Art. 2 
 
                        Efficacia dell'intesa 
 
  1. Il Protocollo  d'intesa  di  cui  all'art.  1,  gia'  ratificato
dall'Autorita' di bacino del fiume Po, dalla Regione Lombardia, dalla
Regione Piemonte e dalla Regione Veneto, ha efficacia dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.