Art. 10 Modifica all'art. 111 della legge regionale n. 1/2007 1. Dopo il comma 4 dell'art. 111 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate dagli esercizi commerciali che svolgono attivita' di vendita con modalita' «Outlet» ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera e bis).».