Art. 11 
 
            Servizi istituzionali, generali e di gestione 
              e altre norme intersettoriali e contabili 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 10 novembre  2015,
n. 26 (Disposizioni in materia di  programmazione  e  contabilita'  e
altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo le parole «la data» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  le
modalita'»; 
    b) le parole «secondo quanto previsto  dalla  presente  legge  e,
comunque, non oltre l'esercizio finanziario 2018» sono soppresse. 
  2.  All'art.  12  della  legge  regionale  6  agosto  2015,  n.  20
(Assestamento  del  bilancio  2015),  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) la lettera d) del comma 3 e' abrogata; 
    b) al comma 5 le parole «d'intesa con la Direzione generale» sono
soppresse. 
  3. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 4, commi 6  e
7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge  5  maggio  2009,  n.  42),  e
successive modifiche e integrazioni, e per  un  corretto  caricamento
del bilancio di previsione della Regione,  per  gli  anni  2017-2019,
nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche  (BDAP)  di  cui  al
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  12  maggio  2016
(Modalita' di trasmissione dei bilanci e  dei  dati  contabili  degli
enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca
dati  delle  pubbliche  amministrazioni),  gli  importi  stanziati  e
impegnati, inerenti ai capitoli  indicati  nell'allegata  Tabella  P,
sono  oggetto  di  classificazione  funzionale  come   nella   stessa
indicato. 
  4. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, commi 26 e 27, della
legge regionale  12  aprile  2017,  n.  5  (Disposizioni  finanziarie
urgenti), e dal decreto del Ragioniere Generale 6 aprile 2017 n. 1054
(Dlgs. 118/2011 art. 3 C. 4 - riaccertamento ordinario dei residui in
attuazione della DGR 612 dd. 31 marzo 2017). 
  5. Le amministrazioni  del  Comparto  unico  del  pubblico  impiego
regionale e locale erogano  in  via  provvisoria,  con  decorrenza  1
agosto 2017 e con  oneri  a  carico  delle  singole  amministrazioni,
previa deliberazione della Giunta regionale d'intesa con CAL, ANCI  e
UNCEM,   sentite   le   organizzazioni   sindacali   rappresentative,
incrementi stipendiali, a titolo di acconto, nella  misura  prevista,
per l'anno 2017, dall'accordo siglato il  17  novembre  2016  tra  la
Delegazione  trattante  pubblica  di  comparto  e  le  organizzazioni
sindacali, salvo conguaglio  all'atto  della  stipula  del  Contratto
collettivo di comparto per il triennio 2016-2018. 
  6. Per il rinnovo dei Contratti collettivi di Comparto relativi  al
triennio  contrattuale  2016-2018  la  percentuale   complessiva   di
incremento contrattuale derivante dall'applicazione  dei  criteri  di
cui all'art. 56, comma 15, della legge regionale 9 dicembre 2016,  n.
18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego
regionale e locale), puo' essere incrementata sino a  raggiungere  la
percentuale di incremento a regime definita, a livello nazionale, con
l'atto di indirizzo adottato dal Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione per il triennio contrattuale 2016-2018. 
  7.  Per  le  finalita'  previste  dal  comma  6,  relativamente  al
personale  dell'Amministrazione  regionale,  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 546.091,62 euro, suddivisa in  ragione  di  273.045,81
euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1
(Servizi istituzionali, generali e di gestione)  -  Programma  n.  10
(Risorse umane) -  Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa  del  bilancio  per  gli  anni  2017-2019  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  Tabella  K
di cui al comma 32. 
  8.  Per  le  finalita'  previste  dal  comma  6,  relativamente  al
personale degli enti locali, e' destinata  la  spesa  complessiva  di
1.771.660,50 euro,  suddivisa  in  ragione  di  885.830,25  euro  per
ciascuno degli anni 2018  e  2019  a  valere  sulla  Missione  n.  18
(Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) -  Programma
n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre  autonomie  territoriali)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del  bilancio  per  gli   anni   2017-2019   con   riferimento   alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di  cui  al  comma
32. 
  9. In esito ai processi di riforma ordinamentali del sistema  delle
autonomie locali e in virtu' della gia' raggiunta armonizzazione  dei
trattamenti economici del personale della Regione e degli enti locali
per effetto dell'autonomia contrattuale conseguente alla costituzione
del Comparto unico del pubblico impiego regionale  e  locale  di  cui
all'art.  127  della  legge  regionale  9  novembre   1998,   n.   13
(Disposizioni  in  materia   di   ambiente,   territorio,   attivita'
economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale,  istruzione  e
cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico,  societa'
finanziarie regionali, interventi a supporto  dell'Iniziativa  Centro
Europea, trattamento dei dati personali e  ricostruzione  delle  zone
terremotate), al fine  della  concreta  attuazione  dei  processi  di
riforma stessi, a decorrere dalla data  di  efficacia  dei  Contratti
collettivi  di  Comparto  per  il  triennio  2016-2018,   non   trova
applicazione,  per  le  amministrazioni  del  Comparto  unico  e  con
riferimento  alle  rispettive  aree  di  contrattazione,  il   limite
all'ammontare complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio  2017,
n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche),  fermo
restando  il  rispetto  degli  obiettivi  di   finanza   pubblica   e
contenimento della spesa della Regione e di quelli previsti dall'art.
19, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 2015, n.  18
(La disciplina  della  finanza  locale  del  Friuli  Venezia  Giulia,
nonche' modifiche  a  disposizioni  delle  leggi  regionali  19/2013,
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per  gli  enti  locali
del Friuli Venezia Giulia. 
  10. Al fine di corrispondere alle esigenze assunzionali degli  enti
locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, la
Regione puo' procedere, in via eccezionale e in deroga alla procedura
prevista dall'art. 19, comma 3, della legge regionale  18/2016,  alla
cessione, per il solo anno 2017, di propri  spazi  assunzionali  agli
enti locali medesimi sulla base  di  criteri  definiti  dalla  Giunta
regionale. 
  11. Le amministrazioni del  Comparto  unico  del  pubblico  impiego
della Regione e degli enti  locali,  istituito  dall'art.  127  della
legge regionale 13/1998, al fine di superare il  precariato,  ridurre
il ricorso ai contratti a termine e valorizzare  la  professionalita'
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a  tempo  determinato,
possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il  piano  triennale
dei  fabbisogni  e  con  l'indicazione   della   relativa   copertura
finanziaria,   assumere   a   tempo   indeterminato   personale   non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
    a) risulti in servizio successivamente alla data  di  entrata  in
vigore della legge 7 agosto 2015,  n.  124  (Deleghe  al  Governo  in
materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche)  con
contratti a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
all'assunzione; 
    b) sia stato reclutato, a tempo determinato,  in  relazione  alle
medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche  espletate
presso  amministrazioni  del  Comparto  unico  del  pubblico  impiego
regionale e locale diverse da quella che procede all'assunzione; 
    c) abbia maturato  entro  la  data  del  31  dicembre  2018  alle
dipendenze delle amministrazioni del sistema integrato  del  Comparto
unico del pubblico impiego regionale e  locale  almeno  tre  anni  di
servizio, anche non continuativi, negli anni ultimi otto anni  o  che
consegua tale requisito in virtu' di contratti  di  lavoro  prorogati
sino a tale data. 
  12. Le amministrazioni del  Comparto  unico  del  pubblico  impiego
della Regione e degli enti  locali  possono,  altresi',  attivare  le
procedure di cui  all'art.  20,  comma  2,  del  decreto  legislativo
75/2017. 
  13. Fino al termine delle procedure di cui ai commi  11  e  12,  e'
fatto  divieto  alle  amministrazioni   interessate   di   instaurare
ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma  28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  122/2010  e  successive
modificazioni, per le  professionalita'  interessate  dalle  predette
procedure. 
  14. Nelle  more  delle  determinazioni  da  assumersi  in  sede  di
contrattazione collettiva di Comparto, al  personale  regionale  e  a
quello collocato in posizione di comando presso la Regione, assegnato
allo svolgimento, presso la Protezione civile  della  Regione,  delle
attivita' relative al NUE 112 di cui  all'art.  4,  comma  37,  della
legge regionale 6 agosto  2015,  n.  20  (Assestamento  del  bilancio
2015), e operante, a  tali  fini,  con  articolazione  dell'orario  a
copertura delle 24 ore, e' corrisposto, a  decorrere  dalla  data  di
avvio delle suddette attivita', il trattamento  economico  accessorio
previsto, per il personale degli enti locali del Comparto  unico  del
pubblico impiego regionale e locale,  dalla  disciplina  contrattuale
afferente le prestazioni lavorative svolte in turnazione. 
  15. Per le finalita' di cui al  comma  14  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 137.000 euro per l'anno 2017 a valere  sulle  seguenti
Missioni, Programmi e Titoli dello stato di  previsione  della  spesa
del  bilancio  per  gli   anni   2017-2019   con   riferimento   alle
corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di  cui  al  comma
32: 
    a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di  gestione)
- Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  per
127.000 euro; 
    b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di  gestione)
- Programma  n.  4  (Gestione  delle  entrate  tributarie  e  servizi
fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 10.000 euro. 
  16. In relazione al disposto di cui al comma  14,  con  riferimento
alle ritenute fiscali, previdenziali e  assistenziali  da  applicarsi
sulle retribuzioni del personale,  e'  iscritto  lo  stanziamento  di
37.000 euro per l'anno 2017, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate
per conto terzi e partite di giro) - Tipologia n.  100  (Entrate  per
partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del  bilancio
per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni
previste dalla Tabella A2  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  e  sulla
Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma  n.  1  (Servizi
per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7  (Uscite  per  conto
terzi e partite di giro) dello stato di previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento  alle  corrispondenti
variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32. 
  17. Il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale 28  giugno  2016,
n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute
nelle leggi regionali  1/2006,  26/2014,  18/2007,  9/2009,  19/2013,
34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007,  2/2016  e  27/2012),  e'
abrogato. 
  18. Al comma 2-bis dell'art. 12 della  legge  regionale  10  aprile
2001,  n.  11  (Norme  in  materia  di  comunicazione,  di  emittenza
radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale  per  le
comunicazioni (Co.Re.Com.)) dopo le parole «personale  somministrato»
sono inserite le seguenti: «e a tempo determinato». 
  19. Una quota dei budget per contratti di lavoro  flessibile  delle
Province del Comparto unico di cui all'art. 22, comma 1, della  legge
regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche  delle  soppresse
Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale  unica  di
committenza,  personale  del  Comparto  unico  del  pubblico  impiego
regionale e locale, trasporti e infrastrutture), pari a, tenuto conto
del numero di unita' di personale trasferite alla Regione per effetto
del processo complessivo di trasferimento di funzioni dalle soppresse
Province, 1 milione di euro, e'  assegnata  alla  Regione  a  partire
dall'anno 2017. 
  20. A decorrere dal 1° gennaio 2018,  tra  le  amministrazioni  del
Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale rientra  anche
il Consorzio Culturale del Monfalconese, istituito ai sensi dell'art.
24 della legge regionale 9 gennaio  2006,  n.  1  (Principi  e  norme
fondamentali del  sistema  Regione  -  autonomie  locali  nel  Friuli
Venezia Giulia); a decorrere da tale data al personale del  Consorzio
si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale degli
enti locali del Comparto unico. 
  21. Fino alla definizione del giudizio promosso avanti  alla  Corte
costituzionale, l'efficacia dell'art. 7, dell'art.  8,  dell'art.  9,
commi 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49  della  legge  regionale  21
aprile 2017, n. 10 (Disposizioni  in  materia  di  demanio  marittimo
regionale e demanio stradale regionale, nonche' modifiche alle  leggi
regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), e' sospesa. 
  22. Il comma 6  dell'art.  48  della  legge  regionale  10/2017  e'
sostituito dal seguente: 
  «6. L'ammontare del gettone  da  corrispondere  ai  componenti  del
Comitato, qualora esterni, e' determinato nel rispetto  dei  principi
di contenimento  della  spesa  pubblica  per  gli  organi  collegiali
secondo quanto previsto dalla legge regionale 29  dicembre  2010,  n.
22, (Legge finanziaria 2011).». 
  23. Al comma 4-bis dell'art. 12 della legge regionale  29  dicembre
2016, n. 25 (Legge  di  stabilita'  2017),  la  parola  «diretta»  e'
soppressa. 
  24. Al fine di assicurare il coordinamento e il potenziamento delle
infrastrutture logistiche regionali,  la  Regione  e'  autorizzata  a
cedere alla Finanziaria regionale Friuli Venezia  Giulia  -  Societa'
per azioni - Friulia Spa la titolarita'  dei  diritti  relativi  alle
partecipazioni   delle   Province   nelle   societa'   di   logistica
interportuale ad essa assegnate. 
  25. Il corrispettivo e' rappresentato da azioni di Friulia Spa, che
l'Amministrazione regionale e' autorizzata  ad  acquisire  al  valore
desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio
consolidato adottato dal Consiglio di amministrazione di Friulia  Spa
e asseverato dall'organo di revisione. 
  26. La permuta di cui al comma  25  e'  autorizzata  nell'ammontare
massimo di 3 milioni di euro sulla base del valore delle azioni della
societa' di logistica interportuale risultante dalla perizia di stima
affidata dalla societa' stessa. 
  27. Per le finalita' previste dal comma 24 e' destinata la spesa di
3 milioni di euro per l'anno 2017  a  valere  sulla  Missione  n.  10
(Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5  (Viabilita'  e
infrastrutture  stradali)  -  Titolo  n.  3  (Spese  per   incremento
attivita' finanziarie) dello stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento  alla  corrispondente
variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32. 
  28. Agli oneri derivanti dal comma 27 si provvede con  le  maggiori
entrate di pari importo previste, ai sensi del comma 26,  per  l'anno
2017 che affluiscono  sul  Titolo  n.  5  (Entrate  da  riduzione  di
attivita' finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazione  di  attivita'
finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio  per
gli anni 2017-2019 con  riferimento  alla  corrispondente  variazione
prevista dalla Tabella A2 di cui dell'art. 1, comma 3. 
  29. All'art. 4 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in
materia di prevenzione  e  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalita'
organizzata e di stampo mafioso e per  la  promozione  della  cultura
della legalita'), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I componenti dell'Osservatorio regionale  antimafia  esercitano
le attivita' previste dalla presente legge a titolo gratuito.»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Ai componenti  dell'Osservatorio  regionale  antimafia  che
risiedono in un Comune diverso  da  quello  in  cui  si  svolgono  le
riunioni dell'Osservatorio spetta il rimborso delle  spese  sostenute
nei limiti  previsti  per  i  dipendenti  regionali  della  categoria
dirigenziale. 
  1-ter. Gli oneri derivanti dalle finalita' previste dal comma 1-bis
fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.». 
  30. Qualora i rapporti contrattuali nella titolarita' dei quali  la
Regione sia subentrata a seguito delle procedure di cui all'art.  12,
commi 13 e 14, della legge regionale 25/2016 prevedano, alla data del
subentro stesso, un residuo da erogare  e  riguardino  opere  la  cui
realizzazione sia  di  competenza  di  enti  diversi  dalla  Regione,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire  ai  predetti
enti  le  risorse  necessarie  alla  realizzazione  delle  opere   in
questione, nel limite massimo del residuo stesso. 
  31. Per le finalita' di cui al comma 30, e' destinata la  spesa  di
2.624.197,17 euro per l'anno  2017  a  valere  sulla  Missione  n.  4
(Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini  di
istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2017-2019 con riferimento  alla  corrispondente  variazione  prevista
dalla Tabella M di cui al comma 34. 
  32. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni  e  ai
Programmi di cui all'allegata Tabella K. 
  33. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni  e  ai
Programmi di cui all'allegata Tabella L. 
  34. Negli stati  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2017-2019  sono  introdotte  le  variazioni  ai
Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi  di  cui  alla
annessa Tabella M relativa al subentro della Regione nei mutui  delle
Province di cui all'art. 12, commi 13 e  14,  della  legge  regionale
25/2016.