Art. 6 Valutazione delle proposte di intervento 1. E' costituita una commissione per la definizione delle graduatorie dei progetti presentati ai sensi del presente regolamento. 2. La commissione e' composta da tre dirigenti della struttura operativa della Giunta regionale, nominati dalla Giunta stessa con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 1. Sono membri della commissione: a) il dirigente regionale competente in materia di finanza locale, che la presiede; b) il dirigente competente in materia di tributi; c) un dirigente competente in materia di sistemi e tecnologie informatiche. 3. Con la medesima deliberazione sono individuate altresi' le modalita' di funzionamento della commissione, che opera a titolo gratuito. 4. La commissione esamina le proposte progettuali presentate sotto il profilo dell'ammissibilita' e della coerenza con le fattispecie di cui all'art. 1 e procede alla loro valutazione sulla base di quanto previsto nella deliberazione di cui all'art. 4. 5. Entro il 30 settembre di ogni anno le graduatorie delle proposte di progetto ammissibili, definite dalla commissione ai sensi del presente articolo, sono approvate con decreto del dirigente della struttura competente in materia di finanza locale. L'avvio del progetto decorre dalla data di approvazione dei decreti di cui al presente comma.