Art. 3 
 
                        Funzioni dell'Azienda 
 
  1. L'Azienda, nell'ambito e nel rispetto  delle  finalita'  di  cui
all'art.  2,  svolge   funzioni   di   programmazione   sanitaria   e
sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance  delle  aziende
sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario  regionale  e  le
relative attivita' connesse, tra  cui  le  funzioni  di  gestione  di
attivita'  tecnico-specialistiche  anche  di  supporto  alle  Aziende
sanitarie e agli altri enti del Servizio sanitario regionale. 
  2. A.Li.Sa. svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
    a) la produzione di analisi, valutazioni e  proposte  a  supporto
della  programmazione  sanitaria  e   sociosanitaria   regionale   di
competenza della Regione; 
    b) la programmazione  finanziaria  della  sanita'  regionale  nel
rispetto dei vincoli posti dalla Giunta regionale; 
    c) la  proposta  degli  obiettivi  dei  direttori  delle  Aziende
sanitarie e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere  scientifico
Azienda ospedaliera  universitaria  San  Martino  -  IST  -  Istituto
nazionale per la ricerca sul cancro; 
    d) la programmazione, la governance e le politiche relative: 
      1) agli acquisti e agli  investimenti  in  edilizia  sanitaria:
nell'ambito di tale funzione l'Azienda puo'  impartire  direttive  su
singole procedure o tipologie di procedure; 
      2) alle risorse umane e tecnologiche; 
      3)  alla  formazione  del  personale  del  Servizio   sanitario
regionale; 
      4) alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per
la gestione delle risorse professionali; 
    e) la definizione del sistema degli  obiettivi  e  dei  risultati
delle Aziende sanitarie e degli altri  enti  del  Servizio  sanitario
regionale,  nonche'  la  definizione  e  il  monitoraggio  dei  costi
standard; 
    f) il coordinamento degli Uffici relazioni  con  il  pubblico  in
materia sanitaria e sociosanitaria; 
    g) la gestione dei sistemi e dei flussi informativi, del  sistema
di auditing e del controllo interno; 
    h) le attivita' di supporto e di consulenza tecnica  alla  Giunta
regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di  progetti
e servizi di controllo; 
    i) la definizione e la  stipula  degli  accordi  con  i  soggetti
erogatori pubblici o  equiparati  e  dei  contratti  con  i  soggetti
erogatori privati accreditati anche con  riferimento  al  sistema  di
remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso
per prestazione e sistemi connessi e correlati; 
    l)  la  definizione  di  direttive  in  ordine  al  contenuto  di
convenzioni  da  applicarsi  ai  soggetti  del   Servizio   sanitario
regionale, anche in un'ottica di valorizzazione delle prassi e  delle
intese rientranti nella manutenzione evolutiva; 
    m) l'attivita' di  controllo  del  Servizio  sanitario  regionale
realizzata anche con modalita' e funzioni ispettive e con la verifica
dell'andamento  generale  dell'attivita'  delle   Aziende   sanitarie
trasmettendo le proprie valutazioni e proposte alla Giunta regionale; 
    n) le attivita' di vigilanza e di verifica  nei  confronti  delle
Aziende sanitarie, degli IRCCS, degli enti pubblici ed  equiparati  e
degli erogatori privati accreditati,  nel  rispetto  della  normativa
nazionale; 
    o)  il  monitoraggio  delle  prestazioni  erogate  dal   Servizio
sanitario regionale che devono rispondere a criteri di appropriatezza
e di qualita'  valutando  gli  esiti  analitici  delle  funzioni  non
tariffabili rese dagli erogatori pubblici; 
    p) ogni altra funzione attribuita dalle leggi regionali  o  dalla
Giunta regionale. 
  3. L'organizzazione della funzione ispettiva, di cui  al  comma  2,
lettera m), e le relative modalita' di  esercizio  sono  disciplinate
con regolamento adottato sulla base di indirizzi emanati dalla Giunta
regionale che possono indicare azioni coordinate con altri soggetti e
autorita' del sistema regionale dedicati al servizio ispettivo  e  di
vigilanza per il sistema sociosanitario ligure. 
  4. A.Li.Sa. svolge altresi': 
    a) le funzioni e  le  responsabilita'  della  Gestione  sanitaria
accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti  locali  e  dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della  legge  5  maggio
2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento  del
fabbisogno  sanitario  regionale  di  cui  all'art.  20  del  decreto
legislativo n. 118/2011 e  successive  modificazioni  e  integrazioni
confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanita'; 
    c) la tenuta delle scritture della GSA di  cui  all'art.  22  del
decreto  legislativo  n.  118/2011  e  successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    d) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA  e
dei relativi allegati; 
    e) la redazione del bilancio consolidato preventivo e  consuntivo
del Servizio sanitario regionale e dei relativi allegati. 
  5. L'attribuzione di tali attivita' ad A.Li.Sa. determina il  venir
meno delle corrispondenti competenze delle Aziende sanitarie e  degli
IRCCS,  nonche'  per  quanto   compatibile   con   il   loro   regime
giuridico-amministrativo, degli altri  enti  del  Servizio  sanitario
regionale.