Art. 3 
 
    Inserimento dell'art. 19-bis nella legge regionale n. 1/2007 
 
  1. Dopo l'art. 19 della legge  regionale  n.  1/2007  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art.   19-bis   (Verifica   preventiva   di   ammissibilita'   per
l'autorizzazione  delle   Grandi   Strutture   di   Vendita,   Centri
Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo
Enogastronomico). - 1. La Regione, con l'obiettivo della tutela della
salute, dei lavoratori, dell'ambiente compreso quello  urbano  e  dei
beni culturali, verifica preventivamente, sulla base delle condizioni
urbanistico-territoriali e ambientali  di  cui  all'Allegato  A  alla
presente legge, l'ammissibilita' delle istanze  presentate  ai  sensi
degli articoli 20, 21 e 22 limitatamente alla  dimensione  di  Grande
Struttura di vendita. 
  2. La verifica e' effettuata dalla  Regione  entro  il  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento degli atti da parte  dello  sportello
unico delle  attivita'  produttive  (SUAP),  mediante  Conferenza  di
servizi  interna  disciplinata   con   provvedimento   della   Giunta
regionale; decorso il termine, la verifica si  intende  conclusa  con
esito positivo. 
  3. E' ammesso l'insediamento delle strutture di cui al comma  1  in
edifici esistenti gia' utilizzati  per  attivita'  commerciali  o  in
alternativa  in  aree  che  in  base  alla   vigente   strumentazione
urbanistica   comunale   abbiano   destinazione   d'uso   produttiva,
direzionale, commerciale, ad autorimesse e rimessaggi.».