Art. 4 
 
        Violazioni del regolamento comunale di polizia rurale 
                             e sanzioni 
 
  1. L'autorita'  comunale  esercita  la  vigilanza  sul  rispetto  e
sull'applicazione delle norme e delle  prescrizioni  del  regolamento
comunale di polizia rurale in materia di manutenzione del  territorio
anche mediante l'esercizio del potere  di  autotutela,  compreso,  in
caso  di  inottemperanza  alla  diffida  amministrativa,  il  ricorso
all'esecuzione d'ufficio degli  interventi  necessari,  a  spese  dei
contravventori. 
  2. Chiunque viola  le  disposizioni  del  regolamento  comunale  di
polizia rurale in materia di manutenzione del territorio e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore
ad euro centocinquanta e  non  superiore  ad  euro  millecinquecento,
ferme restando le sanzioni previste dalla normativa  statale  vigente
in materia. 
  3. La Giunta regionale, nel regolamento di polizia rurale  tipo  di
cui all'art. 3,  puo'  differenziare  l'importo  della  sanzione  per
fattispecie omogenee in funzione  della  gravita'  della  violazione,
degli effetti della stessa sull'ambiente, della misura  del  pericolo
suscitato. 
  4. Se la violazione consiste in un evento frutto  di  una  condotta
materiale, anche omissiva, suscettibile di riduzione  in  pristino  o
riparazione,  il  comune  puo'  applicare  l'istituto  della  diffida
amministrativa  di  cui  all'art.  1-bis  della  legge  regionale  28
novembre 1989, n. 72  (Disciplina  dell'applicazione  delle  sanzioni
amministrative di competenza regionale). 
  5.  Il  rapporto  che   accerta   la   violazione   e'   presentato
all'autorita'  comunale  competente  ad  irrogare  la  sanzione,  che
provvede, altresi', ad introitare i relativi proventi. 
  6. Per quanto non disciplinato dalla presente legge,  si  applicano
le disposizioni del Capo I della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale).