Art. 6 
 
              Valutazione delle proposte di intervento 
 
  1.  E'  costituita  una  commissione  per  la   definizione   delle
graduatorie  dei  progetti   presentati   ai   sensi   del   presente
regolamento. 
  2. La commissione e' composta  da  tre  dirigenti  della  struttura
operativa della Giunta regionale, nominati dalla Giunta stessa con la
deliberazione  di  cui  all'art.  3,  comma  1.  Sono  membri   della
commissione: 
    a) il  dirigente  regionale  competente  in  materia  di  finanza
locale, che la presiede; 
    b) il dirigente competente in materia di tributi; 
    c) un dirigente competente in materia  di  sistemi  e  tecnologie
informatiche. 
  3. Con la  medesima  deliberazione  sono  individuate  altresi'  le
modalita' di funzionamento della  commissione,  che  opera  a  titolo
gratuito. 
  4. La commissione esamina le proposte progettuali presentate  sotto
il profilo dell'ammissibilita' e della coerenza con le fattispecie di
cui all'art. 1 e procede alla loro valutazione sulla base  di  quanto
previsto nella deliberazione di cui all'art. 4. 
  5. Entro il 30 settembre di ogni anno le graduatorie delle proposte
di progetto ammissibili, definite  dalla  commissione  ai  sensi  del
presente articolo, sono approvate con  decreto  del  dirigente  della
struttura competente  in  materia  di  finanza  locale.  L'avvio  del
progetto decorre dalla data di approvazione dei  decreti  di  cui  al
presente comma.