Art. 4 
 
      Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2007 
 
  1.  L'art.  20  della  legge  regionale  n.  1/2007  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Procedimento di  autorizzazione  commerciale  per  grandi
strutture di vendita). - 1. L'apertura,  il  trasferimento  di  sede,
l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento  della  superficie
di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15 di una grande  struttura
di vendita sono soggetti  ad  autorizzazione  rilasciata  dal  Comune
competente per territorio mediante una Conferenza di servizi. 
  2. Nella domanda avente ad oggetto il rilascio  dell'autorizzazione
di cui al comma 1, da presentarsi allo SUAP, il soggetto  interessato
dichiara: 
    a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12  e
13; 
    b) di non avere la necessita' di acquisire  i  pertinenti  titoli
edilizi e di rispettare  i  regolamenti  locali  di  polizia  urbana,
annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza  alimentare,
i regolamenti edilizi e la  disciplina  ambientale,  di  sicurezza  e
urbanistica vigente ed adottata, salvo i casi di cui al comma 9; 
    c) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di
vendita dell'esercizio. 
  3.  La  domanda  deve  essere  corredata  anche  da   attestazione,
sottoscritta da  professionista  abilitato  alla  sottoscrizione  del
progetto  della  conformita'   dell'attivita'   alla   programmazione
commerciale  e  urbanistica  emanata  dalla  Regione,  nonche'   alle
condizioni urbanistico-territoriali  e  ambientali  di  cui  all'art.
19-bis. 
  4. L'autorizzazione e' rilasciata dal Comune in  sede  di  apposita
Conferenza di servizi. 
  5. Il responsabile dello SUAP,  ricevuta  l'istanza,  procede  alla
verifica della sussistenza dei requisiti  della  domanda  di  cui  ai
commi 2 e 3 e invia, entro  quindici  giorni,  alla  Regione  duplice
copia della domanda di  autorizzazione  commerciale  e  dei  relativi
allegati, ai fini della verifica di cui all'art. 19-bis. In  caso  di
esito negativo della verifica regionale, la domanda viene  dichiarata
improcedibile, previa comunicazione  di  cui  all'art.  10-bis  della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. 
  6. La convocazione della Conferenza di servizi in sede referente e'
effettuata dallo SUAP  a  seguito  dell'acquisizione  della  positiva
verifica di ammissibilita' da parte della Regione a  norma  dell'art.
19 bis. Lo SUAP convoca la Conferenza referente e deliberante  previa
concertazione della data con la Regione e comunque  entro  i  termini
previsti dalla normativa vigente. 
  7.  La  Conferenza  di  servizi   e'   composta   da   due   membri
rappresentanti rispettivamente la Regione ed il Comune. Alle riunioni
della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a
titolo consultivo  i  rappresentanti  dei  Comuni  contermini,  delle
organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del  settore  e  delle
imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale. 
  8. La deliberazione della  Conferenza  deve  essere  assunta  entro
sessanta giorni dalla convocazione della  Conferenza  di  servizi  in
sede referente. Il parere reso  dalla  Regione  nella  Conferenza  di
servizi ha ad oggetto esclusivamente la compatibilita' della  domanda
rispetto alla programmazione commerciale ed ha natura vincolante. 
  9. Ove per l'insediamento di una grande struttura  di  vendita  sia
necessario anche il rilascio del titolo abitativo edilizio e di altri
titoli autorizzativi, concessori o assensi di varia natura nonche' la
preventiva approvazione di varianti agli strumenti di  pianificazione
territoriale ed urbanistica vigenti o  in  corso  di  formazione,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 21. 
  10.  L'attivita'  di  vendita  e'  esercitata  nel   rispetto   dei
regolamenti locali di  polizia  urbana,  annonaria,  delle  normative
igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi,
delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonche' di  quelle  relative
alle destinazioni d'uso.».