Art. 7 (Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2007) 1. L'art. 24 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (Verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici). - 1. La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), ferme restando le condizioni urbanistico-territoriali ed ambientali di cui all'Allegato A alla presente legge, stabilisce gli eventuali criteri di verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.».