Art. 5 Disposizioni transitorie 1. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, conformano i propri regolamenti di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio ai contenuti del regolamento tipo. 2. Le sanzioni di cui all'art. 4 si applicano a decorrere dall'approvazione dei regolamenti comunali di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio adottati in conformita' al regolamento tipo.