Art. 10 
 
        Modifica all'art. 111 della legge regionale n. 1/2007 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 111 della legge regionale n. 1/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere  effettuate
dagli esercizi commerciali che  svolgono  attivita'  di  vendita  con
modalita' «Outlet» ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1,
lettera e bis).».