Art. 9 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per accedere ai finanziamenti relativi all'annualita' 2017,  gli
enti che hanno  beneficiato  dei  contributi  negli  anni  precedenti
devono aver  presentato  la  relazione  finale  nel  termine  di  cui
all'art. 4. 
  2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2014,
n. 16/R (Regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge regionale
27 dicembre 2011, n. 68 «Norme sul sistema  delle  autonomie  locali»
concernente il sistema integrato di contrasto  all'evasione  fiscale)
e' abrogato eccezion fatta per gli  articoli  7,  14,  18  e  23  del
decreto medesimo le cui disposizioni permangono vigenti. 
  3. In sede di prima applicazione, per la sola annualita'  2017,  il
termine relativo alla deliberazione di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3
e' stabilito entro  trenta  giorni  dall'approvazione  della  sezione
programmatoria del DEFR 2017.