Art. 13 
 
                Modificazioni e abrogazioni di norme 
 
  1. All'art. 14  della  legge  regionale  n.  41/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni sono aggiunti i seguenti commi: 
  «1-bis. Con regolamento della Giunta  regionale  sono  definite  le
modalita'  con  le  quali  un  organismo  consultivo   composto   dai
presidenti delle  Conferenze  dei  sindaci  e  dai  presidenti  delle
Conferenze di distretto sociosanitario, supporta A.Li.Sa.: 
    a) nell'analisi dei livelli assistenziali erogati, in rapporto ai
bisogni espressi dal territorio; 
    b)   nello   sviluppo   di   percorsi    assistenziali    unitari
territorio-ospedale-territorio; 
    c) nella promozione  di  modelli  di  presa  in  carico  tali  da
garantire continuita' e  integrazione  delle  prestazioni  sanitarie,
socio-sanitarie e sociali; 
    d) nell'individuazione di punti unici di accesso alle prestazioni
socio-sanitarie e sociali. 
  1-ter. L'organismo di cui al comma 1-bis formula pareri e  proposte
per   il   miglioramento    e    la    qualificazione    dell'offerta
assistenziale.». 
  2. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) l'art. 17, comma 3,  lettera  c),  della  legge  regionale  n.
41/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) il Titolo VII della legge regionale n.  41/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    c) la lettera f) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 20
dicembre 2012, n. 49  (Disposizioni  di  adeguamento  alla  normativa
nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e successive
modificazioni e integrazioni. 
  3. Tutte le disposizioni di cui alla legge regionale n.  41/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle contenute  in
ogni altra normativa regionale incompatibili con  la  presente  legge
sono abrogate. 
  4. Tutti i riferimenti ad ARS contenuti nella  normativa  regionale
sono da intendersi riferiti ad A.Li.Sa.