Art. 8 
 
                  Trasmissione dati alla banca dati 
                   delle Amministrazioni pubbliche 
 
  1. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 4, commi 6  e
7, del decreto legislativo  n.  118/2011  e  successive  modifiche  e
integrazioni e per un corretto caricamento delle risultanze contabili
del ren-diconto generale della Regione, per  l'esercizio  finanziario
2016, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di  cui
al decreto ministeriale 12 maggio 2016 (Modalita' di trasmissione dei
bilanci e dei dati contabili  degli  enti  territoriali  e  dei  loro
organismi ed  enti  strumentali  alla  banca  dati  delle  pub-bliche
amministrazioni),   gli   importi    stanziati,    compresi    quelli
corrispondenti  a  fondi  pluriennali  vincolati,  nonche'  le  somme
accertate o impegnate, comprensive di  eventuali  maggiori  o  minori
entrate ed economie, quelle riscosse o pagate e  quelle  riaccertate,
inerenti ai capitoli indicati nell'allegata tabella A,  sono  oggetto
di classificazione funzionale come nella stessa indicato. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e con riferimento al
bilancio di previsione 2016, gli importi stanziati,  compresi  quelli
corrispondenti  a  fondi  pluriennali  vincolati,  nonche'  le  somme
impegnate  in  esercizi  precedenti   sul   triennio   di   bilancio,
comprensive di quelle non ancora liquidate alla data  di  entrata  in
vigore della legge regionale 29 dicembre 2015,  n.  35  (bilancio  di
previsione per gli anni 2016-2018 e  per  l'anno  2016),  nonche'  le
previsioni di cassa,  inerenti  ai  capitoli  indicati  nell'allegata
tabella B, sono oggetto  di  classificazione  funzionale  come  nella
stessa indicato. 
  3. Restano in ogni caso ferme le elaborazioni gia' predisposte  dal
tesoriere regionale alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge.