Art. 11 Economie di stanziamento su fondi a destinazione vincolata 1. I fondi a destinazione vincolata, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2016, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione della parte vincolata del risultato di amministrazione di cui all'art. 8.