Art. 8 Commissioni di valutazione 1. Le commissioni per la valutazione delle domande di iscrizione negli elenchi sono nominate dalla Direttrice/dal Direttore della Ripartizione provinciale Salute. 2. Ogni commissione e' composta da un numero dispari di membri, almeno tre, che devono essere esperti indipendenti e distinguersi per comprovata professionalita' e competenza nelle discipline oggetto della selezione. 3. I commissari rimangono in carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile per una sola volta. Per ciascun componente delle commissioni viene nominato un membro supplente. 4. I componenti delle commissioni non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.