Allegato 
 
Regolamento per la concessione dei  contributi  di  cui  all'art.  4,
  commi da 25 a 27, della legge regionale 29  dicembre  2016,  n.  25
  (Legge  di  stabilita'  2017),  per  l'organizzazione   di   eventi
  ecosostenibili coerenti con le azioni del  Programma  regionale  di
  prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto  del
  Presidente della Regione n. 34/2016. 
 
    (Omissis.) 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente  regolamento  disciplina  il  limite  massimo  del
contributo  concedibile,  le  spese  ammissibili,  i  criteri  e   le
modalita'  di  assegnazione,  di  concessione,  di  erogazione  e  di
rendicontazione dei contributi di cui  all'art.  4,  comma  25  della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di  stabilita'  2017),
per l'organizzazione di manifestazioni ecosostenibili,  coerenti  con
le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei
rifiuti, approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
34/2016, nonche' gli obblighi di comunicazione dei beneficiari. 
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  regolamento,   sono   manifestazioni
ecosostenibili,  di  seguito  ecofeste,  coerenti  con  il  Programma
regionale  di  prevenzione  della  produzione  dei  rifiuti,   quelle
manifestazioni, nel corso delle quali sia prevista la preparazione  o
somministrazione di alimenti e bevande, quali sagre, feste, concerti,
eventi sportivi, caratterizzate da  un  limitato  impatto  ambientale
sotto il profilo della produzione dei rifiuti, attraverso ad  esempio
l'introduzione di stoviglie e posate compostabili o riutilizzabili in
luogo di quelle usa e getta, la dispensazione di bevande alla  spina,
l'utilizzo   di   modalita'   alternative    di    comunicazione    e
pubblicizzazione della manifestazione. 
 
                               Art. 3. 
 
                             Beneficiari 
 
    1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento
le  associazioni  senza  scopo  di  lucro,  operanti  sul  territorio
regionale. 
 
                               Art. 4. 
 
               Manifestazioni finanziabili e requisiti 
 
    1. Sono oggetto di contributo le ecofeste,  da  organizzarsi  sul
territorio regionale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a
quello di presentazione della  domanda,  che  presentino  i  seguenti
requisiti relativi alla prevenzione della produzione dei rifiuti: 
      a) raccolta differenziata per  la  durata  della  ecofesta,  in
accordo col gestore del servizio di gestione  integrata  dei  rifiuti
urbani, e suo monitoraggio; 
      b) esclusivo utilizzo di stoviglie e posate compostabili; 
      c) individuazione di un  responsabile  della  ecofesta  con  il
compito di garantire la corretta attuazione dei presenti requisiti  e
delle azioni facoltative di prevenzione di cui al comma 2 nonche'  di
informare gli addetti  sulle  modalita'  di  realizzazione  di  detti
requisiti e azioni; 
      d) partecipazione del responsabile  della  ecofesta  all'evento
informativo organizzato dalla Regione sulla corretta differenziazione
dei rifiuti, sui requisiti dell'ecofesta e sulle  azioni  facoltative
di prevenzione di cui al comma 2; 
      e) esposizione di materiali informativi in tema di  prevenzione
della  produzione  dei  rifiuti  contenenti  il   marchio   regionale
«ecofesta» di cui all'art. 10. 
    2. Nell'ambito della ecofesta e' rimessa alla libera  scelta  del
beneficiario la realizzazione delle seguenti  azioni  facoltative  di
prevenzione della produzione di rifiuti: 
      a) dispensazione esclusiva di bevande alla spina, quali  acqua,
sia naturale che gasata, vino, birra e bibite; 
      b) dispensazione di acqua naturale o gasata di rete; 
      c) dispensazione di alimenti da filiera corta,  provenienti  da
produzione regionale; 
      d) dispensazione di  mezze  porzioni  o  porzioni  ridotte  per
bambini; 
      e) accordi preventivi,  stipulati  in  forma  scritta,  per  la
donazione di alimenti inutilizzati ad ONLUS locali o a  ricoveri  per
animali o allevamenti locali; 
      f) uso esclusivo di stoviglie e posate riutilizzabili; 
      g) uso esclusivo di tovaglie riutilizzabili; 
      h)  fornitura  di  contenitori  compostabili,  doggy  bag,  per
l'asporto del cibo personale avanzato; 
      i) realizzazione di momenti educativi,  attivi  ed  interattivi
sul tema della prevenzione o della  sostenibilita'  ambientale  quali
giochi, laboratori, attivita' formative; 
      j) organizzazione di mercatini dell'usato. 
    3. Il requisito di cui al comma 1, lettera b) e' soddisfatto  con
la scelta del requisito facoltativo di cui al comma 2 lettera f). 
 
                               Art. 5. 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La domanda di contributo e'  presentata,  unicamente  a  mezzo
posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente  in
materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti
inquinati, a pena di inammissibilita', dall'1 al 15 febbraio di  ogni
anno utilizzando il modello allegato  A  al  presente  regolamento  e
disponibile sul sito internet della Regione. 
    2.  La   domanda   di   contributo,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante dell'associazione organizzatrice, e'  corredata  della
seguente documentazione: 
      a) preventivo  dettagliato  di  spesa  per  l'organizzazione  e
l'allestimento della ecofesta, limitatamente alle spese ammissibili a
contributo; 
      b) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
sulla documentazione amministrativa), in merito a: 
        1) insussistenza di altri contributi pubblici o  privati  per
la medesima finalita'; 
        2) detraibilita'/indetraibilita' dell'IVA; 
        3)  assoggettabilita'/non  assoggettabilita'  alla   ritenuta
fiscale  di  cui  all'art.  28  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in  materia
di accertamento delle imposte sui redditi); 
        4) assolvimento dell'imposta di bollo ove dovuta; 
      c)  copia   dello   statuto   dell'associazione   e   dell'atto
costitutivo; 
      d) copia  della  carta  d'identita'  del  sottoscrittore  della
domanda e del soggetto nominato quale responsabile della ecofesta. 
    3. Le  associazioni  di  cui  all'art.  3  che  organizzino  piu'
ecofeste presentano una domanda per ognuna di esse. 
 
                               Art. 6. 
 
               Istruttoria delle domande di contributo 
 
    1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti  inquinati
verifica la sussistenza dei presupposti di fatto  e  di  diritto  per
l'accesso  al  contributo  nonche'  la  completezza  della   relativa
domanda,  e  richiede  le  necessarie  integrazioni   fissando,   per
l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni  a  pena  di
inammissibilita' della domanda. 
 
                               Art. 7. 
 
                   Spese ammissibili a contributo 
 
    1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese  da  sostenere
successivamente alla presentazione della domanda: 
      a) spese di acquisto o noleggio per: 
        1) erogatori o dispositivi,  caraffe  o  contenitori  per  la
distribuzione di bevande alla spina; 
        2) stoviglie e posate compostabili o riutilizzabili; 
        3) contenitori compostabili, doggy  bag,  per  l'asporto  del
cibo personale avanzato; 
        4) tovaglie e tovagliette compostabili con marchio Ecolabel o
FSC o PEFC a condizione che su di essi venga  riprodotto  il  marchio
regionale «ecofesta»; 
        5) tovaglie, grembiuli, indumenti degli addetti a  condizione
che siano riutilizzabili e che su di essi venga riprodotto il marchio
regionale «ecofesta»; 
        6) detersivi e detergenti biodegradabili. 
      b) spese di noleggio per: 
        1) contenitori per la raccolta differenziata; 
        2) lavastoviglie portatili; 
      c) spese di informazione,  comunicazione,  sensibilizzazione  e
formazione in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti  o  di
sostenibilita' ambientale per: 
        1) riproduzione, con inchiostri atossici  ed  ecologici,  del
marchio regionale «ecofesta» su tovaglie o  tovagliette  compostabili
con marchio Ecolabel o FSC o PEFC; 
        2) riproduzione, con inchiostri atossici  ed  ecologici,  del
marchio regionale «ecofesta» su tovaglie, grembiuli, indumenti  degli
addetti a condizione che siano riutilizzabili; 
        3) manifesti e locandine a condizione che su  di  essi  venga
riprodotto  il  marchio  regionale  «ecofesta»  con   esclusione   di
volantini e opuscoli; 
        4) totem, plastificati, banner, vele a condizione  che  siano
riutilizzabili e che su di essi venga riprodotto il marchio regionale
«ecofesta»; 
        5)   pubblicita'   tramite   siti    internet,    tv,    sale
cinematografiche, cartelloni  luminosi,  radio,  annunci  nei  centri
commerciali o in occasione di altri eventi dell'ecofesta; 
        6)  realizzazione  nell'ambito   dell'ecofesta   di   momenti
educativi,  attivi   ed   interattivi   quali   spettacoli,   giochi,
laboratori, attivita' formative. 
    2. Non sono in ogni  caso  ammesse  a  contributo  le  spese  per
l'acquisto di alimenti e bevande. 
    3. L'IVA e' ammissibile a contributo solo se costituisce un costo
per il beneficiario e non e' da questi recuperabile. 
 
                               Art. 8. 
 
                       Importo del contributo 
 
    1. Il contributo e' concesso per un  importo  pari  al  cinquanta
percento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per  un  importo
massimo di 2.500,00 euro. 
    2. Allorche' il beneficiario si impegni a realizzare una  o  piu'
azioni facoltative, alla percentuale  di  contribuzione  prevista  al
comma 1 e'  sommata  una  percentuale  di  contribuzione  aggiuntiva,
prevista per  ciascuna  azione  facoltativa,  nella  misura  indicata
nell'allegato B. In tal caso, il contributo e' comunque concesso  per
un importo massimo di 5.000,00 euro. 
 
                               Art. 9. 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1. Per la concessione dei contributi si applica  il  procedimento
valutativo a sportello di  cui  all'art.  36,  comma  4  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle
risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale  per  l'anno  di
riferimento. 
    2. L'istruttoria delle domande di contributo  e'  svolta  secondo
l'ordine cronologico di ricevimento delle domande,  come  certificato
dalla  marcatura  temporale  del  messaggio  di   posta   elettronica
certificata  attestante  il  ricevimento  da  parte  della  Direzione
competente in materia di ambiente. 
    3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai  sensi  degli
articoli 7 e 8, il  contributo  e'  concesso  a  fronte  dell'importo
complessivo ammesso e non per le singole voci di spesa del preventivo
di cui all'art. 5, comma 2, lettera a). 
    4. Il procedimento di  concessione  del  contributo  si  conclude
entro centoventi giorni dalla scadenza del termine  finale  stabilito
per la presentazione delle domande di contributo. 
    5.  La  domanda  ammissibile  a  contributo,  ma  non  totalmente
finanziabile a causa dell'insufficiente  disponibilita'  finanziaria,
e' finanziata a condizione che il soggetto  richiedente  presenti,  a
pena di decadenza, entro il termine assegnato  dal  responsabile  del
procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo  nella
misura ridotta. 
 
                              Art. 10. 
 
                          Marchio regionale 
 
    1. Le manifestazioni oggetto di  contributo  sono  contrassegnate
con il marchio regionale di «ecofesta» di cui all'allegato C. 
 
                              Art. 11. 
 
            Rendicontazione ed erogazione del contributo 
 
    1. Il beneficiario invia, entro il termine perentorio di  quattro
mesi dalla conclusione della ecofesta, la seguente documentazione  di
rendicontazione, utilizzando il modello previsto all'allegato D: 
      a) elenco analitico della documentazione  giustificativa  della
spesa, redatta ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7/2000; 
      b) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 445/2000, relativa: 
        1) al rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e alla
realizzazione delle azioni facoltative dell'ecofesta; 
        2) all'utilizzo del marchio «ecofesta» su tutti  i  materiali
informativi in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti; 
        3)  all'insussistenza  di  ulteriori  contributi  pubblici  o
privati; 
      c)  documentazione  fotografica  dell'ecofesta  attestante   il
rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del regolamento e la
realizzazione delle azioni facoltative dichiarate; 
      d) dati quantitativi inerenti la raccolta differenziata per  la
durata dell'ecofesta in  accordo  con  il  gestore  del  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. 
    2. Il contributo e' erogato a fronte della presentazione e  della
positiva valutazione della documentazione di rendicontazione  di  cui
al comma 1, nel termine di novanta giorni decorrenti  dalla  data  di
ricevimento della medesima documentazione. 
    3. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa
a finanziamento, il contributo e' proporzionalmente rideterminato. Il
contributo e', altresi', rideterminato nell'ipotesi prevista all'art.
13, comma 2. 
 
                              Art. 12. 
 
                            Cumulabilita' 
 
    1.  Il  contributo  previsto  dal  presente  regolamento  non  e'
cumulabile  con  altri  finanziamenti  pubblici  o   privati   aventi
finalita' analoghe. 
 
                              Art. 13. 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1. I beneficiari sono tenuti, a pena di decadenza dal contributo,
a: 
      a) realizzare le ecofeste nel rispetto  dei  requisiti  di  cui
all'art. 4, comma 1; 
      b)  comunicare,   prima   dell'inizio   della   manifestazione,
eventuali variazioni  relative  a  ubicazione,  date  e  orari  della
manifestazione nonche' del nominativo del responsabile interno  della
ecofesta; 
      c) presentare  la  documentazione  di  rendicontazione  di  cui
all'art.  11,  entro  il  termine  massimo  di  quattro  mesi   dalla
conclusione dell'evento. 
    2. La mancata realizzazione di  una  o  piu'  azioni  facoltative
dichiarate nella domanda di contributo comporta  la  rideterminazione
dell'importo erogabile ai sensi degli articoli 7 e 8. 
 
                              Art. 14. 
 
                              Controlli 
 
    1. Il Servizio competente puo' disporre controlli sia  attraverso
verifiche in loco durante il periodo di svolgimento  della  ecofesta,
sia attraverso verifiche  documentali;  a  tal  fine,  i  beneficiari
conservano la  documentazione  inerente  il  contributo  oggetto  del
presente regolamento con particolare riferimento alla  documentazione
giustificativa della spesa. 
 
                              Art. 15. 
 
                             Modulistica 
 
    1. Alle eventuali modifiche degli allegati A e D si provvede  con
decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente. 
 
                              Art. 16. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In sede di prima applicazione, le domande di  contributo  sono
presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del  presente
regolamento. 
 
                              Art. 17. 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 18. 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio  a  leggi  contenuto  nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 19. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
    (Omissis) 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani