Art. 11 
 
                  Economie di stanziamento su fondi 
                      a destinazione vincolata 
 
  1. I fondi a destinazione vincolata,  di  cui  alla  tabella  n.  1
allegata  alla  presente   legge,   non   impegnati   alla   scadenza
dell'esercizio finanziario 2016, costituiscono economie  di  spesa  e
concorrono alla formazione della parte  vincolata  del  risultato  di
amministrazione di cui all'art. 8.