Art. 17 Debito fuori bilancio per misure di rilocalizzazione preventiva di immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico. 1. Per il completamento degli interventi previsti dai Piani per l'assetto idrogeologico (PAI) predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di rilocalizzazione in via preventiva degli immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico non danneggiati o distrutti da eventi alluvionali negli anni, al fine della riduzione della vulnerabilita', sulla base dei criteri di definizione della scala di priorita' e per la concessione del contributo individuati con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2009, n. 9-12658 (D.G.R. n. 19-7652 del 29 novembre 2007 - Piani comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico - idrogeologico ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 9/2007. Individuazione dei criteri per la definizione delle priorita' per la concessione di contributi per la rilocalizzazione di immobili ad uso abitativo e della metodologia per il calcolo del contributo stesso), e' riconosciuto un debito fuori bilancio pari ad euro 577.534,67 a favore degli enti locali indicati nell'allegato B. 2. Al debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito fondo vincolato denominato «Fondo per misure di rilocalizzazione preventiva di immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico», collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 3. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1, si provvede mediante deliberazione della Giunta regionale.