Art. 11 Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili 1. Al comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «la data» sono aggiunte le seguenti: «e le modalita'»; b) le parole «secondo quanto previsto dalla presente legge e, comunque, non oltre l'esercizio finanziario 2018» sono soppresse. 2. All'art. 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 3 e' abrogata; b) al comma 5 le parole «d'intesa con la Direzione generale» sono soppresse. 3. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, e per un corretto caricamento del bilancio di previsione della Regione, per gli anni 2017-2019, nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 (Modalita' di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni), gli importi stanziati e impegnati, inerenti ai capitoli indicati nell'allegata Tabella P, sono oggetto di classificazione funzionale come nella stessa indicato. 4. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, commi 26 e 27, della legge regionale 12 aprile 2017, n. 5 (Disposizioni finanziarie urgenti), e dal decreto del Ragioniere Generale 6 aprile 2017 n. 1054 (Dlgs. 118/2011 art. 3 C. 4 - riaccertamento ordinario dei residui in attuazione della DGR 612 dd. 31 marzo 2017). 5. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale erogano in via provvisoria, con decorrenza 1 agosto 2017 e con oneri a carico delle singole amministrazioni, previa deliberazione della Giunta regionale d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, incrementi stipendiali, a titolo di acconto, nella misura prevista, per l'anno 2017, dall'accordo siglato il 17 novembre 2016 tra la Delegazione trattante pubblica di comparto e le organizzazioni sindacali, salvo conguaglio all'atto della stipula del Contratto collettivo di comparto per il triennio 2016-2018. 6. Per il rinnovo dei Contratti collettivi di Comparto relativi al triennio contrattuale 2016-2018 la percentuale complessiva di incremento contrattuale derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 56, comma 15, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), puo' essere incrementata sino a raggiungere la percentuale di incremento a regime definita, a livello nazionale, con l'atto di indirizzo adottato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per il triennio contrattuale 2016-2018. 7. Per le finalita' previste dal comma 6, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale, e' destinata la spesa complessiva di 546.091,62 euro, suddivisa in ragione di 273.045,81 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32. 8. Per le finalita' previste dal comma 6, relativamente al personale degli enti locali, e' destinata la spesa complessiva di 1.771.660,50 euro, suddivisa in ragione di 885.830,25 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32. 9. In esito ai processi di riforma ordinamentali del sistema delle autonomie locali e in virtu' della gia' raggiunta armonizzazione dei trattamenti economici del personale della Regione e degli enti locali per effetto dell'autonomia contrattuale conseguente alla costituzione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivita' economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societa' finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), al fine della concreta attuazione dei processi di riforma stessi, a decorrere dalla data di efficacia dei Contratti collettivi di Comparto per il triennio 2016-2018, non trova applicazione, per le amministrazioni del Comparto unico e con riferimento alle rispettive aree di contrattazione, il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e contenimento della spesa della Regione e di quelli previsti dall'art. 19, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia. 10. Al fine di corrispondere alle esigenze assunzionali degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, la Regione puo' procedere, in via eccezionale e in deroga alla procedura prevista dall'art. 19, comma 3, della legge regionale 18/2016, alla cessione, per il solo anno 2017, di propri spazi assunzionali agli enti locali medesimi sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale. 11. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, istituito dall'art. 127 della legge regionale 13/1998, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato entro la data del 31 dicembre 2018 alle dipendenze delle amministrazioni del sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli anni ultimi otto anni o che consegua tale requisito in virtu' di contratti di lavoro prorogati sino a tale data. 12. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali possono, altresi', attivare le procedure di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017. 13. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 11 e 12, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e successive modificazioni, per le professionalita' interessate dalle predette procedure. 14. Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva di Comparto, al personale regionale e a quello collocato in posizione di comando presso la Regione, assegnato allo svolgimento, presso la Protezione civile della Regione, delle attivita' relative al NUE 112 di cui all'art. 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), e operante, a tali fini, con articolazione dell'orario a copertura delle 24 ore, e' corrisposto, a decorrere dalla data di avvio delle suddette attivita', il trattamento economico accessorio previsto, per il personale degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, dalla disciplina contrattuale afferente le prestazioni lavorative svolte in turnazione. 15. Per le finalita' di cui al comma 14 e' destinata la spesa complessiva di 137.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32: a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 127.000 euro; b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 10.000 euro. 16. In relazione al disposto di cui al comma 14, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale, e' iscritto lo stanziamento di 37.000 euro per l'anno 2017, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) - Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A2 di cui all'art. 1, comma 3, e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32. 17. Il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), e' abrogato. 18. Al comma 2-bis dell'art. 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) dopo le parole «personale somministrato» sono inserite le seguenti: «e a tempo determinato». 19. Una quota dei budget per contratti di lavoro flessibile delle Province del Comparto unico di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), pari a, tenuto conto del numero di unita' di personale trasferite alla Regione per effetto del processo complessivo di trasferimento di funzioni dalle soppresse Province, 1 milione di euro, e' assegnata alla Regione a partire dall'anno 2017. 20. A decorrere dal 1° gennaio 2018, tra le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale rientra anche il Consorzio Culturale del Monfalconese, istituito ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); a decorrere da tale data al personale del Consorzio si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale degli enti locali del Comparto unico. 21. Fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte costituzionale, l'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, commi 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonche' modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), e' sospesa. 22. Il comma 6 dell'art. 48 della legge regionale 10/2017 e' sostituito dal seguente: «6. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato, qualora esterni, e' determinato nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica per gli organi collegiali secondo quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, (Legge finanziaria 2011).». 23. Al comma 4-bis dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), la parola «diretta» e' soppressa. 24. Al fine di assicurare il coordinamento e il potenziamento delle infrastrutture logistiche regionali, la Regione e' autorizzata a cedere alla Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Societa' per azioni - Friulia Spa la titolarita' dei diritti relativi alle partecipazioni delle Province nelle societa' di logistica interportuale ad essa assegnate. 25. Il corrispettivo e' rappresentato da azioni di Friulia Spa, che l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad acquisire al valore desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal Consiglio di amministrazione di Friulia Spa e asseverato dall'organo di revisione. 26. La permuta di cui al comma 25 e' autorizzata nell'ammontare massimo di 3 milioni di euro sulla base del valore delle azioni della societa' di logistica interportuale risultante dalla perizia di stima affidata dalla societa' stessa. 27. Per le finalita' previste dal comma 24 e' destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attivita' finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32. 28. Agli oneri derivanti dal comma 27 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste, ai sensi del comma 26, per l'anno 2017 che affluiscono sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attivita' finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazione di attivita' finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui dell'art. 1, comma 3. 29. All'art. 4 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalita'), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia esercitano le attivita' previste dalla presente legge a titolo gratuito.»; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale. 1-ter. Gli oneri derivanti dalle finalita' previste dal comma 1-bis fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.». 30. Qualora i rapporti contrattuali nella titolarita' dei quali la Regione sia subentrata a seguito delle procedure di cui all'art. 12, commi 13 e 14, della legge regionale 25/2016 prevedano, alla data del subentro stesso, un residuo da erogare e riguardino opere la cui realizzazione sia di competenza di enti diversi dalla Regione, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire ai predetti enti le risorse necessarie alla realizzazione delle opere in questione, nel limite massimo del residuo stesso. 31. Per le finalita' di cui al comma 30, e' destinata la spesa di 2.624.197,17 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 34. 32. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella K. 33. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L. 34. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella M relativa al subentro della Regione nei mutui delle Province di cui all'art. 12, commi 13 e 14, della legge regionale 25/2016.