Art. 9 
 
    Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 1/2007 
 
  1. Dopo l'art. 26 della legge  regionale  n.  1/2007  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 26-bis (Fondi destinati alla riqualificazione  delle  aree  a
rischio di tenuta della  rete  distributiva).  -  1.  L'apertura,  il
trasferimento   di   sede,    l'ampliamento,    la    concentrazione,
l'accorpamento della superficie di vendita  di  grandi  strutture  di
vendita,   centri   commerciali,   parchi   commerciali,    distretti
commerciali  tematici,   polo   enogastronomico,   sono   subordinati
all'impegno  sottoscritto  dal  proponente  in  un  atto  unilaterale
d'obbligo nei confronti del Comune e della Regione a contribuire alla
realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a  rischio
di tenuta della rete distributiva. 
  2. L'importo del contributo deve essere pari a  €  40,00  per  ogni
metro quadrato di superficie di vendita nei casi di trasferimento  di
sede, ampliamento, concentrazione, accorpamento e di € 50,00 per ogni
metro quadrato di nuova apertura. 
  3.  L'utilizzo  delle  risorse   resesi   disponibili   a   seguito
dell'attuazione di cui ai  commi  1  e  2  avviene  con  le  seguenti
modalita': 
    a) i fondi vengono destinati esclusivamente alla creazione  e  al
funzionamento dei CIV di cui all'art. 122; 
    b) il versamento dei fondi previsti dal  presente  articolo  deve
essere   effettuato   prima    o    contestualmente    al    rilascio
dell'autorizzazione a cui il versamento si riferisce; 
    c) su richiesta del soggetto proponente, in caso di eccezionale e
comprovata necessita', puo' essere concessa, in sede di Conferenza di
servizi di cui agli articoli 20, 21, 22 e  nei  limiti  di  tempo  di
validita' dell'autorizzazione, la rateizzazione delle somme  volte  a
contribuire alla  realizzazione  di  iniziative  di  riqualificazione
delle   aree   a   rischio,   previa   presentazione   di    regolare
fidejussione.».