Art. 2 Natura e organi degli ATC. Sostituzione dell'art. 11-bis della legge regionale n. 3/1994 1. L'art. 11-bis della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 11-bis. (Natura e organi degli ATC). - 1. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio. 2. Sono organi dell'ATC: a) il Presidente; b) Comitato di gestione; c) il Revisore dei conti. 3. Il Presidente dell'ATC e' eletto dal Comitato di gestione. 4. Il Presidente rappresenta l'ATC, convoca e presiede le riunioni del comitato di gestione. 5. Il Comitato di gestione, nominato ai sensi dell'art. 11-ter, comma 4, approva lo statuto in conformita' ad uno schema definito dalla Giunta regionale, i regolamenti, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo. 6. Il comitato di gestione dell'ATC garantisce idonee forme di pubblicita' dei principali provvedimenti approvati, compresi i bilanci, mediante pubblicazione on-line. 7. La Regione esercita la vigilanza ed il controllo sull'attivita' dell'ATC e puo' impartire specifiche direttive. 8. Con regolamento regionale e' disciplinato il funzionamento degli ATC.».