Allegato Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) emanato con decreto del Presidente della regione 15 maggio 2009, n. 128. (Omissis). Art. 1. Modifica al titolo del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. Nel titolo del decreto del Presidente della regione 15 maggio 2009, n. 128 (Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)), dopo le parole: «Orso bruno,» sono inserite le seguenti: «Sciacallo dorato,». Art. 2. Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009, dopo le parole: «(Ursus arctos),» sono inserite le seguenti: «Sciacallo dorato (Canis aureus),». Art. 3. Inserimento dell'art. 1-bis al decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Regime d'aiuto). - 1. I contributi e gli indennizzi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L352. 2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, non puo' superare il massimale di 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.». Art. 4. Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009, dopo le parole: «Orso bruno,» sono inserite le seguenti: «Sciacallo dorato,». Art. 5. Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 e' sostituito dal seguente: «1. Il proprietario o il detentore del bene oggetto di un'opera di prevenzione, prima di iniziare l'esecuzione dell'opera e di acquistare quanto necessario alla prevenzione, presenta la domanda di contributo al Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, di seguito denominato Servizio competente, secondo il modello di cui all'allegato A, corredata dalla seguente documentazione: a) descrizione del bene da tutelare, specificando: 1) se si tratta di patrimonio apistico, zootecnico od altro; 2) il numero delle arnie o il numero di capi allevati, le razze e le modalita' di allevamento (in stalla, stato brado, transumante); 3) per le produzioni agricole, la tipologia della coltura da proteggere e lo stato fenologico, precisando se si tratta di coltivazione biologica o di particolare pregio; b) descrizione sintetica dell'intervento da realizzare, con l'indicazione delle dimensioni, della tipologia e dell'ubicazione dell'intervento nonche' l'elenco del materiale necessario; c) stima del costo dell'intervento, corredata da almeno un preventivo dal quale risulti la descrizione delle caratteristiche tecniche della strumentazione; d) se impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); e) copia documento d'identita' in corso di validita'. 2. Le domande di contributo sono presentate dal 15 gennaio al 15 novembre di ogni anno.». Art. 6. Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 la parola: «1.500,00» e' sostituita dalla seguente: «tremila». Art. 7. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il termine di quindici giorni dalla conclusione dell'intervento, il richiedente trasmette al Servizio competente: a) la comunicazione dell'avvenuta completa realizzazione dell'intervento di prevenzione; b) copia non autenticata delle fatture o dei documenti fiscali aventi forza probatoria equivalente quietanzati ed annullati in originale, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, ovvero, se il beneficiario e' un ente pubblico o un'associazione senza fini di lucro, la documentazione rispettivamente indicata agli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso); c) la documentazione bancaria comprovante l'avvenuto pagamento (evidenza del bonifico, copia dell'assegno non trasferibile ed estratto conto e, per gli enti pubblici, copia del mandato di pagamento quietanzato).»; b) al comma 4, le parole: «Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3». Art. 8. Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009, dopo le parole: «Orso bruno,» sono inserite le seguenti: «Sciacallo dorato,». Art. 9. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. All'art. 8 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica la parola «contributo» e' sostituita dalla seguente: «indennizzo»; b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: «corredata, se impresa, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000». Art. 10. Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. Al comma 5 dell'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009, dopo le parole: «Orso bruno,» sono inserite le seguenti: «Sciacallo dorato,». Art. 11. Modifica della partizione Titolo IV del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. La partizione «Titolo IV» del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 e' sostituita dalla seguente: «Capo IV». Art. 12. Inserimento dell'art. 11-bis al decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Modifica degli allegati). - 1. Le modifiche agli allegati di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore del Servizio competente in materia da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della regione.». Art. 13. Inserimento dell'art. 13-bis al decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. Dopo l'art. 13 del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 e' aggiunto il seguente: «Art. 13-bis (Periodo di applicazione). - 1. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020 e comunque nei limiti di applicazione del regolamento (UE) 1408/2013.». Art. 14. Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. L'allegato A del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Art. 15. Sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 1. L'allegato B del decreto del Presidente della regione n. 128/2009 e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. (Omissis). Visto, Il Presidente: Serrachiani