Art. 6 
 
    Inserimento dell'art. 23-bis nella legge regionale n. 1/2007 
 
  1. Dopo l'art. 23 della legge  regionale  n.  1/2007  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 23-bis (Modifica della tipologia delle strutture di vendita).
- 1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 17,  la  modifica  della
tipologia distributiva di  una  struttura  di  vendita  da  esercizio
singolo, sia per le medie che per le grandi strutture di  vendita,  a
centro  commerciale,  restando  invariata  la  superficie  netta   di
vendita,  qualora   siano   gia'   state   rilasciate   le   relative
autorizzazioni amministrative in sede di Conferenza di servizi di cui
agli articoli 19, 20 e 21, e'  soggetta  al  rilascio  di  una  nuova
autorizzazione amministrativa con le procedure di cui all'art. 22.».