Art. 8 
 
                     Commissioni di valutazione 
 
  1. Le commissioni per la valutazione delle  domande  di  iscrizione
negli elenchi sono  nominate  dalla  Direttrice/dal  Direttore  della
Ripartizione provinciale Salute. 
  2. Ogni commissione e' composta da un  numero  dispari  di  membri,
almeno tre, che devono essere esperti indipendenti e distinguersi per
comprovata professionalita' e  competenza  nelle  discipline  oggetto
della selezione. 
  3. I commissari rimangono in carica per  tre  anni.  L'incarico  e'
rinnovabile  per  una  sola  volta.  Per  ciascun  componente   delle
commissioni viene nominato un membro supplente. 
  4. I componenti delle commissioni non devono trovarsi in situazioni
di conflitto di interessi.