Art. 7 
 
     (Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2007) 
 
  1.  L'art.  24  della  legge  regionale  n.  1/2007  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal  seguente:  «Art.  24
(Verifica  e  adeguamento  degli  strumenti  urbanistici).  -  1.  La
programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a), ferme restando le condizioni urbanistico-territoriali  ed
ambientali di cui all'Allegato A alla presente legge, stabilisce  gli
eventuali  criteri  di  verifica  e   adeguamento   degli   strumenti
urbanistici comunali.».