Art. 3 Funzioni dell'Azienda 1. L'Azienda, nell'ambito e nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 2, svolge funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario regionale e le relative attivita' connesse, tra cui le funzioni di gestione di attivita' tecnico-specialistiche anche di supporto alle Aziende sanitarie e agli altri enti del Servizio sanitario regionale. 2. A.Li.Sa. svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale di competenza della Regione; b) la programmazione finanziaria della sanita' regionale nel rispetto dei vincoli posti dalla Giunta regionale; c) la proposta degli obiettivi dei direttori delle Aziende sanitarie e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro; d) la programmazione, la governance e le politiche relative: 1) agli acquisti e agli investimenti in edilizia sanitaria: nell'ambito di tale funzione l'Azienda puo' impartire direttive su singole procedure o tipologie di procedure; 2) alle risorse umane e tecnologiche; 3) alla formazione del personale del Servizio sanitario regionale; 4) alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per la gestione delle risorse professionali; e) la definizione del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario regionale, nonche' la definizione e il monitoraggio dei costi standard; f) il coordinamento degli Uffici relazioni con il pubblico in materia sanitaria e sociosanitaria; g) la gestione dei sistemi e dei flussi informativi, del sistema di auditing e del controllo interno; h) le attivita' di supporto e di consulenza tecnica alla Giunta regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo; i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati; l) la definizione di direttive in ordine al contenuto di convenzioni da applicarsi ai soggetti del Servizio sanitario regionale, anche in un'ottica di valorizzazione delle prassi e delle intese rientranti nella manutenzione evolutiva; m) l'attivita' di controllo del Servizio sanitario regionale realizzata anche con modalita' e funzioni ispettive e con la verifica dell'andamento generale dell'attivita' delle Aziende sanitarie trasmettendo le proprie valutazioni e proposte alla Giunta regionale; n) le attivita' di vigilanza e di verifica nei confronti delle Aziende sanitarie, degli IRCCS, degli enti pubblici ed equiparati e degli erogatori privati accreditati, nel rispetto della normativa nazionale; o) il monitoraggio delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale che devono rispondere a criteri di appropriatezza e di qualita' valutando gli esiti analitici delle funzioni non tariffabili rese dagli erogatori pubblici; p) ogni altra funzione attribuita dalle leggi regionali o dalla Giunta regionale. 3. L'organizzazione della funzione ispettiva, di cui al comma 2, lettera m), e le relative modalita' di esercizio sono disciplinate con regolamento adottato sulla base di indirizzi emanati dalla Giunta regionale che possono indicare azioni coordinate con altri soggetti e autorita' del sistema regionale dedicati al servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema sociosanitario ligure. 4. A.Li.Sa. svolge altresi': a) le funzioni e le responsabilita' della Gestione sanitaria accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni; b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanita'; c) la tenuta delle scritture della GSA di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni; d) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati; e) la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del Servizio sanitario regionale e dei relativi allegati. 5. L'attribuzione di tali attivita' ad A.Li.Sa. determina il venir meno delle corrispondenti competenze delle Aziende sanitarie e degli IRCCS, nonche' per quanto compatibile con il loro regime giuridico-amministrativo, degli altri enti del Servizio sanitario regionale.