Allegato 
 
Regolamento recante disposizioni di  attuazione  dell'art.  2,  commi
  56-62, della legge regionale  29  dicembre  2016,  n.  25,  per  il
  finanziamento  di   attivita'   di   cooperative   e   associazioni
  finalizzate  al  miglioramento  della  vita  e  al  mantenimento  e
  valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna. 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina  la   concessione   dei
contributi previsti dall'art. 2, commi 56-62, della  legge  regionale
29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di  stabilita'  2017)  a  sostegno  di
iniziative indirizzate a migliorare  la  qualita'  della  vita  delle
persone e a mantenere  e  valorizzare  la  qualita'  paesaggistica  e
storica dei borghi e dell'ambiente montano, al fine di  sostenere  la
residenza  della  popolazione   nelle   aree   montane   maggiormente
disagiate. 
    2. Ai sensi del comma 62 dell'art. 2  della  legge  regionale  n.
25/2016, il regolamento determina i criteri  e  le  modalita'  per  i
requisiti dei  beneficiari  e  la  validita',  la  valutazione  e  la
presentazione delle domande di contributo, nonche' gli  elementi  del
procedimento contributivo. 
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) attivita' di inclusione sociale e lavorativa: attivita' svolta
con lo scopo di offrire opportunita' lavorative o  di  partecipazione
non occasionale alla vita comunitaria  a  persone  in  situazione  di
vulnerabilita' o a lavoratori svantaggiati.  Nel  caso  di  attivita'
riguardante persone in situazione di vulnerabilita',  tale  attivita'
e' riconosciuta solo se il progetto di attivita' di cui all'art. 4 e'
concordato  con  l'ente  gestore  del  servizio  sociale  dei  comuni
competente per territorio del  «Sistema  integrato  di  interventi  e
servizi per la promozione e la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale» disciplinato dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;  nel
caso di attivita' riguardante persone in situazione di vulnerabilita'
che e' svolta da cooperative, tale attivita' e' riconosciuta solo  se
svolta da  cooperative  sociali  iscritte  all'Albo  regionale  delle
cooperative sociali, sezioni a) e b),  previsto  dal  Capo  II  della
legge  regionale  26  ottobre  2006,  n.  20  (Norme  in  materia  di
cooperazione sociale); 
    b) fornitura di servizi di prossimita': offerta  di  servizi  che
concorrono a sostenere e facilitare la  residenza  della  popolazione
attraverso almeno una delle seguenti attivita': 
    1) attivita' commerciali e pubblici esercizi di  somministrazione
di alimenti e bevande; 
    2) consegna a domicilio di beni; 
    3) trasporto di persone; 
    4) assistenza alle persone e collaborazioni domestiche; 
    c) organizzazione di iniziative di vicinato  o  di  volontariato:
attivita' finalizzata a coordinare  e  fornire  aiuti  gratuiti  alla
popolazione in maniera strutturata, condividendo i  mezzi  necessari,
grazie alla cooperativa o all'associazione. Le iniziative di vicinato
si  caratterizzano,  rispetto  a  quelle  di  volontariato,  per   la
collaborazione tra gli appartenenti a contesti insediativi  limitati,
quali la frazione o il  borgo,  nei  quali  la  solidarieta'  tra  le
persone  nasce  e  si   sviluppa   dalle   reciproche   relazioni   e
frequentazioni. Le iniziative di vicinato e volontariato riguardano i
bisogni delle persone e i diversi aspetti della vita comunitaria che,
a titolo orientativo e non  prescrittivo,  si  elencano  di  seguito:
permanenza delle persone anziane nel  proprio  contesto  abitativo  e
relazionale  per  limitare  il  ricorso  a  strutture   residenziali,
collaborazione nel soddisfacimento di bisogni della  vita  quotidiana
di persone con problemi di salute o di condizione  fisica,  riduzione
dei rischi da isolamento ed emarginazione di  individui  e  famiglie,
mobilita', momenti di incontro comunitari, attivita' di tipo  motorio
e riabilitativo a favore di anziani, attivita' domestiche a favore di
anziani; 
    d) manutenzione e valorizzazione  degli  edifici  e  dei  borghi,
nonche' dell'ambiente naturale circostante: attivita'  finalizzata  a
promuovere ed eseguire interventi  riguardanti  la  conservazione  di
contesti insediativi, compresa la cura dell'ambiente naturale ad essi
limitrofi, anche a scopo di valorizzazione turistica; 
    e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale  dei  piccoli
apprezzamenti  limitrofi  alle  abitazioni  e  ai   centri   abitati:
attivita' finalizzata a promuovere ed eseguire interventi di recupero
a  pratiche  agricole  non  professionali  di   terreni   incolti   o
abbandonati, anche a scopo  di  valorizzazione  del  paesaggio  o  di
miglioramento della qualita' della vita delle persone coinvolte negli
interventi; 
    f) spesa  ammissibile:  il  costo  dell'attivita'  oggetto  della
domanda  di  contributo,  determinato  in  via  definitiva   con   il
provvedimento regionale di concessione del contributo e assunto  come
base per la determinazione del contributo medesimo; 
    g)  persona  in  situazione  di   vulnerabilita':   persona   con
disabilita', ai sensi dell'art. 1, comma  1,  della  legge  12  marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro  dei  disabili),  persona
svantaggiata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della  legge  8  novembre
1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) o  componente  di
un nucleo familiare avente i requisiti per beneficiare  della  misura
attiva di sostegno al  reddito  prevista  dalla  legge  regionale  10
luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione  attiva  e  di  sostegno  al
reddito); 
    h) lavoratore svantaggiato: chiunque soddisfi una delle  seguenti
condizioni gia' riscontrabile nella definizione  recata  dall'art.  2
del regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno
2014: 
    1) non avere un impiego regolarmente  retribuito  da  almeno  sei
mesi; 
    2) avere un'eta' compresa tra i 15 e i 24 anni; 
    3)  non  possedere  un  diploma  di  scuola  media  superiore   o
professionale (livello ISCED 3) o aver  completato  la  formazione  a
tempo pieno da non piu' di due anni e non avere  ancora  ottenuto  il
primo impiego regolarmente retribuito; 
    4) aver superato i 50 anni di eta'; 
    5) essere un adulto che vive  solo  con  una  o  piu'  persone  a
carico; 
    i) unita' locale: luogo fisico  nel  quale  e'  esercitata  o  si
organizza l'attivita' del beneficiario; 
    j)  nuova  unita'  locale:  unita'  locale  attivata  a   partire
dall'anno  della  domanda  di  contributo,  come  da   documentazione
relativa alla proprieta' o disponibilita' dell'immobile,  o  come  da
visura camerale; 
    k) impresa: ai sensi del diritto europeo qualsiasi  soggetto  che
svolge attivita' economica  offrendo  beni  e  servizi  sul  mercato,
indipendentemente dalla forma giuridica assunta; 
    l) impresa  unica:  insieme  delle  imprese  tra  loro  collegate
secondo  le  modalita'  indicate  dall'art.  2,  paragrafo   2,   del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
    m) microimpresa, piccola  e  media  impresa  (PMI):  impresa  che
soddisfa i requisiti di cui alla definizione di microimpresa, piccola
e media impresa,  recata  dall'Allegato  I  al  regolamento  (UE)  n.
651/2014. 
 
                               Art. 3. 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1.  I  beneficiari  del  contributo  sono  le  cooperative  e  le
associazioni che svolgono almeno una delle seguenti attivita': 
    a) inclusione sociale e lavorativa; 
    b) fornitura di servizi di prossimita'; 
    c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato; 
    d) manutenzione e valorizzazione  degli  edifici  e  dei  borghi,
nonche' dell'ambiente naturale circostante; 
    e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale  dei  piccoli
apprezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati. 
    2. Le attivita' di cui al comma 1 devono essere  compatibili  con
lo statuto e, nel caso di iscrizione al registro nelle imprese  o  al
repertorio economico amministrativo  (REA),  con  la  classificazione
ATECO. 
    3. I beneficiari devono svolgere l'attivita' di cui  al  comma  1
tramite una o piu' unita'  locali  situate  nei  comuni  classificati
montani ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre  2002,
n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia)
che risultano inseriti nella zona di svantaggio socioeconomica C o, a
condizione che comprendano centri abitati in zona C,  nella  zona  di
svantaggio socio-economico B individuate con la  deliberazione  della
Giunta  regionale  n.  3303  del  31  ottobre   2000,   ed   elencati
nell'Allegato A del presente regolamento. 
    4. Le unita' locali di cui al comma 3 devono essere collocate  in
immobili  di  cui  i  beneficiari   siano   proprietari   o   abbiano
disponibilita', per un periodo non inferiore a quello del vincolo  di
destinazione di cui all'art. 15, comma 2, in base a un titolo  legale
che, in caso di lavori, ne consenta l'effettuazione. 
    5. Le cooperative devono essere iscritte all'Albo regionale delle
cooperative sociali di cui  al  Capo  II  della  legge  regionale  n.
20/2006 o al Registro regionale delle cooperative di cui all'art.  3,
comma 1, della legge regionale 3 dicembre  2007,  n.  27  (Disciplina
organica  in  materia  di  promozione  e   vigilanza   del   comparto
cooperativo) e possedere i seguenti requisiti: 
    a) avere la dimensione di micro, piccola o media impresa; 
    b) essere iscritte al registro delle imprese presso la Camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
    c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione  volontaria
o di fallimento o non avere in atto altra procedura concorsuale o  di
liquidazione. 
    6. Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituite. A tal  fine,  le  associazioni
devono presentare in allegato alla domanda  di  contributo  copia  di
idonea  documentazione,  quale  l'atto  costitutivo   o   l'atto   di
riconoscimento previsto da leggi speciali; 
    b) in caso di esercizio di attivita' di impresa, rientrare  nelle
dimensioni di micro, piccola o media impresa ed  essere  iscritte  al
registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA)
tenuto  dalla  Camera  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura. 
    7.  Le  cooperative  e  le   associazioni   non   devono   essere
destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma  2,
del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina  della
responsabilita'  amministrativa  delle  persone   giuridiche,   delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,
a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 
 
                               Art. 4. 
 
             Attivita' finanziabili e costi ammissibili 
 
    1. E' finanziabile, per ogni beneficiario, un  solo  progetto  di
attivita' di durata almeno triennale, incentrato su una o piu'  delle
attivita' elencate  all'art.  3,  comma  1,  e  riguardante  l'ambito
territoriale di cui all'art. 3, comma 3. 
    2. Il contributo copre i costi di: 
    a) costituzione della cooperativa o dell'associazione; 
    b) avviamento di una nuova  unita'  locale,  compresi  gli  oneri
amministrativi e i costi del personale e dei collaboratori; 
    c) investimento, riferito alle attivita' del progetto. 
    3. Ai sensi dell'art.  41-bis,  commi  4  e  4-bis,  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso),  il  contributo
copre anche i  costi  per  la  rendicontazione  delle  spese  tramite
certificazione da parte dei soggetti indicati al comma 1 del medesimo
articolo di legge. 
    4. Il  progetto  di  attivita'  e'  redatto  secondo  il  modello
allegato alla domanda di contributo ai sensi dell'art.  9,  comma  7,
lettera b). 
 
                               Art. 5. 
 
Tipologie di spese ammissibili e condizioni di  ammissibilita'  delle
                                spese 
 
    1. Con riferimento ai costi di cui  all'art.  4,  comma  2,  sono
ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa: 
    a) costituzione della cooperativa o dell'associazione, nel limite
del 5 percento del  totale  della  spesa  ammissibile  a  contributo:
tributi  e  tasse,  spese  notarili,  consulenze  legali,  consulenze
fiscali ed economico-finanziarie; 
    b) avviamento di una nuova  unita'  locale,  nel  limite  del  45
percento del totale della spesa ammissibile a contributo: 
    1)  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e,  limitatamente   alla
realizzazione di servizi igienico-sanitari  e  impianti  tecnologici,
manutenzione straordinaria di cui all'art. 4, comma 2, lettere  a)  e
b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19  (Codice  regionale
dell'edilizia); 
    2) retribuzioni del personale e oneri riflessi,  nei  limiti  del
trattamento retributivo tabellare previsto dai  contratti  collettivi
nazionali di lavoro; 
    3) compensi  per  collaboratori,  compresi  i  corrispettivi  per
lavoro autonomo e i compensi per il lavoro accessorio; 
    4) corrispettivi per il lavoro somministrato; 
    5) corrispettivi per  i  servizi  di  contabilita'  e  assistenza
fiscale e di consulente del lavoro; 
      c) investimento: acquisto di impianti, macchinari  e  attrezzi,
arredi, autoveicoli. 
    2. Sono comprese nella spesa ammissibile per  lavori  di  cui  al
comma 1, lettera b), punto 1), per un importo  non  superiore  al  10
percento di tale spesa, anche le  spese  tecniche  di  progettazione,
direzione dei lavori, collaudi e certificazioni o asseverazioni. 
    3. Le unita' locali interessate dai lavori  consentono  l'accesso
alle persone disabili, secondo la normativa in materia di superamento
di barriere architettoniche. 
    4. L'ammissibilita' della spesa per i lavori di cui al  comma  1,
lettera b) , punto 1) e' determinata tanto  sulla  base  del  computo
metrico estimativo presentato in allegato alla domanda di contributo,
ai fini della concessione  del  contributo,  quanto,  ai  fini  della
liquidazione a saldo del contributo, sulla base del computo metrico a
consuntivo. 
    5. Le spese di avviamento di cui al comma 1,  lettera  b),  punti
2), 3), 4) e 5), sono riconosciute ammissibili se  imputabili  ad  un
periodo  non  superiore  ad  un  anno,  a  decorrere  dalla  data  di
presentazione della domanda di contributo. 
    6. Le spese di avviamento di cui al comma 1, lettera b), punto 5)
sono  riconosciute  pro  quota,  con  riferimento  all'attivita'   di
progetto. 
    7. Le spese per l'acquisto di beni sono riconosciute  ammissibili
solo se i beni risultano registrati nella  contabilita'  aziendale  o
inventariati, e se  i  beni  riportano  gli  elementi  identificativi
registrati nella contabilita'  aziendale  o  nell'inventario  tramite
segnatura o etichettatura indelebili. 
    8. L'acquisto di veicoli  destinati  al  trasporto  di  merci  su
strada  e'  ammesso  solo  se  e'  effettuato  da  soggetti  che  non
effettuano tale trasporto per conto terzi. 
    9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile solo  se  e
in  quanto  definitivamente  sostenuta  dal  beneficiario   che   sia
un'associazione, a condizione che quest'ultima non  svolga  attivita'
di impresa ai sensi del diritto europeo. 
    10. Con riferimento al costo di  cui  all'art.  4,  comma  3,  e'
ammissibile a contributo nel limite di  spesa  di  euro  1.000,00  il
corrispettivo pagato al soggetto certificatore. 
    11. Sono ammesse a contributo esclusivamente le  spese  sostenute
successivamente alla presentazione della domanda, fatta eccezione per
le spese di cui al comma 1, lettera a),  le  quali  sono  ammissibili
anche se  precedenti  alla  domanda  a  condizione  che  siano  state
sostenute nel medesimo anno di presentazione della domanda. 
 
                               Art. 6. 
 
              Spese non ammissibili e divieto di cumulo 
 
    1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a: 
    a) acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada,
se  il  contributo  e'   richiesto   da   un   soggetto   che   opera
imprenditorialmente nel settore del trasporto per conto terzi; 
    b) IVA, ad eccezione di quanto indicato dall'art. 5, comma 7; 
    c) acquisto di minuterie e materiale di consumo; 
    d) acquisto di attrezzi  di  costo  unitario  inferiore  ad  euro
50,00; 
    e) acquisto di beni usati; 
    f)  lavori  eseguiti  con  apporto  di  lavoro   di   dipendenti,
collaboratori o associati (lavori in economia). 
    2. Non sono ammissibili le spese per  lavori  o  per  prestazioni
professionali eseguiti da persone fisiche e giuridiche che abbiano un
rapporto  giuridico,  a   qualunque   titolo   instaurato,   con   il
beneficiario o con amministratori e soci del  medesimo  beneficiario,
rilevante ai fini della concessione del  contributo.  Parimenti,  non
sono ammissibili le spese per lavori e per prestazioni  professionali
eseguiti da coniugi, parenti e affini sino  al  secondo  grado  degli
amministratori e soci del beneficiario. 
    3. Il contributo di cui al presente regolamento non e' cumulabile
con altri contributi concessi al beneficiario per le medesime  spese.
L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo. 
 
                               Art. 7. 
 
                           Limiti di spesa 
 
    1. Non sono ammesse a contributo domande che prevedono una  spesa
complessiva inferiore ad euro 20.000,00. 
 
                               Art. 8. 
 
                  Regime e ammontare del contributo 
 
    1. Il contributo si configura, secondo la natura del beneficiario
e dell'attivita' da esso svolta: 
    a) cooperativa o associazione che svolge attivita' di impresa  ai
sensi del diritto europeo: come contributo  concesso  in  conformita'
della definizione di aiuto «de minimis» di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, L352; 
    b) associazione che non svolge attivita' di impresa ai sensi  del
diritto europeo: come contributo in  conto  capitale  non  rientrante
nella nozione di aiuto di Stato del diritto europeo. 
    2. Il contributo e' concesso nell'importo richiesto  in  domanda,
con un limite massimo di euro 200.000,00. 
    3. Nel caso di impresa che opera nel  settore  del  trasporto  di
merci su strada per conto terzi, il limite massimo del contributo  e'
di euro 100.000,00, a meno che  non  ricorrano  le  condizioni  poste
dall'art. 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1407/2013. 
    4. L'importo massimo del  contributo  concedibile  e'  pari  alle
seguenti percentuali calcolate sulla spesa ammissibile: 
    a)  80%  nel  caso  di  contributo  richiesto  da  cooperativa  o
associazione che svolge attivita' di impresa  ai  sensi  del  diritto
europeo e concesso come aiuto «de minimis» ai sensi  del  regolamento
(UE) n. 1407/2013; 
    b) 100% nel caso di associazione  che  non  svolge  attivita'  di
impresa ai sensi del diritto europeo. 
    5. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  il
contributo concesso come aiuto «de minimis» deve essere contenuto nei
seguenti massimali  che  le  amministrazioni  centrali,  regionali  o
locali e in genere le autorita' o gli enti incaricati  di  uno  Stato
membro possono concedere a un'impresa unica nell'arco di tre esercizi
finanziari: 
    a) euro 200.000,00 in generale; 
    b) euro 100.000,00 in caso di impresa unica che opera nel settore
del trasporto di merci su strada per conto terzi. 
    6. Al fine di verificare il rispetto  del  massimale  di  cui  al
comma 5, il richiedente che  risponda  a  una  delle  caratteristiche
soggettive di cui al comma 1, lettera  a),  allega  alla  domanda  di
contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',  resa
nella forma prevista dall'art. 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa), relativa gli  aiuti  «de  minimis»,  utilizzando  il
modello riprodotto nell'Allegato B. Tale dichiarazione dovra'  essere
reiterata  a  richiesta   dell'Amministrazione   regionale,   qualora
ritenuta necessaria ai fini dell'aggiornamento dei dati, prima  della
concessione  del  contributo  a   seguito   dell'approvazione   della
graduatoria di cui all'art. 11. 
    7. Il  contributo  e'  concesso  secondo  le  modalita'  definite
dall'art. 11. 
 
                               Art. 9. 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La domanda di contributo, redatta come da modello riportato in
Allegato C, e' presentata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
- Servizio coordinamento politiche per la montagna entro e non  oltre
il 31 marzo di ogni anno. 
    2. In prima applicazione, il termine di cui al comma 1 e' fissato
in 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
    3. La domanda di contributo puo' essere presentata esclusivamente
mediante posta elettronica certificata  (PEC),  in  conformita'  alle
vigenti norme in materia e dall'indirizzo PEC del richiedente,  fatta
salva la possibilita' di delega prevista dalle citate norme, mediante
invio al seguente indirizzo di PEC: montagna @certregione.fvg.it 
    4. La data del ricevimento della  domanda  e'  determinata  dalla
data di ricevuta della accettazione della PEC che comprova l'avvenuta
spedizione del messaggio, con la relativa domanda  di  contributo  in
allegato. 
    5. La domanda si intende validamente inviata se: 
    a) sottoscritta con firma digitale, oppure 
    b) firmata in originale  sul  formato  cartaceo,  scansionata  ed
inviata nel formato elettronico tramite PEC. 
    6. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di  bollo,  e'  apposta
sulla domanda stessa la relativa marca da bollo.  In  caso  di  firma
digitale della domanda, quest'ultima deve essere comunque stampata e,
previa apposizione e annullamento della marca da bollo, scansionata e
inviata nel formato elettronico tramite PEC in allegato alla domanda.
In caso di esenzione dal pagamento dell'imposta, sulla  domanda  deve
essere indicata la specifica causale di esenzione. 
    7. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: 
    a) copia fotostatica di un documento di  identita'  personale  in
corso di validita' del legale rappresentante; 
    b) progetto di attivita' redatto  secondo  il  modello  riportato
nell'Allegato D, comprensivo del preventivo dettagliato delle spese; 
    c) dichiarazione  dell'ente  gestore  del  servizio  sociale  dei
comuni di avere concordato il progetto con il richiedente se  ricorre
la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a); 
    d) in caso di lavori, a firma del progettista: 
    1) progetto, o relazione illustrativa, ed elaborato  grafico.  Il
progetto, o la  relazione  illustrativa,  contiene  la  dichiarazione
secondo la quale l'unita'  locale  interessata  dai  lavori  consente
l'accesso alle persone disabili, secondo la normativa in  materia  di
superamento di barriere architettoniche; 
    2) computo metrico estimativo dei  lavori  previsti,  redatto  in
base  al  prezzario  regionale  in  vigore  o  ad  altre   fonti   di
informazione sui prezzi indicate dall'art.  26  del  «Regolamento  di
attuazione della legge regionale n.  14/2002  in  materia  di  lavori
pubblici» emanato con decreto del Presidente della Regione  5  giugno
2003, n. 0165/Pres.; 
    e) documentazione relativa alla proprieta' della unita' locale  o
alla disponibilita' della stessa da parte del  beneficiario,  secondo
quanto indicato dall'art. 3, comma 4; 
    f) per le sole associazioni: 
    1) autorizzazione della spesa e autorizzazione alla presentazione
della  domanda  di  contributo,  deliberate  dal  competente   organo
statutario; 
    2) copia dell'atto costitutivo,  o  dell'atto  di  riconoscimento
previsto da leggi speciali, e dello statuto dell'associazione; 
    3) elenco delle cariche (nominativo, data  e  luogo  di  nascita,
carica rivestita nell'associazione); 
    g) per le sole cooperative e associazioni che svolgono  attivita'
di impresa: 
        1) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  resa  ai
sensi dall'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, attestante la  dimensione  dell'impresa,  resa  secondo  il
modello riportato in Allegato E; 
    2) dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis» di cui all'art.
8, comma 6. 
    8. La presentazione della domanda oltre i termini di cui ai commi
1 e 2 e con modalita' diverse da quelle indicate ai commi 1, 3,  5  e
7, nonche' l'assenza anche di uno  solo  dei  documenti  elencati  al
comma 7, comportano la non  ammissibilita'  della  domanda  e  quindi
l'esclusione dalla valutazione effettuata ai sensi dell'art. 12. 
    9. Ai fini della verifica della veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' rese, con la domanda di contributo,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000,  il  Servizio  coordinamento  politiche  per  la   montagna
effettua in via generale un controllo su un campione pari  ad  almeno
il 5 percento delle domande ammesse a  finanziamento  secondo  quanto
previsto dall'art. 11, nonche' sulle dichiarazioni  la  cui  verifica
risulti, dall'esame delle domande presentate,  giustificata  ai  fini
dell'applicazione dei criteri di selezione di cui all'art. 12. 
 
                              Art. 10. 
 
          Termini e comunicazione di avvio del procedimento 
 
    1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione  del
contributo e' fissato in 90 giorni a decorrere dal termine finale per
la presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 9. 
    2. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione
ed erogazione del contributo e' fissato  in  60  giorni  a  decorrere
dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di  liquidazione   ed
erogazione di cui all'art. 14. 
    3. Il  Servizio  coordinamento  politiche  per  la  montagna  da'
comunicazione dell'avvio  del  procedimento  ai  soggetti  che  hanno
presentato domanda di contributo ai sensi  degli  articoli  13  e  14
della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 11. 
 
                      Procedimento contributivo 
 
    1.  La  concessione  del  contributo  avviene  a  seguito   della
conclusione di una procedura valutativa svolta secondo  la  modalita'
del procedimento a graduatoria, ai sensi  dell'art.  36  della  legge
regionale n. 7/2000. 
    2. La graduatoria e' approvata  con  decreto  del  direttore  del
Servizio coordinamento politiche  per  la  montagna,  pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale della Regione. 
    3. Con  il  decreto  del  direttore  del  Servizio  coordinamento
politiche per la montagna di cui al comma 2 sono altresi'  dichiarate
non ammissibili a  contributo  le  domande  prive  dei  requisiti  di
ammissibilita' ai sensi dell'art. 2, commi 56, 57, 58, 59, 60  e  61,
della legge regionale n. 25/2016 e del presente regolamento,  per  le
quali non  si  da'  corso  alla  valutazione  secondo  i  criteri  di
selezione definiti dal successivo art. 12. 
    4. La concessione del contributo a favore dei soggetti  utilmente
inseriti in graduatoria,  in  ordine  decrescente  di  punteggio,  e'
disposta nei limiti  delle  risorse  disponibili  dal  Direttore  del
Servizio coordinamento politiche per la montagna. 
    5. Il provvedimento di cui al  comma  4  e'  adottato  a  seguito
dell'acquisizione: 
    a) del documento unico di regolarita'  contributiva  (DURC),  nel
caso che il progetto di attivita' finanziato contempli spese  per  il
personale; 
    b)  della   documentazione   antimafia   prevista   dal   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia  e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136), nel caso di contributi di importo superiore  ad
euro 150.000,00. 
    6.  Nel  caso  che  una  domanda  di   contributo   non   risulti
finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento,
il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per
tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e  sempre
che il contributo non sia inferiore  al  50  per  cento  della  spesa
ammissibile. 
    7. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma
6 puo' essere integrato, sino al raggiungimento del 100 per cento del
contributo concedibile, con ulteriori risorse che dovessero  rendersi
disponibili, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale n.
7/2000. 
 
                              Art. 12. 
 
         Criteri di selezione e formazione della graduatoria 
 
    1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che  presentano
i requisiti di ammissibilita' previsti dall'art. 2, commi 56, 57, 58,
59, 60 e  61,  della  legge  regionale  n.  25/2016  e  dal  presente
regolamento. 
    2.  La  graduatoria  delle   domande   ammissibili   e'   formata
attribuendo alle stesse il seguente punteggio: 
      a) localizzazione dell'unita' locale, per un massimo  di  punti
35: 
    1)  unita'  locale  in  un  comune  appartenente  alla  zona   di
svantaggio socio economico  C  ai  sensi  della  deliberazione  della
Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000: punti 15; 
    2) unita' locale in un centro abitato appartenente alla  zona  di
svantaggio  socio  economico  C  ai  sensi  della  deliberazione   n.
3303/2000: punti 10; 
    3)  unita'  locale  in  un  comune  appartenente  alla  zona   di
svantaggio  socio  economico  B  ai  sensi  della  deliberazione   n.
3303/2000: punti 5; 
    4) unita' locale in un comune con  numero  di  residenti  pari  o
minore di 500 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 10; 
    5) unita' locale in un comune con numero  di  residenti  compreso
tra 501 e 1000 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 5; 
    6) unita' locale in  un  comune  con  popolazione  residente  con
indice di vecchiaia pari o superiore a 301 (ultimo dato annuale ISTAT
disponibile): punti 10; 
    7) unita' locale in  un  comune  con  popolazione  residente  con
indice di vecchiaia compreso tra 300 e 200 (ultimo dato annuale ISTAT
disponibile): punti 5; 
      b) tipologia di attivita', per un massimo di punti 40: 
    1) inclusione sociale  e  lavorativa,  fornitura  di  servizi  di
prossimita': punti 25; 
    2) organizzazione di iniziative di vicinato o volontariato: punti
15; 
    3) manutenzione e valorizzazione  degli  edifici  e  dei  borghi,
nonche' dell'ambiente  naturale  circostante;  mantenimento  dell'uso
agricolo non professionale dei piccoli  appezzamenti  limitrofi  alle
abitazioni a ai centri abitati: punti 10; 
      c) caratteristiche del beneficiario, per un  massimo  di  punti
25: 
    1) cooperativa: punti 10; 
    2)  nuova  iniziativa,  con   costituzione   di   cooperativa   o
associazione beneficiaria nell'anno di presentazione della domanda di
contributo: punti 15; 
    3) nuova iniziativa, con apertura di nuova unita'  locale:  punti
10. 
    3. Per la formazione della graduatoria, in  caso  di  parita'  di
punteggio e' data priorita' alla domanda presentata dalla cooperativa
o dall'associazione la cui unita' locale, interessata dal contributo,
e' nel comune con il minor numero di residenti. 
 
                              Art. 13. 
 
                Conclusione dell'attivita' finanziata 
 
    1.  L'attivita'  finanziata  si  conclude  con  l'attuazione  del
progetto d'attivita' allegato alla domanda di contributo, la quale si
svolge necessariamente nel corso dei tre anni successivi alla data di
presentazione della domanda. 
    2.  L'effettuazione  delle  singole  spese  avviene  secondo   il
cronoprogramma indicato nel progetto, fatta eccezione per la spesa di
certificazione prevista dall'art. 4, comma 3. 
    3. Il cronoprogramma di cui al comma 2  puo'  essere  oggetto  di
modifica, autorizzata dal Servizio  coordinamento  politiche  per  la
montagna su istanza motivata del beneficiario. 
 
                              Art. 14. 
 
       Modalita' di liquidazione ed erogazione del contributo 
 
    1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel
modo seguente: 
    a) anticipazione di importo non  superiore  al  60  percento  del
contributo, su domanda subordinatamente  alla  prestazione  a  favore
della Regione di fideiussione  bancaria  o  polizza  fideiussoria  di
importo pari all'anticipazione, maggiorato degli eventuali  interessi
calcolati al tasso legale, ovvero al  tasso  netto  attivo  praticato
tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora  sia  superiore  a
quello legale, in conformita' dell'art.  49,  comma  1,  della  legge
regionale n. 7/2000, che  preveda  le  clausole  dell'esclusione  del
beneficio della preventiva escussione del debitore principale  e  del
pagamento entro trenta giorni a semplice  richiesta  da  parte  della
Regione tramite la struttura organizzativa competente; 
    b) acconti ad avvenuta effettuazione  almeno  del  30,  60  e  90
percento dei  pagamenti  effettuati  dal  beneficiario.  In  caso  di
liquidazione ed erogazione dell'anticipazione di cui alla  precedente
lettera a), possono essere liquidati solo  gli  acconti  previsti  al
raggiungimento del 60 percento della  spesa,  se  l'anticipazione  e'
inferiore al  60  percento  del  contributo  concesso  e  scomputando
dall'acconto   medesimo   l'importo    dell'anticipazione,    e    al
raggiungimento del 90 percento della spesa; 
    c)  saldo  ad  avvenuta  conclusione  del  progetto   d'attivita'
triennale. 
    2.  I  pagamenti  effettuati   dal   beneficiario   e   posti   a
giustificazione della richiesta di acconto  ai  sensi  del  comma  1,
lettera b), non possono avere solamente la natura di anticipazioni  e
acconti rispetto ai lavori, ai beni e ai servizi che ne sono oggetto.
E' richiesto in  ogni  caso  il  pagamento  a  titolo  definitivo,  a
estinzione dell'obbligazione contrattuale. 
    3. Lo svincolo della garanzia fideiussoria di  cui  al  comma  1,
lettera a), e' disposto dal Servizio coordinamento politiche  per  la
montagna dopo l'erogazione dell'acconto liquidato  al  raggiungimento
del 60 percento della spesa. 
    4. La  liquidazione  degli  acconti  e'  definita  in  base  alla
rendicontazione della spesa resa secondo le modalita'  indicate  agli
articoli  17  e  18  ed   e'   subordinata   all'acquisizione   della
documentazione indicata all'art.  11,  comma  5,  se  dovuta  secondo
quanto ivi specificato. 
 
                              Art. 15. 
 
         Obblighi del beneficiario e subentro nel contributo 
 
    1. Il beneficiario e' tenuto all'osservanza delle  norme  vigenti
in tema di sicurezza sul lavoro, come, da dichiarazione resa  con  la
domanda di aiuto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della
legge regionale 5  dicembre  2003,  n.  18  (Interventi  urgenti  nei
settori dell'industria,  dell'artigianato,  della  cooperazione,  del
commercio e del turismo, in materia di sicurezza  sul  lavoro,  asili
nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate
da eventi calamitosi). 
    2. Il beneficiario si impegna con la presentazione della  domanda
di contributo a rispettare i seguenti vincoli: 
      a)  cooperative  e  associazioni  che  svolgono  attivita'   di
impresa: mantenere per la durata di 3 anni: 
    1) la destinazione dei beni immobili oggetto del contributo dalla
data di conclusione delle spese, coincidente con la data  dell'ultima
fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo  tra
quelle attinenti la finalita' del vincolo; 
    2) la sede o l'unita' operativa nel  territorio  regionale  dalla
data di conclusione delle spese, coincidente con la data  dell'ultima
fattura in assoluto emessa nei confronti del beneficiario  in  ordine
di tempo, tra quelle attinenti al progetto di attivita' finanziato; 
      b)  associazioni:  mantenere  per  la  durata  di  5  anni   la
destinazione dei beni immobili oggetto di contributo  dalla  data  di
conclusione delle spese, coincidente con la data dell'ultima  fattura
emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo  tra  quelle
attinenti la finalita' del vincolo; 
        1) cooperative e associazioni: mantenere per la durata  di  3
anni la destinazione dei beni mobili oggetto di contributo dalla data
di conclusione delle  spese,  coincidente  con  la  data  dell'ultima
fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo  tra
quelle attinenti la finalita' del vincolo. 
    3. Il beneficiario  attesta  annualmente,  entro  il  31  gennaio
dell'anno immediatamente  successivo  a  quello  di  riferimento,  il
rispetto degli obblighi di cui  al  comma  1  mediante  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta'  rese  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  445/2000  e  soggette  alla  verifica
tramite un controllo su un campione pari  ad  almeno  il  5  percento
delle  dichiarazioni  pervenute  nell'anno  entro  il  termine  sopra
indicato e un controllo su tutte le dichiarazioni pervenute  dopo  il
suddetto termine, se riferite sempre all'anno precedente. 
    4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3
comporta  l'effettuazione  di  controlli   e   ispezioni   da   parte
dell'Amministrazione regionale. 
    5.  Il  beneficiario  e'  tenuto  a  fornire  con   sollecitudine
all'Amministrazione  regionale  le  informazioni  ad  esso  richieste
sull'avanzamento dell'attivita' finanziata. 
    6.  Il  subentro  ad  una  cooperativa  utilmente  collocata   in
graduatoria  da  parte  di  un'altra  cooperativa  e'  ammesso   alle
condizioni previste dall'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000.
Il subentrante assume tutti gli obblighi del beneficiario. 
 
                              Art. 16. 
 
                 Variazioni al progetto di attivita' 
 
    1.  Le  varianti  al  progetto   di   attivita'   devono   essere
preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche  per
la montagna, al quale  il  beneficiario  indirizza  la  richiesta  di
autorizzazione  accompagnata  da  una  relazione   sullo   stato   di
attuazione del progetto e sulle  motivazioni  delle  varianti  e  dal
progetto d'attivita' aggiornato con le varianti. 
    2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli scostamenti di importo
per le singole spese indicate nel progetto d'attivita' che  risultano
contenuti nel limite del 10 percento, fermi restando i prezzi unitari
del computo metrico estimativo riguardante i lavori. 
    3. Le varianti non comportano in alcun modo  la  rideterminazione
in aumento del contributo concesso. 
 
                              Art. 17. 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. Il beneficiario presenta la rendicontazione finale della spesa
sostenuta entro 3 mesi  dalla  data  di  conclusione  dell'attivita',
determinata ai sensi dell'art. 13,  comma  1,  secondo  le  modalita'
dettate da: 
    a) articoli 41 e 41-bis,  della  legge  regionale  n.  7/2000  se
beneficiario  e'  una  cooperativa  o  un'associazione   che   svolge
attivita' di impresa; 
    b) art. 43 della legge regionale n. 7/2000,  se  beneficiario  e'
un'associazione che non svolge attivita' di impresa. 
    2. Proroghe al termine  di  presentazione  della  rendicontazione
possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche  per  la
montagna, su istanza motivata del beneficiario. 
    3. La rendicontazione si compone della seguente documentazione: 
    a)  relazione  illustrativa  dell'attivita'  realizzata   e   dei
risultati  raggiunti,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del
soggetto beneficiario, comprensiva del  quadro  economico  finale  di
spesa e della dichiarazione della registrazione dei  beni  acquistati
nella contabilita' aziendale o nell'inventario con indicazione  degli
elementi identificativi quali risultano dalla fattura d'acquisto. Nel
caso di  progetto  d'attivita'  riguardante  l'inclusione  sociale  e
lavorativa  di  lavoratori  svantaggiati,  la   relazione   specifica
dettagliatamente numero e tipologia di lavoratori seguiti, numero  di
imprese  o  enti  presso  cui  e'  avvenuta   il   loro   impiego   e
qualificazione giuridica e durata di quest'ultimo; 
    b) elenco analitico  della  documentazione  giustificativa  della
spesa; 
    c) documentazione  giustificativa  della  spesa  in  originale  o
secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2, della legge  regionale
n. 7/2000, o in  alternativa  la  certificazione  prevista  dall'art.
41-bis della legge regionale n. 7/2000, nel caso il beneficiario  sia
una cooperativa o un'associazione che svolge attivita' di impresa; 
    d) computo metrico a consuntivo dei lavori redatto da un  tecnico
qualificato  e  copia  degli   eventuali   titoli   abilitativi   per
l'esecuzione dei lavori o delle comunicazioni previste per i suddetti
lavori dalla legge regionale n. 19/2009, secondo quanto indicato  nel
provvedimento di concessione del contributo; 
    e) per le spese ammesse pro quota, prospetto giustificativo della
quantificazione della spesa in relazione alle attivita'  di  progetto
cui ineriscono. 
    4.  E'  facolta'  dell'Amministrazione  regionale   chiedere   al
beneficiario  ogni  documentazione  ulteriore  ed   effettuare   ogni
controllo  o  ispezione  ritenuti  necessari   per   la   valutazione
dell'attivita' rendicontata. 
 
                              Art. 18. 
 
              Documentazione giustificativa della spesa 
 
    1.  Ai  fini  della  rendicontazione  di  cui  all'art.   17   la
documentazione giustificativa della spesa e' costituita da fatture  o
da documentazione  fiscalmente  valida  di  pari  valore  probatorio,
nonche' da buste paga nel caso di spese per  il  personale,  e  dalla
documentazione comprovante i relativi pagamenti. 
    2. La spesa deve essere effettuata dal beneficiario, al  quale  i
giustificativi di spesa devono essere intestati o attributi,  e  deve
essere idonea a dimostrare: 
      a) l'attinenza della spesa con l'attivita'  finanziata.  A  tal
fine le fatture o la documentazione di pari valore probatorio  devono
riportare nell'oggetto gli elementi identificativi  del  bene  o  del
servizio addebitati: 
    1) nel caso di acquisto di beni  e'  richiesta  l'indicazione  di
elementi identificativi quali la denominazione commerciale specifica,
la marca, il numero di serie; 
    2) nel caso di servizi e' richiesto il riferimento al progetto di
attivita' finanziato. 
      b) l'avvenuto pagamento tramite  modalita'  tracciabili,  quali
bonifico bancario, ricevuta bancaria, versamento  su  conto  corrente
postale o vaglia postale o altro mezzo che consenta  di  riferire  in
maniera certa il pagamento alla documentazione giustificativa di  cui
al comma 1. 
    3. Sono esclusi i pagamenti in contanti. 
    4.  E'  facolta'  dell'Amministrazione  regionale   chiedere   al
beneficiario ogni documentazione ritenuta necessaria per accertare la
conformita' della spesa all'attivita' finanziata e la sua congruita'. 
 
                              Art. 19. 
 
Revoca  del  provvedimento  di  concessione  e  rideterminazione  del
  contributo per mancato rispetto di obblighi e condizioni  da  parte
  del beneficiario 
 
    1. Il provvedimento di concessione  del  contributo  e'  revocato
per: 
    a) rinuncia del beneficiario; 
    b) mancata realizzazione assoluta del progetto di attivita'; 
    c) il venir meno dei  requisiti  soggettivi  e  delle  condizioni
previsti per la richiesta e la concessione del contributo; 
    d) cumulo del contributo ai sensi dell'art. 6, comma 3; 
    e) accertamento della falsita' delle informazioni,  dichiarazioni
e documentazione prodotte dal beneficiario; 
    f) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei
finanziamenti pubblici. 
    2. La violazione degli obblighi di vincolo dei beni cui  all'art.
15 comporta  la  revoca  o  la  rideterminazione  del  contributo  in
proporzione al  periodo  per  il  quale  i  vincoli  non  sono  stati
rispettati in applicazione degli articoli 32, comma 2, e 32-bis della
legge regionale n. 7/2000. 
    3. In caso di realizzazione parziale del progetto  di  attivita',
compresa l'interruzione  anticipata  delle  attivita'  rispetto  alla
durata triennale del progetto, motivata da circostanze che ne rendano
impossibile il completamento o  proseguimento,  il  contributo  viene
rideterminato tenuto conto della spesa sostenuta  e  rendicontata  ai
sensi degli articoli 14,  comma  4,  17  e  18  e  a  condizione  che
l'importo della spesa ammessa non sia inferiore all'importo  di  euro
20.000 previsto quale limite minimo di spesa dall'art.  7  e  che  la
stessa: 
    a) sia documentata da pagamenti di importo non  inferiore  al  30
percento della spesa prevista in domanda o  con  successiva  variante
approvata dall'Amministrazione  regionale,  alle  condizioni  dettate
dall'art. 14 per la liquidazione degli acconti; 
    b) sia stata svolta  l'attivita'  prevista  in  progetto  per  il
periodo considerato. 
    4.  A  condizione  che  sia   stata   conseguita   la   finalita'
dell'attivita'  finanziata,  la  difformita'  delle  spese  sostenute
rispetto a quelle previste comporta  la  loro  non  ammissibilita'  e
l'eventuale conseguente riduzione del contributo. 
    5.  La  revoca  e  la  riduzione  del  contributo  comportano  la
restituzione da parte  del  beneficiario  delle  somme  eventualmente
percepite, secondo quanto previsto dal  Titolo  III,  Capo  II  della
legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 20. 
 
             Sospensione dell'erogazione del contributo 
 
    1. L'erogazione del contributo puo' essere sospesa ricorrendo  le
circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale  n.
7/2000. 
 
                              Art. 21. 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  44  della  legge  regionale  n.  7/2000,
l'Amministrazione  regionale  puo'  disporre  in  qualsiasi   momento
ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione
dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del
beneficiario e la  veridicita'  delle  dichiarazioni  e  informazioni
prodotte dal beneficiario. 
 
                              Art. 22. 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali  trovano
applicazione le norme recate dal decreto legislativo 30 giungo  2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
    2. Ai sensi dell'art. 13 del  decreto  legislativo  n.  196/2003,
l'obbligo di informativa e' assolto con le seguenti indicazioni: a) i
dati personali forniti con le domande di aiuto  e  la  documentazione
prevista nel  presente  regolamento  sono  trattati,  anche  mediante
strumenti informatici, per le finalita' inerenti al  procedimento  di
finanziamento  di  cui  al  presente  regolamento  e  possono  essere
comunicati ai soggetti a cio' legittimati a norma di legge; b) i dati
personali richiesti ai fini dell'ammissibilita' della domanda e della
concessione del contributo, anche attraverso  la  compilazione  della
modulistica   allegata,   sono   conferiti   obbligatoriamente;    c)
all'interessato spettano i diritti previsti dall'art.  7  e  seguenti
del citato decreto legislativo; d) titolare  del  trattamento  e'  la
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
 
                              Art. 23. 
 
                           Rinvio a norme 
 
    1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio
alle disposizioni normative che disciplinano le materie e  i  settori
interessati dall'intervento finanziato. In particolare, si fa  rinvio
alla seguenti leggi regionali e ai rispettivi regolamenti attuativi: 
    a) legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei
lavori pubblici); 
    b) legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme  in  materia  di
cooperazione sociale); 
    c) legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in
materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo); 
    d) legge regionale 11 novembre  2009,  n.  19  (Codice  regionale
dell'edilizia). 
    2. Per quanto riguarda  il  procedimento  contributivo,  compresi
l'erogazione delle risorse e gli obblighi  successivi  al  saldo  del
contributo, si fa rinvio alla legge regionale 20  marzo  2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso). 
 
                              Art. 24. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
(Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani