Allegato 
 
Regolamento di modifica  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
  regionale 29 novembre  2011,  n.  0281/Pres.  (Regolamento  per  la
  concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 29 della  legge
  regionale  11  agosto  2011,  n.  11,  per  interventi  volti  alla
  rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati  o  depositati
  da ignoti su aree del territorio comunale di proprieta' pubblica  o
  privata in presenza della procedura di  infrazione  comunitaria  di
  cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio  del  15  luglio  1975,
  relativa ai rifiuti e successive modifiche). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della  Regione
                   29 novembre 2011, n. 0281/Pres. 
 
    1.  Dopo  l'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale 29 novembre 2011, n. 0281/Pres. concernente il «Regolamento
per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma  29  della
legge regionale 11 agosto 2011, n.  11,  per  interventi  volti  alla
rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati  da
ignoti su aree del  territorio  comunale  di  proprieta'  pubblica  o
privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di  cui
alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975,  relativa
ai rifiuti e successive modifiche)», e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 7-bis (Contributi per situazioni di particolare urgenza). -
1. Nel caso in cui gli interventi di rimozione e di  smaltimento  dei
rifiuti  siano  dichiarati  dal  comune  competente  per  territorio,
indifferibili e urgenti e, pertanto, non sia esperibile la  procedura
ordinaria  disciplinata  dal  presente  regolamento,  la  domanda  di
contributo e' presentata dal comune stesso alla  struttura  regionale
competente  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  in  deroga   al
procedimento disciplinato dagli articoli 2, 6, 7 e 9. 
    2. Nei casi di cui al comma 1,  il  contributo  e'  concesso  nel
limite delle risorse disponibili, nella  misura  del  100  per  cento
della spesa ammissibile ai sensi dell'art.  3  e,  comunque,  per  un
importo non superiore a 30.000,00 euro. 
    3. La domanda di contributo  contiene  l'indicazione  dettagliata
degli interventi che si intendono realizzare e il relativo preventivo
di spesa. 
    4. L'erogazione del contributo e' disposta in un'unica  soluzione
contestualmente alla concessione del contributo.». 
 
                               Art. 2. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani