Art. 5 
 
 Somma massima concedibile e modalita' di erogazione dei contributi 
 
  1. L'importo massimo finanziabile per ogni intervento e' defi  nito
come segue: 
      a)  euro  150.000,00  per  interventi  presentati,   ai   sensi
dell'art. 1, comma 1, da due o piu' comuni - appartenenti alla stessa
zona  territoriale   omogenea   e   aventi,   complessivamente,   una
popolazione superiore a 50.000 abitanti; 
      b) euro 60.000 per interventi presentati, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, da due  o  piu'  comuni  -  appartenenti  alla  stessa  zona
territoriale omogenea e  aventi,  complessivamente,  una  popolazione
compresa fra 50.000 e 30.000 abitanti; 
      c) euro 40.000 per interventi presentati, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, da due  o  piu'  comuni  -  appartenenti  alla  stessa  zona
territoriale omogenea e  aventi,  complessivamente,  una  popolazione
minore di 30.000 abitanti. 
  2. La popolazione di riferimento e' quella rilevata  dall'Istat  al
31 dicembre del secondo anno antecedente a quello di concessione  del
contributo. 
  3. I contributi sono erogati ai beneficiari per il 50% all'atto  di
concessione del contributo e per il  restante  50%  a  seguito  della
presentazione della relazione finale.