Art. 5 Somma massima concedibile e modalita' di erogazione dei contributi 1. L'importo massimo finanziabile per ogni intervento e' defi nito come segue: a) euro 150.000,00 per interventi presentati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, da due o piu' comuni - appartenenti alla stessa zona territoriale omogenea e aventi, complessivamente, una popolazione superiore a 50.000 abitanti; b) euro 60.000 per interventi presentati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, da due o piu' comuni - appartenenti alla stessa zona territoriale omogenea e aventi, complessivamente, una popolazione compresa fra 50.000 e 30.000 abitanti; c) euro 40.000 per interventi presentati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, da due o piu' comuni - appartenenti alla stessa zona territoriale omogenea e aventi, complessivamente, una popolazione minore di 30.000 abitanti. 2. La popolazione di riferimento e' quella rilevata dall'Istat al 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello di concessione del contributo. 3. I contributi sono erogati ai beneficiari per il 50% all'atto di concessione del contributo e per il restante 50% a seguito della presentazione della relazione finale.