Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione degli
  aiuti alle imprese commerciali e ai titolari  delle  autorizzazioni
  all'esercizio   degli   impianti   di   distribuzione    carburanti
  finalizzati  alla  riduzione  dei  maggiori   costi   dovuti   allo
  svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145
  e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del
  bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni  2016-2018  ai
  sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e  146  della  legge
regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno
2016 e del bilancio per gli  anni  2016-2018  ai  sensi  della  legge
regionale  10  novembre  2015,  n.  26),  il   presente   regolamento
disciplina le modalita' di attuazione degli interventi contributivi a
favore delle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi ed
i soggetti che gestiscono l'attivita' di distribuzione carburanti  in
montagna, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi  dovuti  allo
svantaggio localizzativo, nei limiti del  regolamento  (UE)  n.  1407
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis». 
 
                               Art. 2. 
 
                       Territorio interessato 
 
    1. Gli interventi contributivi di cui al presente regolamento  si
rivolgono alle imprese del settore  commerciale  ubicate  nei  centri
abitati dei Comuni interamente  montani  e  dei  Comuni  parzialmente
montani, limitatamente alla parte montana, ricompresi nelle zone B  e
C di svantaggio socio-economico, individuate dalla  Giunta  regionale
ai sensi degli articoli 21 e 40 della  legge  regionale  20  dicembre
2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani  del  Friuli-Venezia
Giulia), con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n.
3303 (legge regionale n. 13/2000, art. 3  (commi  1,  2,  3  e  6)  -
classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio
socio-economico). 
    2. Nei Comuni  interamente  montani  ed  in  quelli  parzialmente
montani, limitatamente alla parte montana, ricadenti  in  zona  A  di
svantaggio socio-economico, l'intervento interessa esclusivamente  le
imprese del settore commerciale ubicate nei  centri  abitati  laddove
riclassificati in zona B o C. 
    3. I Comuni indicati all'allegato A)  della  legge  regionale  n.
33/2002 non rientranti nella classifica operata con deliberazione  di
Giunta  regionale   n.   3303/2000   sono   esclusi   dall'intervento
contributivo oggetto del presente regolamento. 
    4. L'allegato A, sezione 1 al presente regolamento  individua,  a
fini ricognitivi, per l'ammissibilita' delle domande di contributo  i
centri abitati dei Comuni ricadenti in zona A,  comunque  interessati
in quanto riclassificati in zona B o C, ed i Comuni delle zone B e  C
interessati all'intervento contributivo. 
    5. Per i Comuni parzialmente montani, l'individuazione della zona
ammissibile  al  finanziamento  avviene  in  base  alla   cartografia
presente sul sito  internet  della  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia
Giulia                alla                pagina                 web:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associa
tive/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/ 
 
                               Art. 3. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) microimprese,  piccole  e  medie  imprese:  le  imprese  che
soddisfano i requisiti rispettivamente previsti  dall'Allegato  I  al
regolamento (UE) n. 651/2014; 
      b)  commercio  all'ingrosso:  l'attivita'  svolta  da  chiunque
professionalmente acquisti merci in nome e per  conto  proprio  e  le
rivenda ad altri commercianti  all'ingrosso  o  al  dettaglio,  od  a
utilizzatori professionali e a grandi consumatori, ai sensi dell'art.
2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2005,  n.  29
(Normativa  organica  in  materia  di  attivita'  commerciali  e   di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale
16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»); 
      c) commercio  al  dettaglio:  l'attivita'  svolta  da  chiunque
professionalmente acquisti merci in nome e per  conto  proprio  e  le
rivenda al consumatore finale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
b) della legge regionale n. 29/2005; 
      d) vendita di generi del  settore  alimentare:  la  vendita  di
prodotti destinati alla nutrizione, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,
lettera c) della legge regionale n. 29/2005; 
      e) vendita di generi del settore non alimentare: la vendita  di
ogni altro prodotto diverso da quelli di  cui  alla  lettera  d)  del
comma 1 al presente articolo, ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera
d) della legge regionale n. 29/2005; 
      f) forme speciali di commercio al dettaglio: ai sensi dell'art.
2, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 29/2005,  la  vendita
da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti,  di
soci di cooperative  di  consumo,  di  aderenti  a  circoli  privati,
nonche' la vendita nelle  scuole,  negli  ospedali,  nelle  strutture
militari e nelle comunita', esclusivamente a  favore  di  coloro  che
hanno titolo  ad  accedervi;  la  vendita  per  mezzo  di  apparecchi
automatici; la vendita per corrispondenza o tramite altri sistemi  di
comunicazione; la vendita a domicilio; 
      g) impianto di distribuzione carburanti: ai sensi dell'art. 34,
comma 1, lettera c) della legge regionale  11  ottobre  2012,  n.  19
(Norme in materia di energia  e  distribuzione  dei  carburanti),  un
complesso  unitario,  ovunque  ubicato,  costituito  da  uno  o  piu'
apparecchi di erogazione  dei  carburanti  per  autotrazione  con  le
relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato; 
      h) centro abitato: la localita'  abitata  caratterizzata  dalla
presenza di case contigue o vicine con interposte  strade,  piazze  e
simili, o comunque brevi  soluzioni  di  continuita',  caratterizzato
dall'esistenza  di  servizi  o  esercizi  pubblici   costituenti   la
condizione di una forma autonoma di vita sociale; 
      i) impresa unica: ai sensi dell'art. 2, comma 2 del regolamento
(UE) 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le  quali  esiste  almeno
una delle seguenti relazioni: 
        1) un'impresa detiene la  maggioranza  dei  diritti  di  voto
degli azionisti o soci di un'altra impresa; 
        2) un'impresa  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare  la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione  o
sorveglianza di un'altra impresa; 
        3)  un'impresa  ha  il  diritto  di  esercitare  un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso  con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
        4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla
da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima; 
        5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni  di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il  tramite
di una o piu' altre imprese; 
      l)  interventi  di   installazione   di   nuovi   impianti   di
distribuzione  carburanti:   gli   interventi   aventi   ad   oggetto
l'installazione di nuovi  impianti  di  distribuzione  carburanti  da
realizzare nell'anno  solare  di  riferimento  per  la  richiesta  di
concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento; 
      m) interventi di ristrutturazione e  ammodernamento  dell'unico
impianto,  ove  gia'  esistente,  di  distribuzione  carburanti:  gli
interventi aventi ad oggetto  la  ristrutturazione  e  ammodernamento
dell'unico impianto di distribuzione carburanti, ove gia'  esistente,
da realizzare nell'anno solare di riferimento  per  la  richiesta  di
concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento. 
 
                               Art. 4. 
 
                Requisiti soggettivi dei beneficiari 
 
    1. Possono beneficiare del contributo le imprese  che  esercitano
attivita'  di  commercio   al   dettaglio,   i   pubblici   esercizi,
regolarmente in possesso di licenza amministrativa, ed i soggetti che
gestiscono l'attivita' di distribuzione dei carburanti in montagna in
conformita'  alla  normativa  di  settore.  Possono  beneficiare  del
contributo esclusivamente le microimprese, mentre saranno considerate
inammissibili le  domande  presentate  da  piccole,  medie  e  grandi
imprese. 
    2. I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti
di ammissibilita': 
      a)  ubicazione  in  centri   abitati   posti   nel   territorio
interessato  dall'intervento,   come   definito   all'art.   2,   con
popolazione non superiore a 3.000 abitanti. Il  dato  sara'  ricavato
dall'Amministrazione regionale con ricorso alle anagrafi comunali; 
      b) iscrizione alla Camera di commercio industria e  artigianato
territorialmente competente; 
      c) osservare, ai sensi dell'art. 73  della  legge  regionale  5
dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori  dell'industria,
dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in
materia di sicurezza sul lavoro, asili nido  nei  luoghi  di  lavoro,
nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi),  le
norme vigenti in materia di sicurezza  sul  lavoro,  fatta  salva  la
deroga prevista dall'art. 73, comma 1-bis della legge regionale sopra
richiamata; 
      d) svolgimento dell'attivita' cui ai codici  Istat  Ateco  2007
elencati nell'allegato  A,  sezione  2  come  indicati  nella  visura
camerale. Non sono ammesse  a  contributo  le  imprese  che  svolgono
attivita' non rientranti fra quelle  identificate  dai  codici  Istat
Ateco 2007 di cui all'allegato sopra richiamato; 
      e)  aver  conseguito,  nell'ultima   dichiarazione   presentata
all'Agenzia delle entrate, ricavi, come definiti all'art. 85 comma 1,
lettere a) e b)  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), inferiori alle seguenti soglie: 
        1) centri abitati di zona B: 
          1.1) € 80.000 per commercio di generi alimentari; 
          1.2) € 50.000 per attivita' di somministrazione al pubblico
di cibi e bevande; 
          1.3) € 35.000 per commercio di generi non alimentari; 
        2) centri abitati di zona C: 
          2.1) € 120.000 per commercio di generi alimentari; 
          2.2) € 60.000 per attivita' di somministrazione al pubblico
di cibi e bevande; 
          2.3) € 50.000 per commercio di generi non alimentari; 
        3) i ricavi, quali definiti all'art. 18, comma 8 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600
(Disposizioni comuni in materia di  accertamento  delle  imposte  sui
redditi), non dovranno inoltre essere superiori a: 
          3.1) € 30.000 per distributori di carburante; 
          3.2) € 10.000 per rivendite di generi di monopolio,  valori
bollati e similari; 
          3.3) € 20.000 per rivendite di giornali. 
    3. Nel calcolo dell'importo dei  ricavi  per  i  distributori  di
carburante,  generi  di  monopolio,  valori  bollati  e  similari   e
rivendite di giornali, l'aggio andra'  moltiplicato  per  i  seguenti
coefficienti: 2,83 per distributori di carburante; 5 per rivendite di
giornali; 10 per rivendite di generi di monopolio, valori  bollati  e
similari. 
    4. Qualora il richiedente  eserciti  attivita'  riferite  a  piu'
tipologie commerciali, l'importo complessivo  dei  ricavi  risultante
dall'esercizio delle varie attivita' non potra' essere superiore a  €
105.000 in zona B e ad € 160.000 in zona C. 
    5. Sono in ogni caso esclusi dai benefici previsti  dal  presente
regolamento: 
      a) commercianti all'ingrosso; 
      b) esercenti forme speciali di commercio al dettaglio; 
      c) rappresentanti di commercio; 
      d) ambulanti; 
      e) farmacie; 
      f) impianti di distribuzione di carburante ad uso privato. 
    6.  Possono,  inoltre,  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al
presente regolamento i titolari  delle  autorizzazioni  all'esercizio
degli impianti di  distribuzione  dei  carburanti,  in  possesso  dei
requisiti sopra enunciati, per le spese individuate all'art. 5, comma
1, lettera b). 
 
                               Art. 5. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili esclusivamente le spese correnti connesse: 
      a) alla gestione dell'esercizio commerciale; 
      b)  a  interventi  di  installazione  di  nuovi   impianti   di
distribuzione  carburanti,  qualora  non  esistenti,  interventi   di
ristrutturazione  e  ammodernamento  dell'unico  impianto,  ove  gia'
esistente, qualora detti interventi siano  da  effettuarsi  nell'anno
solare in corso al momento della presentazione della domanda. 
    2. Sono ammissibili i costi sostenuti per: 
      a) acquisizione di materie prime, sussidiarie,  semilavorati  e
merci, imballi e trasporti; 
      b) spese per lavoro dipendente ed autonomo; 
      c) spese di riscaldamento e  combustibili,  gas,  carburanti  e
lubrificanti, luce e forza motrice; 
      d)  spese  assicurative,   telefoniche   e   postali,   nonche'
l'acquisto di valori bollati; 
      e) spese di pubblicita'; 
      f) spese di elaborazione dati e tenuta della contabilita'; 
      g) cancelleria e stampati; 
      h) servizi di pulizia e lavanderia; 
      i) vigilanza notturna; 
      l) acquisto di beni di consumo; 
      m) spese di allacciamento delle utenze energetiche ed idriche; 
      n) spese  di  manutenzione  ordinaria,  ai  sensi  della  legge
regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); 
      o)  spese  connesse  all'attivita'  di  certificazione  di  cui
all'art. 41-bis della legge regionale 20  marzo  2000,  n.  7  (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso). 
    3. Sono inammissibili i costi inerenti le  prestazioni  rese  con
lavoro proprio nell'ambito dei lavori in economia. 
 
                               Art. 6. 
 
          Regime di aiuti, limiti di spesa e di contributo 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento sono  erogati  nel
rispetto del regime «de minimis» di cui al regolamento (UE)  n.  1407
della Commissione del 18 dicembre 2013. 
    2. La percentuale di aiuto non puo' superare il 50%  della  spesa
ammissibile. 
    3.  L'ammontare  del  contributo  concedibile  non  puo'   essere
inferiore ad € 1.000,00. Il limite massimo di contributo  concedibile
e' pari ad € 2.500,00. 
    4. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda e' pari ad €
2.000,00.  Le  domande  per  le  quali,  all'esito  dell'istruttoria,
risultano ammissibili spese inferiori al limite di  cui  al  presente
comma non sono ammesse all'aiuto. 
    5. La spesa ammissibile  deve  essere  sostenuta  successivamente
alla presentazione  della  domanda  di  contributo  ed  entro  il  31
dicembre dell'anno di presentazione della domanda stessa. 
    6. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de
minimis, il titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente
rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo,
una dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  redatta  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000 sulla base dei modelli di cui agli allegati  D.1  e  D.2  al
presente  regolamento,  attestante  tutti  gli  eventuali  contributi
ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la  fattispecie  di  cui
all'art. 2,  comma  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  dalla
«impresa unica» di cui l'impresa richiedente fa parte,  a  norma  del
regolamento (UE) n. 1407/2013  o  di  altri  regolamenti  de  minimis
durante  i  due  esercizi  finanziari  precedenti  e   nell'esercizio
finanziario in corso. 
 
                               Art. 7. 
 
        Divieto di cumulo e divieto generale di contribuzione 
 
    1.  I  contributi  di  cui  al  presente  regolamento  non   sono
cumulabili con altri incentivi,  anche  in  regime  «de  minimis»,  e
finanziamenti europei  concessi  per  le  medesime  spese  ammesse  a
finanziamento previste dall'art. 5. 
    2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non  e'
ammissibile la concessione di aiuti a fronte  di  rapporti  giuridici
instaurati a qualunque  titolo,  tra  societa',  persone  giuridiche,
amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti  e  affini  sino  al
secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza  ai
fini della concessione degli aiuti. 
 
                               Art. 8. 
 
         Modalita' e termini di presentazione della domanda 
 
    1. La domanda per  accedere  al  contributo  e'  presentata  alla
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Presidenza della  Regione  -
Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il  31  marzo
di ogni anno. 
    2. La domanda di contributo puo' essere presentata esclusivamente
mediante Posta elettronica certificata  (PEC),  in  conformita'  alle
vigenti norme in materia, mediante invio  al  seguente  indirizzo  di
PEC: montagna@certregione.fvg.it 
    3. La data del ricevimento della  domanda  e'  determinata  dalla
data di ricevuta della accettazione della PEC che comprova l'avvenuta
spedizione del messaggio, con in  allegato  la  relativa  domanda  di
contributo. 
    4. La domanda si intende validamente inviata se: 
      a) inviata all'indirizzo PEC indicato al comma 2  del  presente
articolo; 
      b) sottoscritta con firma digitale oppure firmata in originale,
successivamente scannerizzata ed inviata tramite  PEC,  unitamente  a
copia fotostatica di un documento di identita' personale in corso  di
validita' del legale rappresentante; 
      c) e' apposta sulla domanda stessa,  stampata  in  originale  e
detenuta dall'impresa, apposita marca da bollo debitamente annullata,
come    da    documento    scansionato,    firmato     dal     legale
rappresentante/dichiarante, ed inviato tramite PEC. 
    5. La domanda, redatta secondo il modello di cui  all'allegato  C
del   presente    regolamento,    e'    sottoscritta    dal    legale
rappresentante/titolare dell'impresa a pena d'inammissibilita'. 
    6. Alla domanda e' sempre allegata la fotocopia del documento  di
identita'  in  corso  di  validita'  del  sottoscrittore,  ai   sensi
dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445  (testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
    7. L'impresa istante e'  tenuta  ad  utilizzare  la  PEC  per  la
trasmissione di tutte  le  comunicazioni  relative  al  procedimento,
inviando le corrispondenze all'indirizzo: montagna@certregione.fvg.it 
 
                               Art. 9. 
 
                   Inammissibilita' della domanda 
 
    1. Sono inammissibili le domande  presentate  in  difformita'  da
quanto stabilito dagli articoli 2 e 4. 
    2. L'impresa puo'  presentare  una  sola  domanda  a  valere  sul
presente regolamento. Non sono ammesse le domande presentate  da  una
medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile. 
    3.   Sono   altresi'   inammissibili   le   domande   prive    di
sottoscrizione, nonche' quelle pervenute  oltre  il  termine  di  cui
all'art. 8, comma 1 e, per il solo anno 2016, oltre il termine di cui
all'art. 19, comma 1. 
    4. Non e' ammessa la trasmissione di piu' domande  di  contributo
con un unico invio di PEC. 
 
                              Art. 10. 
 
        Graduatoria e comunicazione di avvio del procedimento 
 
    1. La graduatoria delle domande ammesse a contributo, sulla  base
dei criteri previsti  dall'art.  12  e'  approvata  con  decreto  del
Direttore del Servizio coordinamento  politiche  per  la  montagna  e
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
    2. Il  Servizio  coordinamento  politiche  per  la  montagna  da'
comunicazione scritta dell'avvio del  procedimento  ai  soggetti  che
presentano domanda di contributo ai sensi  degli  articoli  13  e  14
della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 11. 
 
                      Procedimento contributivo 
 
    1.  La  concessione  del  contributo  avviene   a   seguito   del
perfezionamento  di  una  procedura  valutativa  svolta  secondo   le
modalita' del procedimento a  graduatoria,  ai  sensi  dell'art.  36,
comma 2 della legge regionale n. 7/2000. 
    2. La graduatoria delle  domande  ammesse  a  contributo  di  cui
all'art. 10 indica altresi' l'elenco delle domande non ammissibili ai
sensi dell'art. 9, in  ordine  alle  quali  non  si  da'  corso  alla
valutazione secondo i criteri declinati al successivo art. 12. 
    3. I contributi sono concessi  secondo  l'ordine  di  graduatoria
fino alla  concorrenza  delle  risorse  finanziarie  disponibili.  Il
Servizio  procede  allo  scorrimento  della  graduatoria  qualora  si
rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie. 
    4. La concessione del contributo e' disposta  dal  direttore  del
Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro 90 giorni dal
termine finale per la presentazione delle domande  di  contributo  di
cui all'art. 8, comma 1  e,  per  il  solo  anno  2016,  dal  termine
previsto all'art. 19, comma 1, fatte salve le sospensioni dei termini
del  procedimento  istruttorio  previste  dall'art.  7  della   legge
regionale n. 7/2000. 
    5. L'impresa  inserita  utilmente  in  graduatoria  e'  tenuta  a
comunicare a mezzo PEC l'accettazione del contributo entro 15  giorni
dal ricevimento della comunicazione del decreto  di  concessione  del
relativo contributo. 
 
                              Art. 12. 
 
        Criteri di valutazione e formazione della graduatoria 
 
    1.  La  graduatoria  delle  domande  ammissibili  e'  formata  in
applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili: 
      a) numero di abitanti residenti nel comune sede dell'attivita',
determinato con i dati della Regione Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia
riferiti al 31 dicembre  del  secondo  anno  antecedente  rispetto  a
quello di presentazione della domanda contributiva (in sede di  prima
applicazione i dati sono riferiti al 31 dicembre 2014), ed in assenza
con i dati Istat, con il punteggio  specificato  nell'allegato  B  al
presente regolamento; 
      b)  tipologia  commerciale,  con   il   punteggio   specificato
nell'allegato B al presente  regolamento.  Se  l'impresa  commerciale
esercita varie attivita' rientranti in piu' tipologie commerciali  si
applichera'  il  punteggio  della  tipologia  commerciale  dichiarata
prevalente; 
      c) volume di ricavi, come definiti all'art. 4, comma 2, lettera
e) e comma  3,  con  il  punteggio  specificato  nell'allegato  B  al
presente  regolamento.  Se  l'impresa  commerciale   esercita   varie
attivita' rientranti in piu' tipologie commerciali si applichera'  il
punteggio della tipologia commerciale dichiarata prevalente.  I  dati
sono riferiti all'ultima dichiarazione presentata  all'Agenzia  delle
entrate; 
      d) interventi per distributori di carburante, con il  punteggio
specificato nell'allegato B al presente regolamento. 
    2. In caso di parita' di  punteggio  complessivo,  ha  prevalenza
l'impresa con sede in fascia di  svantaggio  C.  Laddove  le  imprese
siano  altresi'  collocate  nella  medesima  fascia   di   svantaggio
socio-economico, avra'  preferenza  l'impresa  avente  un  volume  di
ricavi inferiore. In via residuale si applica il criterio cronologico
di presentazione della domanda. 
 
                              Art. 13. 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1.  I  beneficiari  sono  tenuti   a   mantenere   attiva   senza
interruzione la propria attivita' commerciale per un anno  decorrente
dall'erogazione del contributo di cui al presente regolamento. 
    2. A tal fine l'impresa beneficiaria e' tenuta a  trasmettere  la
dichiarazione attestante il rispetto dell'obbligo di cui al  comma  1
entro trenta giorni dalla scadenza del termine annuale di cui  sopra.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante  il  rispetto
dell'obbligo summenzionato,  sottoscritta  dal  legale  rappresentate
dell'impresa beneficiaria ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovra'  essere  trasmessa  a
mezzo PEC al Servizio coordinamento politiche per la montagna. 
 
                              Art. 14. 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione  attestante
la spesa ammissibile sostenuta mediante invio a mezzo PEC. 
    2. La rendicontazione deve essere presentata entro il 28 febbraio
dell'anno successivo a  quello  di  presentazione  della  domanda  di
contributo. 
    3. Proroghe al termine della presentazione della  rendicontazione
possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche  per  la
montagna, su istanza motivata del beneficiario. 
    4. Per la rendicontazione, il beneficiario presenta  la  seguente
documentazione: 
      a)  relazione  descrittiva  della  spesa  sostenuta  e  la  sua
connessione con l'attivita' esercitata; 
      b) idonea documentazione giustificativa della  spesa  ai  sensi
dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000. I  beneficiari  possono
presentare  per  la  rendicontazione  copia  non  autenticata   della
documentazione   di   spesa   annullata   in   originale   ai    fini
dell'incentivo,  corredata  di  una  dichiarazione  del  beneficiario
stesso attestante la  corrispondenza  della  documentazione  prodotta
agli originali. L'amministrazione regionale ha facolta'  di  chiedere
in qualunque momento l'esibizione degli originali. 
    5. La rendicontazione della spesa sostenuta puo' esser presentata
altresi' secondo le modalita' dettate dall'art.  41-bis  della  legge
regionale    n.     7/2000,     sull'apposito     modello     fornito
dall'Amministrazione regionale. 
    6. Variazioni compensative fra le diverse categorie di spesa,  di
cui all'art. 5, comma 2, in sede di rendicontazione rispetto a quanto
originariamente indicato nella domanda di contributo sono  consentite
complessivamente nel limite del 10%. 
    7. La rendicontazione della spesa sostenuta  e'  corredata  dalla
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',  resa  dal  legale
rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, che conferma  l'attestazione
inerente  l'inesistenza  od  attesta   l'eventuale   sussistenza   di
qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante  i  due  esercizi
finanziari antecedenti e nell'esercizio finanziario di  presentazione
della domanda, nonche' l'inesistenza di  altri  contributi  percepiti
per il finanziamento della stessa tipologia  di  spesa  prevista  dal
presente regolamento. 
    8. Il beneficiario effettua tutti i pagamenti relativi alle spese
rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno  di  presentazione  della
domanda di contributo. I pagamenti relativi alle  spese  rendicontate
effettuati successivamente al 31 dicembre dell'anno di  presentazione
della domanda sono inammissibili. Il pagamento dei documenti di spesa
deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o  postale,
i quali devono contenere gli estremi della fattura  o  del  documento
probatorio equivalente oggetto del versamento, ovvero mediante  carte
di credito o debito o assegno  bancario  o  circolare,  corredati  da
dichiarazione  resa  dal  destinatario  del  pagamento  che  confermi
l'avvenuta  transazione.  Rimangono  pertanto  esclusi  i   pagamenti
effettuati in contanti. 
 
                              Art. 15. 
 
                      Modalita' di liquidazione 
 
    1. A seguito dell'avvenuta presentazione  della  rendicontazione,
entro  60  giorni  dalla   presentazione   della   stessa,   con   il
provvedimento di approvazione  del  rendiconto,  verra'  disposta  la
liquidazione del contributo. 
    2. La liquidazione del contributo avviene in  un'unica  soluzione
con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la
montagna. Il contributo liquidato non puo' in nessun caso eccedere la
somma del contributo concesso. 
    3.  Non  sono  erogati  anticipi   nell'ambito   della   presente
procedura. 
 
                              Art. 16. 
 
     Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione 
                           del contributo 
 
    1. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato, in
particolare, nei seguenti casi: 
      a) rinuncia del beneficiario; 
      b) venir meno dei requisiti di ammissibilita' al finanziamento; 
      c) mancata effettuazione della spesa entro il termine previsto; 
      d) violazione della disposizione sul divieto di cumulo  di  cui
all'art. 7, comma 1; 
      e)  violazione  della  disposizione  sul  divieto  generale  di
contribuzione di cui all'art. 7, comma 2; 
      f) mancata accettazione del contributo entro il termine di  cui
all'art. 11, comma 5. 
    2. La  violazione  dell'obbligo  di  cui  all'art.  13,  comma  1
comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo
per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi  dell'art.
32-bis, comma 6 della legge regionale n. 7/2000. 
    3. Il contributo  e'  altresi'  rideterminato  qualora  la  spesa
presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla
spesa ammessa a contributo. Qualora la spesa presentata a  rendiconto
e ritenuta ammissibile  sia  inferiore  al  limite  minimo  di  spesa
ammissibile di cui all'art. 6, comma 4, il contributo e' revocato. 
    4. Il contributo non e' oggetto di rideterminazione  qualora,  in
sede di rendicontazione  di  spesa,  l'importo  ritenuto  ammissibile
risulti  superiore  alla  spesa   ammessa   a   contributo,   nonche'
nell'ipotesi di variazioni compensative di cui all'art. 14, comma 6. 
    5. In caso di revoca o riduzione del contributo, il  beneficiario
e' tenuto alla  restituzione  delle  somme  eventualmente  percepite,
secondo quanto previsto dal titolo III, capo II della legge regionale
n. 7/2000. 
 
                              Art. 17. 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 44 della legge
regionale n. 7/2000, puo' disporre in qualsiasi momento  ispezioni  e
controlli al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti in
capo al beneficiario, nonche' la veridicita' delle  dichiarazioni  ed
informazioni rese dal beneficiario stesso. 
    2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna si riserva
di  effettuare  controlli  a  campione,  nelle   diverse   fasi   del
procedimento contributivo, e sul 10 per cento  delle  rendicontazioni
presentate dai soggetti beneficiari. 
 
                              Art. 18. 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio
in particolare a: 
      a) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
      b) legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29  (Normativa  organica
in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti
e bevande. Modifica alla  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2
«Disciplina organica del turismo»); 
      c) legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia  di
energia e distribuzione dei carburanti). 
 
                              Art. 19. 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
    1. In sede di prima applicazione, per  l'anno  2016,  le  domande
sono presentate entro 20 giorni a  decorrere  dal  giorno  successivo
all'entrata in vigore del presente regolamento. 
    2. Per  l'anno  2016,  saranno  ammissibili  le  spese  sostenute
successivamente alla presentazione  della  domanda  ed  entro  il  31
dicembre 2016. 
    3.  Per  l'anno  2016  il  termine  per  la  presentazione  della
rendicontazione scade il 28 febbraio 2017. 
    4. I modelli  di  cui  all'allegato  C  al  presente  regolamento
possono essere modificati con  decreto  del  direttore  del  Servizio
coordinamento politiche per la montagna. 
 
                              Art. 20. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani