Art. 25 Piano di edilizia scolastica per la realizzazione di nuove scuole innovative nell'ambito degli investimenti immobiliari INAIL. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad aderire all'operazione disposta in attuazione dell'articolo 1, comma 85, della legge n. 232/2016 che prevede la realizzazione di nuove scuole innovative nell'ambito degli investimenti immobiliari INAIL, per la quale con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2017 (Attuazione dell'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Legge di bilancio 2017», relativo alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL) e' stata prevista ai fini dell'attuazione del predetto piano l'erogazione a favore della Regione della somma complessiva di euro 21.969.974,37. 2. La Regione e' tenuta a concordare con INAIL e con gli enti pubblici proprietari delle aree individuate apposito contratto di locazione, prevedendo un canone annuo presunto di euro 659.099,23 per la durata di anni trentasei, decorrenti dalla consegna dei nuovi immobili. 3. Alla copertura degli oneri annuali derivanti dagli interventi di cui ai commi 1 e 2, si provvede a decorrere dall'anno 2020 con l'iscrizione della somma di euro 659.099,23 in apposito capitolo da istituire nell'ambito delle risorse stanziate nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.03 (Edilizia scolastica), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.