Art. 5 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I comuni, entro centottanta giorni dalla  data  di  approvazione
della  deliberazione  della  Giunta  regionale  di  cui  all'art.  3,
conformano i propri regolamenti  di  polizia  rurale  in  materia  di
manutenzione del territorio ai contenuti del regolamento tipo. 
  2.  Le  sanzioni  di  cui  all'art.  4  si  applicano  a  decorrere
dall'approvazione dei  regolamenti  comunali  di  polizia  rurale  in
materia di manutenzione del territorio  adottati  in  conformita'  al
regolamento tipo.