Art. 17 
 
Debito fuori bilancio per misure di  rilocalizzazione  preventiva  di
  immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico. 
 
  1. Per il completamento degli interventi  previsti  dai  Piani  per
l'assetto idrogeologico (PAI) predisposti ai sensi dell'articolo  67,
comma 6, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) in materia di rilocalizzazione in via  preventiva
degli immobili ubicati in aree a rischio  idraulico  e  idrogeologico
non danneggiati o distrutti da eventi alluvionali negli anni, al fine
della riduzione della  vulnerabilita',  sulla  base  dei  criteri  di
definizione della  scala  di  priorita'  e  per  la  concessione  del
contributo individuati con deliberazione della  Giunta  regionale  30
novembre 2009, n. 9-12658 (D.G.R. n. 19-7652 del 29 novembre  2007  -
Piani comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico  -
idrogeologico  ai  sensi  dell'art.  59   della   L.R.   n.   9/2007.
Individuazione dei criteri per la definizione delle priorita' per  la
concessione di contributi per la rilocalizzazione di immobili ad  uso
abitativo e della metodologia per il calcolo del contributo  stesso),
e' riconosciuto un debito fuori bilancio pari ad  euro  577.534,67  a
favore degli enti locali indicati nell'allegato B. 
  2. Al debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte  con  le
risorse iscritte nell'esercizio 2018 in un apposito  fondo  vincolato
denominato  «Fondo  per  misure  di  rilocalizzazione  preventiva  di
immobili ubicati  in  aree  a  rischio  idraulico  e  idrogeologico»,
collocato nell'ambito della missione  20  (Fondi  e  accantonamenti),
programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
  3. Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma  1,  si  provvede
mediante deliberazione della Giunta regionale.