Art. 25 
 
Piano di edilizia scolastica per la  realizzazione  di  nuove  scuole
  innovative nell'ambito degli investimenti immobiliari INAIL. 
 
  1. La Giunta regionale e'  autorizzata  ad  aderire  all'operazione
disposta in attuazione dell'articolo 1,  comma  85,  della  legge  n.
232/2016 che prevede la  realizzazione  di  nuove  scuole  innovative
nell'ambito degli investimenti immobiliari INAIL, per  la  quale  con
decreto del presidente del Consiglio dei  ministri  27  ottobre  2017
(Attuazione dell'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre  2016,
n. 232 «Legge di bilancio 2017», relativo alla realizzazione di nuove
strutture  scolastiche  nell'ambito  degli  investimenti  immobiliari
dell'INAIL) e' stata prevista ai fini  dell'attuazione  del  predetto
piano l'erogazione a favore della Regione della somma complessiva  di
euro 21.969.974,37. 
  2. La Regione e' tenuta a concordare  con  INAIL  e  con  gli  enti
pubblici proprietari delle aree  individuate  apposito  contratto  di
locazione, prevedendo un canone annuo presunto di euro 659.099,23 per
la durata di anni trentasei,  decorrenti  dalla  consegna  dei  nuovi
immobili. 
  3. Alla copertura degli oneri annuali derivanti dagli interventi di
cui ai commi 1 e 2,  si  provvede  a  decorrere  dall'anno  2020  con
l'iscrizione della somma di euro 659.099,23 in apposito  capitolo  da
istituire nell'ambito  delle  risorse  stanziate  nella  missione  04
(Istruzione  e  diritto  allo  studio),  programma  04.03   (Edilizia
scolastica), titolo 1 (Spese correnti)  del  bilancio  di  previsione
finanziario 2018-2020.