Art. 8 
 
        Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 1/2007 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n.  1/2007  e
successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Qualora si intendano realizzare nuove strutture commerciali
gravitanti intorno ad aree in cui sono insediate grandi strutture  di
vendita,   centri   commerciali,   parchi   commerciali,    distretti
commerciali  tematici,  polo  enogastronomico,  ancorche'  in   lotti
diversi, che complessivamente possano determinare un insediamento  di
dimensioni non superiori a 1.500 metri quadrati di  superficie  netta
di vendita, determinata dalla somma della superficie netta di vendita
dei singoli esercizi commerciali che si intenderebbe insediare e solo
se gli esercizi commerciali condividano almeno le aree di  parcheggio
o le aree di accesso, deve essere stipulato un accordo  di  programma
tra Regione e Comune per il rilascio di tutti gli  assensi  e  titoli
abilitativi necessari per l'attuazione dell'intervento. 
  3-ter. Attorno ai centri  storici  urbani  ricompresi  nei  vigenti
piani urbanistici comunali nella zona omogenea di tipo A  di  cui  al
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444
(Limiti inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza
fra i fabbricati e rapporti massimi  tra  gli  spazi  destinati  agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici  o  riservati
alle attivita' collettive,  al  verde  pubblico  o  a  parcheggi,  da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici  o
della revisione di quelli esistenti,  ai  sensi  dell'art.  17  della
legge n. 765 del 1967), e nei quali e' presente ed  attiva  una  rete
commerciale prevalentemente costituita da esercizi  di  vicinato,  il
Comune, sulla base delle specifiche caratteristiche e condizioni  del
contesto  di  riferimento,  puo'   individuare   una   fascia   della
profondita' fino ad un massimo di 1.000 metri  lineari  dal  relativo
perimetro,  nella  quale  possono  essere  insediati   esclusivamente
esercizi di vicinato e Medie Strutture di Vendita,  di  cui  all'art.
15, aventi una superficie netta di  vendita  non  superiore  a  1.000
metri quadrati. 
  3-quater. Laddove esista un Centro Integrato di Via  (CIV)  di  cui
all'art.  122,  all'interno  dell'area  perimetrata  dal  Comune,  e'
vietato  l'insediamento  di  grandi  strutture  di  vendita,   centri
commerciali nella  forma  di  grandi  strutture  di  vendita,  parchi
commerciali, distretti commerciali tematici, polo enogastronomico, in
quanto aree soggette a particolare tutela ambientale.».