Art. 7 
 
            Relazione annuale sui risultati dei progetti 
 
  1.  La  competente  struttura   della   Giunta   regionale   redige
annualmente una relazione sui risultati dei progetti  realizzati  dai
soggetti destinatari dei finanziamenti regionali erogati ai sensi del
presente regolamento. La relazione e'  pubblicata  sulla  pagina  del
sito istituzionale della Regione dedicata alla finanza locale.