Art. 4 Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2007 1. L'art. 20 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Procedimento di autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita). - 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15 di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio mediante una Conferenza di servizi. 2. Nella domanda avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, da presentarsi allo SUAP, il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13; b) di non avere la necessita' di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed adottata, salvo i casi di cui al comma 9; c) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. 3. La domanda deve essere corredata anche da attestazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto della conformita' dell'attivita' alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione, nonche' alle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all'art. 19-bis. 4. L'autorizzazione e' rilasciata dal Comune in sede di apposita Conferenza di servizi. 5. Il responsabile dello SUAP, ricevuta l'istanza, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti della domanda di cui ai commi 2 e 3 e invia, entro quindici giorni, alla Regione duplice copia della domanda di autorizzazione commerciale e dei relativi allegati, ai fini della verifica di cui all'art. 19-bis. In caso di esito negativo della verifica regionale, la domanda viene dichiarata improcedibile, previa comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. 6. La convocazione della Conferenza di servizi in sede referente e' effettuata dallo SUAP a seguito dell'acquisizione della positiva verifica di ammissibilita' da parte della Regione a norma dell'art. 19 bis. Lo SUAP convoca la Conferenza referente e deliberante previa concertazione della data con la Regione e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente. 7. La Conferenza di servizi e' composta da due membri rappresentanti rispettivamente la Regione ed il Comune. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale. 8. La deliberazione della Conferenza deve essere assunta entro sessanta giorni dalla convocazione della Conferenza di servizi in sede referente. Il parere reso dalla Regione nella Conferenza di servizi ha ad oggetto esclusivamente la compatibilita' della domanda rispetto alla programmazione commerciale ed ha natura vincolante. 9. Ove per l'insediamento di una grande struttura di vendita sia necessario anche il rilascio del titolo abitativo edilizio e di altri titoli autorizzativi, concessori o assensi di varia natura nonche' la preventiva approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti o in corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21. 10. L'attivita' di vendita e' esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonche' di quelle relative alle destinazioni d'uso.».