Art. 6 
 
                         Direttore generale 
 
  1. Il direttore generale e'  nominato  dalla  Giunta  regionale  ai
sensi della vigente normativa in  materia  di  nomine  dei  direttori
generali delle Aziende sanitarie. 
  2. Il direttore generale e' il legale rappresentante  di  A.Li.Sa.,
esercita i poteri di direzione e  gestione  e  svolge,  altresi',  le
funzioni di responsabile della GSA e le altre funzioni previste dalla
presente legge, da leggi regionali o dalla Giunta regionale. 
  3. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato  da  un
contratto di diritto privato di durata non superiore a  cinque  anni,
che disciplina i casi di revoca,  di  risoluzione  del  contratto  di
lavoro e di vacanza dell'ufficio. Il trattamento economico annuo  del
direttore generale e' stabilito in conformita' alla vigente normativa
nazionale e regionale. 
  4. Il direttore generale esercita i propri compiti  direttamente  o
mediante delega secondo le previsioni dell'atto aziendale. 
  5. Spetta al direttore generale l'adozione dei seguenti atti: 
    a) atto aziendale e conseguenti provvedimenti di attuazione; 
    b)  nomina  e  revoca  del  direttore  sanitario,  del  direttore
amministrativo e del direttore sociosanitario; 
    c) nomina dei  membri  del  collegio  sindacale  ai  sensi  della
vigente normativa in materia di Aziende sanitarie; 
    d) nomina dell'organismo  interno  di  valutazione  o  nucleo  di
valutazione; 
    e) dotazione organica di A.Li.Sa.; 
    f)  nomina  dei  responsabili  delle  strutture  di  A.Li.Sa.   e
conferimento, sospensione e revoca degli incarichi; 
    g) atti di bilancio; 
    h) atti vincolanti il patrimonio e il bilancio per piu' di cinque
anni; 
    i) regolamento sulla tenuta  contabile  della  GSA  di  cui  alla
presente legge. 
  6. Spetta al direttore  generale  l'adozione  di  ogni  altro  atto
necessario al funzionamento di A.Li.Sa. previsto dalla presente legge
o sulla base di funzioni attribuite dalle  leggi  regionali  o  dalla
Giunta regionale. 
  7. Il direttore generale esercita i poteri connessi  alle  funzioni
di cui alla presente legge nelle forme e con le  modalita'  stabiliti
dall'atto aziendale e dai conseguenti provvedimenti attuativi. 
  8. L'atto aziendale determina l'organizzazione degli uffici e delle
funzioni di A.Li.Sa. L'atto aziendale puo' prevedere l'istituzione di
comitati con funzioni propositive e consultive. 
  9. Il direttore generale redige la relazione annuale sull'andamento
della gestione di A.Li.Sa. e la presenta alla Giunta regionale che la
trasmette alla competente commissione consiliare.