o C, ed i Comuni delle zone B e C interessati all'intervento contributivo. 5. Per i Comuni parzialmente montani, l'individuazione della zona ammissibile al finanziamento avviene in base alla cartografia presente sul sito internet della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia alla pagina web: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associa tive/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/ Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) microimprese, piccole e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti rispettivamente previsti dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014; b) commercio all'ingrosso: l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, od a utilizzatori professionali e a grandi consumatori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»); c) commercio al dettaglio: l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 29/2005; d) vendita di generi del settore alimentare: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 29/2005; e) vendita di generi del settore non alimentare: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui alla lettera d) del comma 1 al presente articolo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 29/2005; f) forme speciali di commercio al dettaglio: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 29/2005, la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunita', esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; la vendita per mezzo di apparecchi automatici; la vendita per corrispondenza o tramite altri sistemi di comunicazione; la vendita a domicilio; g) impianto di distribuzione carburanti: ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato; h) centro abitato: la localita' abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuita', caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale; i) impresa unica: ai sensi dell'art. 2, comma 2 del regolamento (UE) 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima; 5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il tramite di una o piu' altre imprese; l) interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti: gli interventi aventi ad oggetto l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti da realizzare nell'anno solare di riferimento per la richiesta di concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento; m) interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove gia' esistente, di distribuzione carburanti: gli interventi aventi ad oggetto la ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto di distribuzione carburanti, ove gia' esistente, da realizzare nell'anno solare di riferimento per la richiesta di concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento. Art. 4. Requisiti soggettivi dei beneficiari 1. Possono beneficiare del contributo le imprese che esercitano attivita' di commercio al dettaglio, i pubblici esercizi, regolarmente in possesso di licenza amministrativa, ed i soggetti che gestiscono l'attivita' di distribuzione dei carburanti in montagna in conformita' alla normativa di settore. Possono beneficiare del contributo esclusivamente le microimprese, mentre saranno considerate inammissibili le domande presentate da piccole, medie e grandi imprese. 2. I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilita': a) ubicazione in centri abitati posti nel territorio interessato dall'intervento, come definito all'art. 2, con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. Il dato sara' ricavato dall'Amministrazione regionale con ricorso alle anagrafi comunali; b) iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato territorialmente competente; c) osservare, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, fatta salva la deroga prevista dall'art. 73, comma 1-bis della legge regionale sopra richiamata; d) svolgimento dell'attivita' cui ai codici Istat Ateco 2007 elencati nell'allegato A, sezione 2 come indicati nella visura camerale. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attivita' non rientranti fra quelle identificate dai codici Istat Ateco 2007 di cui all'allegato sopra richiamato; e) aver conseguito, nell'ultima dichiarazione presentata all'Agenzia delle entrate, ricavi, come definiti all'art. 85 comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), inferiori alle seguenti soglie: 1) centri abitati di zona B: 1.1) € 80.000 per commercio di generi alimentari; 1.2) € 50.000 per attivita' di somministrazione al pubblico di cibi e bevande; 1.3) € 35.000 per commercio di generi non alimentari; 2) centri abitati di zona C: 2.1) € 120.000 per commercio di generi alimentari; 2.2) € 60.000 per attivita' di somministrazione al pubblico di cibi e bevande; 2.3) € 50.000 per commercio di generi non alimentari; 3) i ricavi, quali definiti all'art. 18, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), non dovranno inoltre essere superiori a: 3.1) € 30.000 per distributori di carburante; 3.2) € 10.000 per rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari; 3.3) € 20.000 per rivendite di giornali. 3. Nel calcolo dell'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e similari e rivendite di giornali, l'aggio andra' moltiplicato per i seguenti coefficienti: 2,83 per distributori di carburante; 5 per rivendite di giornali; 10 per rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari. 4. Qualora il richiedente eserciti attivita' riferite a piu' tipologie commerciali, l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attivita' non potra' essere superiore a € 105.000 in zona B e ad € 160.000 in zona C. 5. Sono in ogni caso esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento: a) commercianti all'ingrosso; b) esercenti forme speciali di commercio al dettaglio; c) rappresentanti di commercio; d) ambulanti; e) farmacie; f) impianti di distribuzione di carburante ad uso privato. 6. Possono, inoltre, beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, in possesso dei requisiti sopra enunciati, per le spese individuate all'art. 5, comma 1, lettera b). Art. 5. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili esclusivamente le spese correnti connesse: a) alla gestione dell'esercizio commerciale; b) a interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove gia' esistente, qualora detti interventi siano da effettuarsi nell'anno solare in corso al momento della presentazione della domanda. 2. Sono ammissibili i costi sostenuti per: a) acquisizione di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti; b) spese per lavoro dipendente ed autonomo; c) spese di riscaldamento e combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice; d) spese assicurative, telefoniche e postali, nonche' l'acquisto di valori bollati; e) spese di pubblicita'; f) spese di elaborazione dati e tenuta della contabilita'; g) cancelleria e stampati; h) servizi di pulizia e lavanderia; i) vigilanza notturna; l) acquisto di beni di consumo; m) spese di allacciamento delle utenze energetiche ed idriche; n) spese di manutenzione ordinaria, ai sensi della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); o) spese connesse all'attivita' di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. Sono inammissibili i costi inerenti le prestazioni rese con lavoro proprio nell'ambito dei lavori in economia. Art. 6. Regime di aiuti, limiti di spesa e di contributo 1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nel rispetto del regime «de minimis» di cui al regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013. 2. La percentuale di aiuto non puo' superare il 50% della spesa ammissibile. 3. L'ammontare del contributo concedibile non puo' essere inferiore ad € 1.000,00. Il limite massimo di contributo concedibile e' pari ad € 2.500,00. 4. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda e' pari ad € 2.000,00. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al presente comma non sono ammesse all'aiuto. 5. La spesa ammissibile deve essere sostenuta successivamente alla presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda stessa. 6. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla base dei modelli di cui agli allegati D.1 e D.2 al presente regolamento, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla «impresa unica» di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Art. 7. Divieto di cumulo e divieto generale di contribuzione 1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, anche in regime «de minimis», e finanziamenti europei concessi per le medesime spese ammesse a finanziamento previste dall'art. 5. 2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non e' ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli aiuti. Art. 8. Modalita' e termini di presentazione della domanda 1. La domanda per accedere al contributo e' presentata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il 31 marzo di ogni anno. 2. La domanda di contributo puo' essere presentata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformita' alle vigenti norme in materia, mediante invio al seguente indirizzo di PEC: montagna@certregione.fvg.it 3. La data del ricevimento della domanda e' determinata dalla data di ricevuta della accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo. 4. La domanda si intende validamente inviata se: a) inviata all'indirizzo PEC indicato al comma 2 del presente articolo; b) sottoscritta con firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata tramite PEC, unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' personale in corso di validita' del legale rappresentante; c) e' apposta sulla domanda stessa, stampata in originale e detenuta dall'impresa, apposita marca da bollo debitamente annullata, come da documento scansionato, firmato dal legale rappresentante/dichiarante, ed inviato tramite PEC. 5. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato C del presente regolamento, e' sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'impresa a pena d'inammissibilita'. 6. Alla domanda e' sempre allegata la fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 7. L'impresa istante e' tenuta ad utilizzare la PEC per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo: montagna@certregione.fvg.it Art. 9. Inammissibilita' della domanda 1. Sono inammissibili le domande presentate in difformita' da quanto stabilito dagli articoli 2 e 4. 2. L'impresa puo' presentare una sola domanda a valere sul presente regolamento. Non sono ammesse le domande presentate da una medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile. 3. Sono altresi' inammissibili le domande prive di sottoscrizione, nonche' quelle pervenute oltre il termine di cui all'art. 8, comma 1 e, per il solo anno 2016, oltre il termine di cui all'art. 19, comma 1. 4. Non e' ammessa la trasmissione di piu' domande di contributo con un unico invio di PEC. Art. 10. Graduatoria e comunicazione di avvio del procedimento 1. La graduatoria delle domande ammesse a contributo, sulla base dei criteri previsti dall'art. 12 e' approvata con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna da' comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000. Art. 11. Procedimento contributivo 1. La concessione del contributo avviene a seguito del perfezionamento di una procedura valutativa svolta secondo le modalita' del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 7/2000. 2. La graduatoria delle domande ammesse a contributo di cui all'art. 10 indica altresi' l'elenco delle domande non ammissibili ai sensi dell'art. 9, in ordine alle quali non si da' corso alla valutazione secondo i criteri declinati al successivo art. 12. 3. I contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il Servizio procede allo scorrimento della graduatoria qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie. 4. La concessione del contributo e' disposta dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro 90 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 8, comma 1 e, per il solo anno 2016, dal termine previsto all'art. 19, comma 1, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000. 5. L'impresa inserita utilmente in graduatoria e' tenuta a comunicare a mezzo PEC l'accettazione del contributo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del decreto di concessione del relativo contributo. Art. 12. Criteri di valutazione e formazione della graduatoria 1. La graduatoria delle domande ammissibili e' formata in applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili: a) numero di abitanti residenti nel comune sede dell'attivita', determinato con i dati della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia riferiti al 31 dicembre del secondo anno antecedente rispetto a quello di presentazione della domanda contributiva (in sede di prima applicazione i dati sono riferiti al 31 dicembre 2014), ed in assenza con i dati Istat, con il punteggio specificato nell'allegato B al presente regolamento; b) tipologia commerciale, con il punteggio specificato nell'allegato B al presente regolamento. Se l'impresa commerciale esercita varie attivita' rientranti in piu' tipologie commerciali si applichera' il punteggio della tipologia commerciale dichiarata prevalente; c) volume di ricavi, come definiti all'art. 4, comma 2, lettera e) e comma 3, con il punteggio specificato nell'allegato B al presente regolamento. Se l'impresa commerciale esercita varie attivita' rientranti in piu' tipologie commerciali si applichera' il punteggio della tipologia commerciale dichiarata prevalente. I dati sono riferiti all'ultima dichiarazione presentata all'Agenzia delle entrate; d) interventi per distributori di carburante, con il punteggio specificato nell'allegato B al presente regolamento. 2. In caso di parita' di punteggio complessivo, ha prevalenza l'impresa con sede in fascia di svantaggio C. Laddove le imprese siano altresi' collocate nella medesima fascia di svantaggio socio-economico, avra' preferenza l'impresa avente un volume di ricavi inferiore. In via residuale si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda. Art. 13. Obblighi del beneficiario 1. I beneficiari sono tenuti a mantenere attiva senza interruzione la propria attivita' commerciale per un anno decorrente dall'erogazione del contributo di cui al presente regolamento. 2. A tal fine l'impresa beneficiaria e' tenuta a trasmettere la dichiarazione attestante il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla scadenza del termine annuale di cui sopra. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dell'obbligo summenzionato, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovra' essere trasmessa a mezzo PEC al Servizio coordinamento politiche per la montagna. Art. 14. Rendicontazione 1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante la spesa ammissibile sostenuta mediante invio a mezzo PEC. 2. La rendicontazione deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo. 3. Proroghe al termine della presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario. 4. Per la rendicontazione, il beneficiario presenta la seguente documentazione: a) relazione descrittiva della spesa sostenuta e la sua connessione con l'attivita' esercitata; b) idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'amministrazione regionale ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali. 5. La rendicontazione della spesa sostenuta puo' esser presentata altresi' secondo le modalita' dettate dall'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, sull'apposito modello fornito dall'Amministrazione regionale. 6. Variazioni compensative fra le diverse categorie di spesa, di cui all'art. 5, comma 2, in sede di rendicontazione rispetto a quanto originariamente indicato nella domanda di contributo sono consentite complessivamente nel limite del 10%. 7. La rendicontazione della spesa sostenuta e' corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che conferma l'attestazione inerente l'inesistenza od attesta l'eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari antecedenti e nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda, nonche' l'inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento della stessa tipologia di spesa prevista dal presente regolamento. 8. Il beneficiario effettua tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di contributo. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati successivamente al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda sono inammissibili. Il pagamento dei documenti di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento, ovvero mediante carte di credito o debito o assegno bancario o circolare, corredati da dichiarazione resa dal destinatario del pagamento che confermi l'avvenuta transazione. Rimangono pertanto esclusi i pagamenti effettuati in contanti. Art. 15. Modalita' di liquidazione 1. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto, verra' disposta la liquidazione del contributo. 2. La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. Il contributo liquidato non puo' in nessun caso eccedere la somma del contributo concesso. 3. Non sono erogati anticipi nell'ambito della presente procedura. Art. 16. Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo 1. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato, in particolare, nei seguenti casi: a) rinuncia del beneficiario; b) venir meno dei requisiti di ammissibilita' al finanziamento; c) mancata effettuazione della spesa entro il termine previsto; d) violazione della disposizione sul divieto di cumulo di cui all'art. 7, comma 1; e) violazione della disposizione sul divieto generale di contribuzione di cui all'art. 7, comma 2; f) mancata accettazione del contributo entro il termine di cui all'art. 11, comma 5. 2. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 6 della legge regionale n. 7/2000. 3. Il contributo e' altresi' rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo. Qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'art. 6, comma 4, il contributo e' revocato. 4. Il contributo non e' oggetto di rideterminazione qualora, in sede di rendicontazione di spesa, l'importo ritenuto ammissibile risulti superiore alla spesa ammessa a contributo, nonche' nell'ipotesi di variazioni compensative di cui all'art. 14, comma 6. 5. In caso di revoca o riduzione del contributo, il beneficiario e' tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II della legge regionale n. 7/2000. Art. 17. Ispezioni e controlli 1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti in capo al beneficiario, nonche' la veridicita' delle dichiarazioni ed informazioni rese dal beneficiario stesso. 2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna si riserva di effettuare controlli a campione, nelle diverse fasi del procedimento contributivo, e sul 10 per cento delle rendicontazioni presentate dai soggetti beneficiari. Art. 18. Rinvio 1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio in particolare a: a) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); b) legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»); c) legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti). Art. 19. Norme transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, le domande sono presentate entro 20 giorni a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per l'anno 2016, saranno ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il 31 dicembre 2016. 3. Per l'anno 2016 il termine per la presentazione della rendicontazione scade il 28 febbraio 2017. 4. I modelli di cui all'allegato C al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani