Art. 6 Inserimento dell'art. 23-bis nella legge regionale n. 1/2007 1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 23-bis (Modifica della tipologia delle strutture di vendita). - 1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 17, la modifica della tipologia distributiva di una struttura di vendita da esercizio singolo, sia per le medie che per le grandi strutture di vendita, a centro commerciale, restando invariata la superficie netta di vendita, qualora siano gia' state rilasciate le relative autorizzazioni amministrative in sede di Conferenza di servizi di cui agli articoli 19, 20 e 21, e' soggetta al rilascio di una nuova autorizzazione amministrativa con le procedure di cui all'art. 22.».