Allegato Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 2011, n. 0281/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprieta' pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche). (Omissis). Art. 1. Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2011, n. 0281/Pres. 1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 2011, n. 0281/Pres. concernente il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprieta' pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche)», e' aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Contributi per situazioni di particolare urgenza). - 1. Nel caso in cui gli interventi di rimozione e di smaltimento dei rifiuti siano dichiarati dal comune competente per territorio, indifferibili e urgenti e, pertanto, non sia esperibile la procedura ordinaria disciplinata dal presente regolamento, la domanda di contributo e' presentata dal comune stesso alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in deroga al procedimento disciplinato dagli articoli 2, 6, 7 e 9. 2. Nei casi di cui al comma 1, il contributo e' concesso nel limite delle risorse disponibili, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile ai sensi dell'art. 3 e, comunque, per un importo non superiore a 30.000,00 euro. 3. La domanda di contributo contiene l'indicazione dettagliata degli interventi che si intendono realizzare e il relativo preventivo di spesa. 4. L'erogazione del contributo e' disposta in un'unica soluzione contestualmente alla concessione del contributo.». Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Serracchiani