Art. 2 
 
      Natura e organi degli ATC. Sostituzione dell'art. 11-bis 
                   della legge regionale n. 3/1994 
 
  1. L'art. 11-bis della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 11-bis. (Natura e organi  degli  ATC).  -  1.  Gli  ATC  sono
strutture associative senza scopo  di  lucro,  regolate  con  proprio
statuto, a cui  sono  affidati  compiti  di  rilevanza  pubblicistica
connessi all'organizzazione del prelievo venatorio  e  alla  gestione
faunistica del territorio di competenza finalizzati al  perseguimento
degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio. 
  2. Sono organi dell'ATC: 
    a) il Presidente; 
    b) Comitato di gestione; 
    c) il Revisore dei conti. 
  3. Il Presidente dell'ATC e' eletto dal Comitato di gestione. 
  4. Il Presidente rappresenta l'ATC, convoca e presiede le  riunioni
del comitato di gestione. 
  5. Il Comitato di gestione, nominato  ai  sensi  dell'art.  11-ter,
comma 4, approva lo statuto in conformita'  ad  uno  schema  definito
dalla Giunta regionale, i  regolamenti,  il  bilancio  di  previsione
annuale ed il conto consuntivo. 
  6. Il comitato di gestione  dell'ATC  garantisce  idonee  forme  di
pubblicita'  dei  principali  provvedimenti  approvati,  compresi   i
bilanci, mediante pubblicazione on-line. 
  7. La Regione esercita la vigilanza ed il controllo  sull'attivita'
dell'ATC e puo' impartire specifiche direttive. 
  8. Con regolamento regionale e' disciplinato il funzionamento degli
ATC.».