Art. 6 Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato dalla Giunta regionale ai sensi della vigente normativa in materia di nomine dei direttori generali delle Aziende sanitarie. 2. Il direttore generale e' il legale rappresentante di A.Li.Sa., esercita i poteri di direzione e gestione e svolge, altresi', le funzioni di responsabile della GSA e le altre funzioni previste dalla presente legge, da leggi regionali o dalla Giunta regionale. 3. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, che disciplina i casi di revoca, di risoluzione del contratto di lavoro e di vacanza dell'ufficio. Il trattamento economico annuo del direttore generale e' stabilito in conformita' alla vigente normativa nazionale e regionale. 4. Il direttore generale esercita i propri compiti direttamente o mediante delega secondo le previsioni dell'atto aziendale. 5. Spetta al direttore generale l'adozione dei seguenti atti: a) atto aziendale e conseguenti provvedimenti di attuazione; b) nomina e revoca del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore sociosanitario; c) nomina dei membri del collegio sindacale ai sensi della vigente normativa in materia di Aziende sanitarie; d) nomina dell'organismo interno di valutazione o nucleo di valutazione; e) dotazione organica di A.Li.Sa.; f) nomina dei responsabili delle strutture di A.Li.Sa. e conferimento, sospensione e revoca degli incarichi; g) atti di bilancio; h) atti vincolanti il patrimonio e il bilancio per piu' di cinque anni; i) regolamento sulla tenuta contabile della GSA di cui alla presente legge. 6. Spetta al direttore generale l'adozione di ogni altro atto necessario al funzionamento di A.Li.Sa. previsto dalla presente legge o sulla base di funzioni attribuite dalle leggi regionali o dalla Giunta regionale. 7. Il direttore generale esercita i poteri connessi alle funzioni di cui alla presente legge nelle forme e con le modalita' stabiliti dall'atto aziendale e dai conseguenti provvedimenti attuativi. 8. L'atto aziendale determina l'organizzazione degli uffici e delle funzioni di A.Li.Sa. L'atto aziendale puo' prevedere l'istituzione di comitati con funzioni propositive e consultive. 9. Il direttore generale redige la relazione annuale sull'andamento della gestione di A.Li.Sa. e la presenta alla Giunta regionale che la trasmette alla competente commissione consiliare.