Art. 8 Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 1/2007 1. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Qualora si intendano realizzare nuove strutture commerciali gravitanti intorno ad aree in cui sono insediate grandi strutture di vendita, centri commerciali, parchi commerciali, distretti commerciali tematici, polo enogastronomico, ancorche' in lotti diversi, che complessivamente possano determinare un insediamento di dimensioni non superiori a 1.500 metri quadrati di superficie netta di vendita, determinata dalla somma della superficie netta di vendita dei singoli esercizi commerciali che si intenderebbe insediare e solo se gli esercizi commerciali condividano almeno le aree di parcheggio o le aree di accesso, deve essere stipulato un accordo di programma tra Regione e Comune per il rilascio di tutti gli assensi e titoli abilitativi necessari per l'attuazione dell'intervento. 3-ter. Attorno ai centri storici urbani ricompresi nei vigenti piani urbanistici comunali nella zona omogenea di tipo A di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), e nei quali e' presente ed attiva una rete commerciale prevalentemente costituita da esercizi di vicinato, il Comune, sulla base delle specifiche caratteristiche e condizioni del contesto di riferimento, puo' individuare una fascia della profondita' fino ad un massimo di 1.000 metri lineari dal relativo perimetro, nella quale possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e Medie Strutture di Vendita, di cui all'art. 15, aventi una superficie netta di vendita non superiore a 1.000 metri quadrati. 3-quater. Laddove esista un Centro Integrato di Via (CIV) di cui all'art. 122, all'interno dell'area perimetrata dal Comune, e' vietato l'insediamento di grandi strutture di vendita, centri commerciali nella forma di grandi strutture di vendita, parchi commerciali, distretti commerciali tematici, polo enogastronomico, in quanto aree soggette a particolare tutela ambientale.».