Art. 10 
 
                         Perimetro sanitario 
 
  1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 20,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 118/2011 e per le finalita' ivi indicate  sono
state perimetrate le entrate e le uscite  relative  al  finanziamento
del  Servizio  sanitario  regionale  con   le   risultanze   di   cui
all'allegato 6 relativo alla trasparenza dei conti sanitari  ed  alla
finalizzazione  delle  risorse  per  il  finanziamento  del  Servizio
sanitario regionale. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Torino, 2 agosto 2017 
 
                             CHIAMPARINO 
 
  (Omissis).