Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al regolamento per  la  concessione  di
  contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni
  arrecati  al  patrimonio  zootecnico,  alle  colture  e   ai   beni
  utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento
  dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art.  39,
  comma 1, lettera b), della legge  regionale  6  marzo  2008,  n.  6
  (Disposizioni per la programmazione faunistica  e  per  l'esercizio
  dell'attivita' venatoria) emanato con decreto del Presidente  della
  regione 15 maggio 2009, n. 128. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                   Modifica al titolo del decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. Nel titolo del decreto del Presidente della regione 15  maggio
2009, n. 128 (Regolamento per la concessione  di  contributi  per  le
opere di  prevenzione  e  per  l'indennizzo  dei  danni  arrecati  al
patrimonio  zootecnico,  alle  colture  e  ai  beni  utilizzati   per
l'esercizio dell'attivita' agricola o  di  allevamento  dalle  specie
Orso bruno, Lince e  Lupo,  in  esecuzione  dell'art.  39,  comma  1,
lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008,  n.  6  (Disposizioni
per la programmazione faunistica  e  per  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria)), dopo le parole: «Orso bruno,» sono inserite le seguenti:
«Sciacallo dorato,». 
 
                               Art. 2. 
                   Modifica all'art. 1 del decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
regione n. 128/2009, dopo le parole: «(Ursus arctos),» sono  inserite
le seguenti: «Sciacallo dorato (Canis aureus),». 
 
                               Art. 3. 
               Inserimento dell'art. 1-bis al decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. Dopo l'art. 1 del decreto  del  Presidente  della  regione  n.
128/2009 e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis (Regime d'aiuto). - 1. I contributi e gli  indennizzi
di cui al presente regolamento  sono  concessi  in  osservanza  delle
condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore agricolo, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea 24 dicembre 2013, n. L352. 
    2. L'importo complessivo degli aiuti  «de  minimis»  concessi  al
beneficiario, quale impresa unica  definita  ai  sensi  dell'art.  2,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013,  non  puo'  superare  il
massimale di 15.000,00 euro nell'arco  di  tre  esercizi  finanziari,
considerando l'esercizio  finanziario  in  corso  e  i  due  esercizi
finanziari precedenti.». 
 
                               Art. 4. 
                   Modifica all'art. 2 del decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
regione n. 128/2009, dopo le parole: «Orso bruno,» sono  inserite  le
seguenti: «Sciacallo dorato,». 
 
                               Art. 5. 
                Sostituzione dell'art. 3 del decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. L'art. 3 del decreto del Presidente della regione n.  128/2009
e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il proprietario o il detentore del bene oggetto  di  un'opera
di prevenzione,  prima  di  iniziare  l'esecuzione  dell'opera  e  di
acquistare quanto necessario alla prevenzione, presenta la domanda di
contributo al Servizio regionale competente in  materia  di  gestione
faunistica e venatoria, di seguito  denominato  Servizio  competente,
secondo il modello di cui all'allegato A,  corredata  dalla  seguente
documentazione: 
      a) descrizione del bene da tutelare, specificando: 
        1) se si tratta di patrimonio apistico, zootecnico od altro; 
        2) il numero delle arnie o il numero  di  capi  allevati,  le
razze  e  le  modalita'  di  allevamento  (in  stalla,  stato  brado,
transumante); 
        3) per le produzioni agricole, la tipologia della coltura  da
proteggere  e  lo  stato  fenologico,  precisando  se  si  tratta  di
coltivazione biologica o di particolare pregio; 
      b) descrizione sintetica  dell'intervento  da  realizzare,  con
l'indicazione delle dimensioni,  della  tipologia  e  dell'ubicazione
dell'intervento nonche' l'elenco del materiale necessario; 
      c) stima del costo  dell'intervento,  corredata  da  almeno  un
preventivo dal quale risulti  la  descrizione  delle  caratteristiche
tecniche della strumentazione; 
      d) se impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'
per la concessione di aiuti in «de minimis», ai  sensi  dell'art.  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa); 
      e) copia documento d'identita' in corso di validita'. 
    2. Le domande di contributo sono presentate dal 15 gennaio al  15
novembre di ogni anno.». 
 
                               Art. 6. 
                   Modifica all'art. 4 del decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. Al comma 2  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
regione  n.  128/2009  la  parola:  «1.500,00»  e'  sostituita  dalla
seguente: «tremila». 
 
                               Art. 7. 
                  Modifiche all'art. 5 del decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. All'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  regione  n.
128/2009 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  Entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla  conclusione
dell'intervento, il richiedente trasmette al Servizio competente: 
        a)  la  comunicazione  dell'avvenuta  completa  realizzazione
dell'intervento di prevenzione; 
        b) copia  non  autenticata  delle  fatture  o  dei  documenti
fiscali aventi forza probatoria equivalente quietanzati ed  annullati
in  originale,  corredata  di  una  dichiarazione  del   beneficiario
attestante  la  corrispondenza  della  documentazione  prodotta  agli
originali,  ovvero,  se  il  beneficiario  e'  un  ente  pubblico   o
un'associazione   senza   fini   di    lucro,    la    documentazione
rispettivamente indicata agli articoli 42 e 43 della legge  regionale
20  marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e diritto di accesso); 
        c)  la   documentazione   bancaria   comprovante   l'avvenuto
pagamento (evidenza del bonifico, copia dell'assegno non trasferibile
ed estratto conto e, per gli enti  pubblici,  copia  del  mandato  di
pagamento quietanzato).»; 
        b)  al  comma  4,  le  parole:  «Entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione di cui  al  comma  precedente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro trenta giorni dal ricevimento  della  documentazione
di cui al comma 3». 
 
                               Art. 8. 
                   Modifica all'art. 7 del decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
regione n. 128/2009, dopo le parole: «Orso bruno,» sono  inserite  le
seguenti: «Sciacallo dorato,». 
 
                               Art. 9. 
                  Modifiche all'art. 8 del decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. All'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della  regione  n.
128/2009 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) nella rubrica la parola  «contributo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «indennizzo»; 
      b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le  parole:  «corredata,
se impresa, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' per
la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000». 
 
                              Art. 10. 
                   Modifica all'art. 9 del decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. Al comma 5  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
regione n. 128/2009, dopo le parole: «Orso bruno,» sono  inserite  le
seguenti: «Sciacallo dorato,». 
 
                              Art. 11. 
           Modifica della partizione Titolo IV del decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. La partizione «Titolo IV» del  decreto  del  Presidente  della
regione n. 128/2009 e' sostituita dalla seguente: «Capo IV». 
 
                              Art. 12. 
               Inserimento dell'art. 11-bis al decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. Dopo l'art. 11 del decreto del  Presidente  della  regione  n.
128/2009 e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis (Modifica degli allegati). - 1.  Le  modifiche  agli
allegati di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del
Direttore del Servizio  competente  in  materia  da  pubblicarsi  nel
Bollettino Ufficiale della regione.». 
 
                              Art. 13. 
               Inserimento dell'art. 13-bis al decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. Dopo l'art. 13 del decreto del  Presidente  della  regione  n.
128/2009 e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  13-bis  (Periodo  di  applicazione).  -  1.  Il   presente
regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020 e comunque nei limiti
di applicazione del regolamento (UE) 1408/2013.». 
 
                              Art. 14. 
              Sostituzione dell'allegato A del decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. L'allegato A del  decreto  del  Presidente  della  regione  n.
128/2009 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. 
 
                              Art. 15. 
              Sostituzione dell'allegato B del decreto 
              del Presidente della regione n. 128/2009 
 
    1. L'allegato B del  decreto  del  Presidente  della  regione  n.
128/2009 e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento. 
 
                              Art. 16. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
regione. 
 
    (Omissis). 
 
Visto, Il Presidente: Serrachiani