Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. Per accedere ai finanziamenti relativi all'annualita' 2017, gli enti che hanno beneficiato dei contributi negli anni precedenti devono aver presentato la relazione finale nel termine di cui all'art. 4. 2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2014, n. 16/R (Regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 «Norme sul sistema delle autonomie locali» concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale) e' abrogato eccezion fatta per gli articoli 7, 14, 18 e 23 del decreto medesimo le cui disposizioni permangono vigenti. 3. In sede di prima applicazione, per la sola annualita' 2017, il termine relativo alla deliberazione di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 e' stabilito entro trenta giorni dall'approvazione della sezione programmatoria del DEFR 2017.