Art. 8 
 
                   Istruzione, lavoro, formazione 
                        e politiche giovanili 
 
  1. Allo scopo di assicurare il raccordo con le iniziative  volte  a
favorire  l'inserimento  lavorativo  delle  persone  con  disabilita'
promosse dalle Province anteriormente al trasferimento  alla  Regione
delle funzioni in materia di lavoro, ai sensi della  legge  regionale
29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il
lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18  (Norme
regionali per l'occupazione, la tutela e  la  qualita'  del  lavoro),
nonche'  di  altre   leggi   regionali   in   materia   di   lavoro),
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un  contributo
per la realizzazione di progetti  volti  all'attuazione  di  tirocini
finalizzati all'integrazione lavorativa di persone con disabilita', a
favore dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto  con  i  servizi
provinciali  convenzioni  di  integrazione   lavorativa,   ai   sensi
dell'art. 11, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili). 
  2. Il contributo di cui al comma 1, finalizzato al  rimborso  delle
spese sostenute per la realizzazione dei progetti di cui al  comma  1
e' concesso, nel limite massimo di 6.000 euro per ciascun  tirocinio,
a condizione che il datore di lavoro interessato: 
    a) abbia sottoscritto la convenzione di  integrazione  lavorativa
con i servizi provinciali anteriormente al 1° luglio 2015; 
    b) non abbia gia' beneficiato di un contributo  per  il  medesimo
intervento a valere sui soppressi Fondi provinciali per il diritto al
lavoro dei disabili. 
  3. La domanda di contributo di cui al comma  1  e'  presentata  dai
datori di lavoro alla Direzione centrale  competente  in  materia  di
lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  4. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso a titolo di aiuto de
minimis nel rispetto integrale delle  condizioni  poste  dai  vigenti
regolamenti europei, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
per  la  presentazione   delle   domande   ed   e'   erogato   previa
rendicontazione delle spese sostenute. 
  5. Per le finalita' previste dal comma 1 e' destinata la  spesa  di
30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15  (Politiche
per il lavoro  e  la  formazione  professionale)  -  Programma  n.  3
(Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato
di previsione della spesa del bilancio per gli  anni  2017-2019,  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  Tabella  H
di cui al comma 48. 
  6. Allo scopo di assicurare  l'uniformita'  di  trattamento  per  i
datori di lavoro che, nelle more del trasferimento alla Regione delle
funzioni in materia di lavoro ai sensi della legge regionale 13/2015,
hanno presentato domanda per ottenere  i  contributi  previsti  dagli
avvisi emessi dalle Amministrazioni provinciali a  valere  sui  fondi
provinciali per l'occupazione dei disabili, si considerano valide  le
domande presentate secondo le procedure previste dagli avvisi  stessi
fino al 31 dicembre 2015. 
  7. Allo scopo di assicurare continuita' di  sostegno  all'attivita'
dei centri di prevenzione, sostegno e  aiuto  accreditati  denominati
Punti di Ascolto, previsti dalla legge regionale 8 aprile 2005, n.  7
(Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la  tutela
delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  dalle   molestie   morali   e
psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori  nell'ambiente
di lavoro), ai  fini  del  finanziamento  di  cui  all'art.  6  della
medesima legge regionale,  per  l'annualita'  2017  sono  ammissibili
anche le spese sostenute antecedentemente  alla  presentazione  della
domanda. 
  8. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  riconoscere,  a
favore dei soggetti individuati quali beneficiari del trattamento  di
mobilita' in deroga, in base al punto 8-bis dell'intesa  sottoscritta
in sede di Tavolo regionale di  Concertazione  in  data  21  dicembre
2016, ma con riferimento ai quali non risulti  possibile  riconoscere
tale trattamento per effetto delle previsioni di cui  alla  circolare
31 gennaio 2017, n. 2, della Direzione Generale degli  Ammortizzatori
Sociali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali,
un'indennita' di partecipazione ai percorsi di  politica  attiva  del
lavoro  previsti  dal  citato  punto  8-bis,  subordinatamente   alla
regolare frequenza dei percorsi medesimi. 
  9. L'indennita' di cui al comma 8 e' determinata, una tantum, nella
misura di 5.100 euro. 
  10.  L'Amministrazione  regionale   e'   altresi'   autorizzata   a
riconoscere a favore dei soggetti individuati quali  beneficiari  del
trattamento  di  mobilita'  in  deroga,  in  base  al   punto   8-bis
dell'intesa sottoscritta in sede di Tavolo regionale di Concertazione
in data 21 dicembre 2016, ma con riferimento  ai  quali  non  risulti
possibile riconoscere tale trattamento per motivi diversi  da  quelli
di cui al comma 8, un'indennita' di  partecipazione  ai  percorsi  di
politica  attiva  del  lavoro  previsti  dal  citato   punto   8-bis,
subordinatamente alla regolare frequenza dei percorsi medesimi. 
  11. L'indennita' di cui al comma 10 e' determinata una tantum nella
misura di 1.500 euro. 
  12. Le indennita'  di  cui  ai  commi  8  e  10  sono  riconosciute
esclusivamente a coloro i quali abbiano presentato  regolare  domanda
di mobilita' in deroga ai sensi del punto 8-bis dell'intesa di cui al
comma 10. 
  13. Per le finalita' previste dai commi 8  e  10  e'  destinata  la
spesa di 200.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n.  15
(Politiche per il lavoro e la formazione professionale)  -  Programma
n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni  2017-2019,
con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella
H di cui al comma 48. 
  14. La Regione e' autorizzata a trasferire le  risorse  di  cui  al
comma 13 all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale del Friuli Venezia
Giulia, di seguito INPS, che, sulla base dei  relativi  provvedimenti
di concessione regionali, eroga le indennita' di cui ai commi 8 e  10
fino a esaurimento delle risorse disponibili. 
  15. Con un'apposita convenzione la Regione definisce con l'INPS gli
aspetti  operativi  e  procedurali  connessi   all'erogazione   delle
indennita' di cui ai commi 8 e 10. 
  16. Alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) il numero 9) della lettera d)  del  comma  1  dell'art.  2  e'
sostituito dal seguente: 
  «9) gli adempimenti  in  materia  di  collegi  di  conciliazione  e
arbitrato di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento);»; 
    b) dopo l'art. 77 e' inserito il seguente: 
  «Art. 77-bis (Collegi di  conciliazione  e  arbitrato).  -  1.  Per
l'esercizio delle funzioni di cui al numero 9) della lettera  d)  del
comma 1 dell'art. 2, il terzo membro dei collegi di  conciliazione  e
arbitrato, in difetto di accordo tra le  parti,  e'  prioritariamente
individuato nell'ambito dei  dipendenti  regionali.  A  tal  fine  e'
costituito, presso la Direzione centrale  competente  in  materia  di
lavoro, un apposito elenco regionale. 
  2. Possono iscriversi all'elenco di cui al  comma  1  i  dipendenti
regionali di categoria non inferiore alla D che abbiano partecipato e
superato corsi per mediatori e conciliatori. 
  3. Con regolamento regionale sono disciplinate, in particolare,  le
modalita' d'iscrizione, di tenuta  e  di  cancellazione  dall'elenco,
nonche' le modalita' di individuazione del terzo membro nel  rispetto
del principio di rotazione.». 
  17. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso),  dopo  le  parole  «le  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS),» sono  inserite  le  seguenti:
«gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione,». 
  18. Alla lettera c bis)  del  comma  1  dell'art.  26  della  legge
regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di  diritto  allo
studio universitario), dopo le parole «Friuli  Venezia  Giulia»  sono
inserite le seguenti: «e agli studenti che si iscrivano al primo anno
del biennio specialistico di II livello dei  Conservatori  di  musica
con sede legale in Friuli Venezia Giulia». 
  19. La Regione, al fine di valorizzare gli  aspetti  multiculturali
del territorio e il sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli
Venezia Giulia (SIS FVG) quale occasione per  lo  sviluppo  economico
del territorio in un  contesto  transnazionale,  nonche'  nell'ambito
della promozione, d'intesa con la comunita' scientifica regionale, di
importanti  eventi  sul  territorio,  sostiene  la   proposta   della
candidatura della citta' di Trieste quale Citta' della  scienza  2020
nell'ambito  di  ESOF  (Euro  Science  Open  Forum)  avanzata   dalla
Fondazione Internazionale Trieste per  il  progresso  e  la  liberta'
delle scienze (FIT). 
  20. Per le finalita' di cui al comma 19 l'Amministrazione regionale
e' autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per
il progresso e la liberta' delle scienze, nel caso in cui  la  citta'
di Trieste venga proclamata vincitrice della selezione a Citta' della
scienza 2020 per  ospitare  l'Euro  Science  Open  Forum  (ESOF),  un
contributo straordinario a sostegno  delle  fasi  preparatorie  e  di
avvio all'evento in oggetto. 
  21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20
e' presentata, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, al  Servizio  competente  in  materia  di  alta
formazione, corredata del preventivo di spesa. 
  22. E' fatto obbligo alla Fondazione Internazionale Trieste per  il
progresso e la liberta' delle scienze - FIT di Trieste di  presentare
alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il
rendiconto delle spese sostenute con  il  contributo  concesso  nelle
forme previste dall'art. 43 della legge regionale 7/2000,  unitamente
a  una  relazione  sull'attivita'  realizzata  con  il  finanziamento
concesso. 
  23. Per le finalita' di cui al comma 20 e' destinata  la  spesa  di
250.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14  (Sviluppo
economico e competitivita') - Programma n. 3 (Ricerca e  innovazione)
- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della  spesa
del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con  riferimento  alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di  cui  al  comma
48. 
  24.  L'Amministrazione  regionale  riconosce   l'importanza   della
conferenza internazionale  NAV  2018,  unico  evento  scientifico  di
rilievo nazionale in tema di tecnologie  marittime,  nonche'  la  sua
coincidenza   tematica   con   la   Strategia   di   specializzazione
intelligente   (S3),   quale   opportunita'   per   sperimentare   un
significativo intervento di diffusione della cultura del  mare  e  di
orientamento per le nuove generazioni. 
  25. Per le finalita' di cui al comma 24 l'Amministrazione regionale
e' autorizzata a  concedere  a  Maritime  Technology  Cluster  FVG  -
S.c.a.r.l. un contributo straordinario a sostegno degli interventi di
supporto operativo relativi all'evento NAV 2018. 
  26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25
e' presentata entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge  al  Servizio  competente  in  materia  di  alta
formazione, corredata del preventivo di spesa. 
  27. E' fatto obbligo a Maritime Technology Cluster FVG - S.c.a.r.l.
di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal  decreto  di
concessione, il rendiconto sulle spese sostenute  con  il  contributo
concesso nelle forme previste  dall'art.  43  della  legge  regionale
7/2000, unitamente a una relazione sull'attivita' realizzata  con  il
finanziamento concesso. 
  28. Per le finalita' di cui al  comma  24  e'  destinata  la  spesa
complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di  10.000  euro  per
ciascuno degli anni 2017  e  2018  a  valere  sulla  Missione  n.  14
(Sviluppo economico e competitivita') - Programma  n.  3  (Ricerca  e
innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione
della spesa del  bilancio  regionale  per  gli  anni  2017-2019,  con
riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla  Tabella  H
di cui al comma 48. 
  29. Per le finalita' previste dall'art. 5,  commi  1,  1-bis  e  2,
della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004),
l'Amministrazione  regionale   e'   autorizzata   a   concedere   una
sovvenzione  straordinaria,  nella  misura  fissata  dal  comma   31,
all'Istituto  statale  di  istruzione  superiore  «Lino  Zanussi»  di
Pordenone e all'Istituto comprensivo di Prata di Pordenone. 
  30. Il contributo di cui al comma 29 e'  concesso  in  applicazione
delle disposizioni del Regolamento emanato con decreto del Presidente
della Regione 11 maggio 2011, n. 92 (Regolamento  recante  criteri  e
modalita' per la concessione di contributi destinati a  sostenere  il
servizio di fornitura di libri di  testo  in  comodato  gratuito,  in
attuazione di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e  2  della  legge
regionale 1/2004), a seguito di  domanda  presentata  alla  Direzione
centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche
giovanili, ricerca e universita', entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  31. Per le finalita' previste dal comma 29 e'  destinata  la  spesa
complessiva di 25.500 euro per l'anno 2017, suddivisa in  ragione  di
17.000 euro a favore dell'Istituto statale  di  istruzione  superiore
«Lino Zanussi» di Pordenone  e  8.500  euro  a  favore  dell'Istituto
comprensivo di Prata di Pordenone,  a  valere  sulla  Missione  n.  4
(Istruzione e diritto allo studio) - Programma  n.  7  (Diritto  allo
studio) - Titolo n. 1 (Spese  correnti)  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di  cui  al  comma
48. 
  32.  L'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a   concedere
all'ANED, Associazione Nazionale ex Deportati nei campi  nazisti,  di
Ronchi  dei   Legionari,   un   contributo   straordinario   per   la
realizzazione di  un  progetto  nelle  scuole  del  territorio  della
Provincia di Gorizia finalizzato alla  promozione  dei  valori  della
Costituzione e delle iniziative di richiamo della memoria. 
  33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32
e' presentata entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione,
corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione  del
contributo sono stabiliti i termini e le  modalita'  di  liquidazione
del contributo e di rendicontazione della spesa. 
  34. Per le finalita' di cui al comma 32 e' destinata  la  spesa  di
10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4  (Istruzione
e diritto allo studio) - Programma  n.  7  (Diritto  allo  studio)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del  bilancio  per  gli   anni   2017-2019   con   riferimento   alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di  cui  al  comma
48. 
  35. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  alle
Associazioni di cui all'art. 7-bis della legge  regionale  12  giugno
1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento  delle  scuole
materne non statali), un contributo straordinario  per  le  finalita'
previste dal  comma  3-bis  dell'art.  8  della  legge  regionale  30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009). 
  36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35
e' presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di
istruzione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' di
erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. 
  37. Per le finalita' di cui al comma 35 e' destinata  la  spesa  di
170.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione
e diritto allo studio) - Programma n.  1  (Istruzione  prescolastica)
-Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione  della  spesa
del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con  riferimento  alla
corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di  cui  al  comma
48. 
  38. Al comma 3 dell'art. 21-bis  della  legge  regionale  22  marzo
2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia
per le loro opportunita'), le parole «dalle associazioni dei soggetti
no profit» sono sostituite dalle  seguenti:  «dagli  enti  del  terzo
settore, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 6  giugno  2016,  n.
106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale)». 
  39.  Al  fine  di  sostenere  la  sicurezza,  l'adeguatezza  e   la
continuita' di funzionamento  dei  servizi  per  la  prima  infanzia,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a  concedere  ai  soggetti
pubblici  nonche'  ai  soggetti  del  privato  sociale   e   privati,
proprietari o gestori di  strutture  esistenti  e  funzionanti  quali
servizi per la prima infanzia, previste dagli articoli 3 e  4,  comma
2, lettere a) e b) della  legge  regionale  18  agosto  2005,  n.  20
(Sistema educativo integrato dei  servizi  per  la  prima  infanzia),
contributi a sostegno di spese di investimento  o  a  rimborso  delle
spese per interventi urgenti effettuati o da effettuare su edifici in
condizioni straordinarie di  difficolta'  tali  da  compromettere  la
continuita' del servizio erogato. 
  40. Si considerano ammissibili le  spese  fino  ad  un  massimo  di
20.000 euro  per  l'esecuzione  dei  lavori,  per  la  fornitura  dei
materiali e per la progettazione degli interventi da sostenere o gia'
sostenuti  nell'anno  solare  precedente  alla  presentazione   della
domanda. 
  41. Le  domande  di  contributo  sono  corredate  del  progetto  di
adeguato  approfondimento  approvato   dall'organo   competente,   se
previsto per legge. Le  domande  di  rimborso  sono  corredate  della
documentazione richiesta dalle disposizioni di cui all'art. 42  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
  42. Alle domande di cui al comma 41 e' allegata l'asseverazione  di
un  tecnico  abilitato  attestante  le  condizioni  straordinarie  di
difficolta' dell'edificio tali da compromettere  la  continuita'  del
servizio. 
  43. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi
assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della  legge
regionale 31 maggio 2002,  n.  14  (Disciplina  organica  dei  lavori
pubblici). Il  provvedimento  di  concessione  del  finanziamento  e'
adottato  entro  novanta   giorni   dalla   data   di   pubblicazione
dell'assegnazione del contributo. 
  44. Per le finalita' previste dal comma 39 e' destinata la spesa di
479.662,63 euro per  l'anno  2017  a  valere  sulla  Missione  n.  12
(Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia)  -  Programma  n.  1
(Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della  spesa  del
bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento, per 477.222,42  euro
alla corrispondente variazione  prevista  dalla  Tabella  A1  di  cui
all'art.  1,  comma  2  e  per  2.440,21  euro  alla   corrispondente
variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48. 
  45. I commi 111, 112, 113 e 114 dell'art. 5 della  legge  regionale
28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono abrogati. 
  46. Dopo il comma 31 dell'art. 8 della legge regionale 29  dicembre
2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e' inserito il seguente: 
  «31-bis. Sono ammissibili  le  spese  sostenute  dopo  l'1  gennaio
2017.». 
  47. Al comma 49 dell'art. 8 della legge regionale 25/2016  dopo  le
parole «Developing Countries di Trieste,» sono aggiunte le  seguenti:
«istituto specializzato ai  sensi  dell'art.  63  della  Carta  delle
Nazioni Unite, tenuto conto dell'Accordo di  Parigi  dell'8  dicembre
1998 tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite  per  l'educazione,  la
scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica  italiana
concernente l'Accademia stessa,». 
  48. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni  e  ai
Programmi di cui all'allegata Tabella H.