Art. 2 
 
              Regolamento di polizia rurale in materia 
                   di manutenzione del territorio 
 
  1. I comuni,  ferma  restando  l'autonomia  amministrativa  di  cui
all'art. 3 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267  (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali),  adottano  il
regolamento  di  polizia  rurale  in  materia  di  manutenzione   del
territorio. 
  2. Il regolamento di cui al comma  1  individua  gli  obiettivi  da
perseguire per la tutela del territorio dal  dissesto  idrogeologico,
della pubblica incolumita', dell'ambiente agrario  e  di  quello  non
antropizzato, del decoro paesaggistico. 
  3.  Nel  rispetto  degli  obiettivi  del  comma  2  il  regolamento
disciplina in particolare: 
    a) la manutenzione dei corsi d'acqua, delle bealere,  dei  fossi,
degli scoli, degli impluvi e assimilati scorrenti su sedimi privati; 
    b) la manutenzione dei cigli di sponda di  cui  all'art.  12  del
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle  disposizioni
di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); 
    c)  la   manutenzione   dei   sedimi   privati   contermini   con
infrastrutture stradali pubbliche o di uso pubblico  ai  sensi  degli
articoli da 29 a 33 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285
(Nuovo codice della strada); 
    d) le modalita' di lavorazione  dei  terreni  in  funzione  della
corretta  gestione  del  deflusso  delle  acque   e   dell'equilibrio
idrogeologico; 
    e) la manutenzione delle aree  boscate  private  in  funzione  di
condizioni   minime   di   sicurezza   pubblica   e   di   equilibrio
idrogeologico, in coordinamento con quanto previsto  dal  regolamento
regionale  20  settembre  2011,  n.  8/R  (Regolamento  forestale  di
attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n.  4
«Gestione e  promozione  economica  delle  foreste»  Abrogazione  dei
regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre  2010,  n.
17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R); 
    f) la rimozione dei rifiuti dai sedimi  privati,  fermo  restando
quanto previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 3  aprile  2006
n. 152 (Norme in materia ambientale); 
    g) il mantenimento dei terrazzamenti in funzione della stabilita'
dei versanti; 
    h) la vigilanza e le sanzioni, fermo  restando  quanto  stabilito
dalla normativa statale vigente in materia.