Art. 3 Inserimento dell'art. 19-bis nella legge regionale n. 1/2007 1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 19-bis (Verifica preventiva di ammissibilita' per l'autorizzazione delle Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico). - 1. La Regione, con l'obiettivo della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente compreso quello urbano e dei beni culturali, verifica preventivamente, sulla base delle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all'Allegato A alla presente legge, l'ammissibilita' delle istanze presentate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 limitatamente alla dimensione di Grande Struttura di vendita. 2. La verifica e' effettuata dalla Regione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti da parte dello sportello unico delle attivita' produttive (SUAP), mediante Conferenza di servizi interna disciplinata con provvedimento della Giunta regionale; decorso il termine, la verifica si intende conclusa con esito positivo. 3. E' ammesso l'insediamento delle strutture di cui al comma 1 in edifici esistenti gia' utilizzati per attivita' commerciali o in alternativa in aree che in base alla vigente strumentazione urbanistica comunale abbiano destinazione d'uso produttiva, direzionale, commerciale, ad autorimesse e rimessaggi.».