Art. 8 Trasmissione dati alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche 1. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni e per un corretto caricamento delle risultanze contabili del ren-diconto generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2016, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui al decreto ministeriale 12 maggio 2016 (Modalita' di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pub-bliche amministrazioni), gli importi stanziati, compresi quelli corrispondenti a fondi pluriennali vincolati, nonche' le somme accertate o impegnate, comprensive di eventuali maggiori o minori entrate ed economie, quelle riscosse o pagate e quelle riaccertate, inerenti ai capitoli indicati nell'allegata tabella A, sono oggetto di classificazione funzionale come nella stessa indicato. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e con riferimento al bilancio di previsione 2016, gli importi stanziati, compresi quelli corrispondenti a fondi pluriennali vincolati, nonche' le somme impegnate in esercizi precedenti sul triennio di bilancio, comprensive di quelle non ancora liquidate alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016), nonche' le previsioni di cassa, inerenti ai capitoli indicati nell'allegata tabella B, sono oggetto di classificazione funzionale come nella stessa indicato. 3. Restano in ogni caso ferme le elaborazioni gia' predisposte dal tesoriere regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.