Art. 10 Perimetro sanitario 1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 e per le finalita' ivi indicate sono state perimetrate le entrate e le uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale con le risultanze di cui all'allegato 6 relativo alla trasparenza dei conti sanitari ed alla finalizzazione delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 2 agosto 2017 CHIAMPARINO (Omissis).