Art. 13 Modificazioni e abrogazioni di norme 1. All'art. 14 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Con regolamento della Giunta regionale sono definite le modalita' con le quali un organismo consultivo composto dai presidenti delle Conferenze dei sindaci e dai presidenti delle Conferenze di distretto sociosanitario, supporta A.Li.Sa.: a) nell'analisi dei livelli assistenziali erogati, in rapporto ai bisogni espressi dal territorio; b) nello sviluppo di percorsi assistenziali unitari territorio-ospedale-territorio; c) nella promozione di modelli di presa in carico tali da garantire continuita' e integrazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali; d) nell'individuazione di punti unici di accesso alle prestazioni socio-sanitarie e sociali. 1-ter. L'organismo di cui al comma 1-bis formula pareri e proposte per il miglioramento e la qualificazione dell'offerta assistenziale.». 2. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'art. 17, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni; b) il Titolo VII della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni; c) la lettera f) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e successive modificazioni e integrazioni. 3. Tutte le disposizioni di cui alla legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle contenute in ogni altra normativa regionale incompatibili con la presente legge sono abrogate. 4. Tutti i riferimenti ad ARS contenuti nella normativa regionale sono da intendersi riferiti ad A.Li.Sa.