Art. 9 Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 1/2007 1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 26-bis (Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva). - 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione, l'accorpamento della superficie di vendita di grandi strutture di vendita, centri commerciali, parchi commerciali, distretti commerciali tematici, polo enogastronomico, sono subordinati all'impegno sottoscritto dal proponente in un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del Comune e della Regione a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva. 2. L'importo del contributo deve essere pari a € 40,00 per ogni metro quadrato di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, accorpamento e di € 50,00 per ogni metro quadrato di nuova apertura. 3. L'utilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito dell'attuazione di cui ai commi 1 e 2 avviene con le seguenti modalita': a) i fondi vengono destinati esclusivamente alla creazione e al funzionamento dei CIV di cui all'art. 122; b) il versamento dei fondi previsti dal presente articolo deve essere effettuato prima o contestualmente al rilascio dell'autorizzazione a cui il versamento si riferisce; c) su richiesta del soggetto proponente, in caso di eccezionale e comprovata necessita', puo' essere concessa, in sede di Conferenza di servizi di cui agli articoli 20, 21, 22 e nei limiti di tempo di validita' dell'autorizzazione, la rateizzazione delle somme volte a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio, previa presentazione di regolare fidejussione.».