Art. 8 Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili 1. Allo scopo di assicurare il raccordo con le iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita' promosse dalle Province anteriormente al trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di lavoro, ai sensi della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), nonche' di altre leggi regionali in materia di lavoro), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo per la realizzazione di progetti volti all'attuazione di tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di persone con disabilita', a favore dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto con i servizi provinciali convenzioni di integrazione lavorativa, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). 2. Il contributo di cui al comma 1, finalizzato al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e' concesso, nel limite massimo di 6.000 euro per ciascun tirocinio, a condizione che il datore di lavoro interessato: a) abbia sottoscritto la convenzione di integrazione lavorativa con i servizi provinciali anteriormente al 1° luglio 2015; b) non abbia gia' beneficiato di un contributo per il medesimo intervento a valere sui soppressi Fondi provinciali per il diritto al lavoro dei disabili. 3. La domanda di contributo di cui al comma 1 e' presentata dai datori di lavoro alla Direzione centrale competente in materia di lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dai vigenti regolamenti europei, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed e' erogato previa rendicontazione delle spese sostenute. 5. Per le finalita' previste dal comma 1 e' destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48. 6. Allo scopo di assicurare l'uniformita' di trattamento per i datori di lavoro che, nelle more del trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di lavoro ai sensi della legge regionale 13/2015, hanno presentato domanda per ottenere i contributi previsti dagli avvisi emessi dalle Amministrazioni provinciali a valere sui fondi provinciali per l'occupazione dei disabili, si considerano valide le domande presentate secondo le procedure previste dagli avvisi stessi fino al 31 dicembre 2015. 7. Allo scopo di assicurare continuita' di sostegno all'attivita' dei centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati denominati Punti di Ascolto, previsti dalla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), ai fini del finanziamento di cui all'art. 6 della medesima legge regionale, per l'annualita' 2017 sono ammissibili anche le spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda. 8. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a riconoscere, a favore dei soggetti individuati quali beneficiari del trattamento di mobilita' in deroga, in base al punto 8-bis dell'intesa sottoscritta in sede di Tavolo regionale di Concertazione in data 21 dicembre 2016, ma con riferimento ai quali non risulti possibile riconoscere tale trattamento per effetto delle previsioni di cui alla circolare 31 gennaio 2017, n. 2, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un'indennita' di partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro previsti dal citato punto 8-bis, subordinatamente alla regolare frequenza dei percorsi medesimi. 9. L'indennita' di cui al comma 8 e' determinata, una tantum, nella misura di 5.100 euro. 10. L'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a riconoscere a favore dei soggetti individuati quali beneficiari del trattamento di mobilita' in deroga, in base al punto 8-bis dell'intesa sottoscritta in sede di Tavolo regionale di Concertazione in data 21 dicembre 2016, ma con riferimento ai quali non risulti possibile riconoscere tale trattamento per motivi diversi da quelli di cui al comma 8, un'indennita' di partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro previsti dal citato punto 8-bis, subordinatamente alla regolare frequenza dei percorsi medesimi. 11. L'indennita' di cui al comma 10 e' determinata una tantum nella misura di 1.500 euro. 12. Le indennita' di cui ai commi 8 e 10 sono riconosciute esclusivamente a coloro i quali abbiano presentato regolare domanda di mobilita' in deroga ai sensi del punto 8-bis dell'intesa di cui al comma 10. 13. Per le finalita' previste dai commi 8 e 10 e' destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48. 14. La Regione e' autorizzata a trasferire le risorse di cui al comma 13 all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale del Friuli Venezia Giulia, di seguito INPS, che, sulla base dei relativi provvedimenti di concessione regionali, eroga le indennita' di cui ai commi 8 e 10 fino a esaurimento delle risorse disponibili. 15. Con un'apposita convenzione la Regione definisce con l'INPS gli aspetti operativi e procedurali connessi all'erogazione delle indennita' di cui ai commi 8 e 10. 16. Alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche: a) il numero 9) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: «9) gli adempimenti in materia di collegi di conciliazione e arbitrato di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);»; b) dopo l'art. 77 e' inserito il seguente: «Art. 77-bis (Collegi di conciliazione e arbitrato). - 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al numero 9) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2, il terzo membro dei collegi di conciliazione e arbitrato, in difetto di accordo tra le parti, e' prioritariamente individuato nell'ambito dei dipendenti regionali. A tal fine e' costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, un apposito elenco regionale. 2. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D che abbiano partecipato e superato corsi per mediatori e conciliatori. 3. Con regolamento regionale sono disciplinate, in particolare, le modalita' d'iscrizione, di tenuta e di cancellazione dall'elenco, nonche' le modalita' di individuazione del terzo membro nel rispetto del principio di rotazione.». 17. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dopo le parole «le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),» sono inserite le seguenti: «gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione,». 18. Alla lettera c bis) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), dopo le parole «Friuli Venezia Giulia» sono inserite le seguenti: «e agli studenti che si iscrivano al primo anno del biennio specialistico di II livello dei Conservatori di musica con sede legale in Friuli Venezia Giulia». 19. La Regione, al fine di valorizzare gli aspetti multiculturali del territorio e il sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS FVG) quale occasione per lo sviluppo economico del territorio in un contesto transnazionale, nonche' nell'ambito della promozione, d'intesa con la comunita' scientifica regionale, di importanti eventi sul territorio, sostiene la proposta della candidatura della citta' di Trieste quale Citta' della scienza 2020 nell'ambito di ESOF (Euro Science Open Forum) avanzata dalla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la liberta' delle scienze (FIT). 20. Per le finalita' di cui al comma 19 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la liberta' delle scienze, nel caso in cui la citta' di Trieste venga proclamata vincitrice della selezione a Citta' della scienza 2020 per ospitare l'Euro Science Open Forum (ESOF), un contributo straordinario a sostegno delle fasi preparatorie e di avvio all'evento in oggetto. 21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 e' presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa. 22. E' fatto obbligo alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la liberta' delle scienze - FIT di Trieste di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'art. 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'attivita' realizzata con il finanziamento concesso. 23. Per le finalita' di cui al comma 20 e' destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48. 24. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza della conferenza internazionale NAV 2018, unico evento scientifico di rilievo nazionale in tema di tecnologie marittime, nonche' la sua coincidenza tematica con la Strategia di specializzazione intelligente (S3), quale opportunita' per sperimentare un significativo intervento di diffusione della cultura del mare e di orientamento per le nuove generazioni. 25. Per le finalita' di cui al comma 24 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a Maritime Technology Cluster FVG - S.c.a.r.l. un contributo straordinario a sostegno degli interventi di supporto operativo relativi all'evento NAV 2018. 26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa. 27. E' fatto obbligo a Maritime Technology Cluster FVG - S.c.a.r.l. di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto sulle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'art. 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'attivita' realizzata con il finanziamento concesso. 28. Per le finalita' di cui al comma 24 e' destinata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48. 29. Per le finalita' previste dall'art. 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria, nella misura fissata dal comma 31, all'Istituto statale di istruzione superiore «Lino Zanussi» di Pordenone e all'Istituto comprensivo di Prata di Pordenone. 30. Il contributo di cui al comma 29 e' concesso in applicazione delle disposizioni del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2011, n. 92 (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale 1/2004), a seguito di domanda presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili, ricerca e universita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 31. Per le finalita' previste dal comma 29 e' destinata la spesa complessiva di 25.500 euro per l'anno 2017, suddivisa in ragione di 17.000 euro a favore dell'Istituto statale di istruzione superiore «Lino Zanussi» di Pordenone e 8.500 euro a favore dell'Istituto comprensivo di Prata di Pordenone, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48. 32. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'ANED, Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti, di Ronchi dei Legionari, un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto nelle scuole del territorio della Provincia di Gorizia finalizzato alla promozione dei valori della Costituzione e delle iniziative di richiamo della memoria. 33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalita' di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa. 34. Per le finalita' di cui al comma 32 e' destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48. 35. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Associazioni di cui all'art. 7-bis della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), un contributo straordinario per le finalita' previste dal comma 3-bis dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009). 36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 e' presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. 37. Per le finalita' di cui al comma 35 e' destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48. 38. Al comma 3 dell'art. 21-bis della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), le parole «dalle associazioni dei soggetti no profit» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti del terzo settore, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale)». 39. Al fine di sostenere la sicurezza, l'adeguatezza e la continuita' di funzionamento dei servizi per la prima infanzia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai soggetti pubblici nonche' ai soggetti del privato sociale e privati, proprietari o gestori di strutture esistenti e funzionanti quali servizi per la prima infanzia, previste dagli articoli 3 e 4, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), contributi a sostegno di spese di investimento o a rimborso delle spese per interventi urgenti effettuati o da effettuare su edifici in condizioni straordinarie di difficolta' tali da compromettere la continuita' del servizio erogato. 40. Si considerano ammissibili le spese fino ad un massimo di 20.000 euro per l'esecuzione dei lavori, per la fornitura dei materiali e per la progettazione degli interventi da sostenere o gia' sostenuti nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda. 41. Le domande di contributo sono corredate del progetto di adeguato approfondimento approvato dall'organo competente, se previsto per legge. Le domande di rimborso sono corredate della documentazione richiesta dalle disposizioni di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 42. Alle domande di cui al comma 41 e' allegata l'asseverazione di un tecnico abilitato attestante le condizioni straordinarie di difficolta' dell'edificio tali da compromettere la continuita' del servizio. 43. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il provvedimento di concessione del finanziamento e' adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo. 44. Per le finalita' previste dal comma 39 e' destinata la spesa di 479.662,63 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento, per 477.222,42 euro alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 2 e per 2.440,21 euro alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48. 45. I commi 111, 112, 113 e 114 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono abrogati. 46. Dopo il comma 31 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e' inserito il seguente: «31-bis. Sono ammissibili le spese sostenute dopo l'1 gennaio 2017.». 47. Al comma 49 dell'art. 8 della legge regionale 25/2016 dopo le parole «Developing Countries di Trieste,» sono aggiunte le seguenti: «istituto specializzato ai sensi dell'art. 63 della Carta delle Nazioni Unite, tenuto conto dell'Accordo di Parigi dell'8 dicembre 1998 tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia stessa,». 48. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella H.