Art. 13 
 
          Accesso alle strutture psichiatriche territoriali 
 
  1.  Possono  accedere  all'interno  delle  strutture  psichiatriche
residenziali, quali le comunita' protette di tipo A e B, le comunita'
alloggio e i centri diurni ed  all'interno  dei  gruppi  appartamento
presenti sul territorio regionale, in modo libero e senza necessitare
di  alcuna  autorizzazione   o   avviso,   i   rappresentanti   delle
associazioni di tutela di familiari e  pazienti  degli  ospiti  della
struttura. 
  2. La Giunta regionale,  entro  sessanta  giorni  dall'approvazione
della  presente  legge,  stabilisce,  con  propria  deliberazione,  i
criteri e le modalita' per individuare un albo regionale dei soggetti
aventi titolo all'accesso alle strutture di cui al comma 1.