Art. 13 Accesso alle strutture psichiatriche territoriali 1. Possono accedere all'interno delle strutture psichiatriche residenziali, quali le comunita' protette di tipo A e B, le comunita' alloggio e i centri diurni ed all'interno dei gruppi appartamento presenti sul territorio regionale, in modo libero e senza necessitare di alcuna autorizzazione o avviso, i rappresentanti delle associazioni di tutela di familiari e pazienti degli ospiti della struttura. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalita' per individuare un albo regionale dei soggetti aventi titolo all'accesso alle strutture di cui al comma 1.