Art. 32 Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 1. L'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Riduzione dell'IRAP delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). - 1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria e' determinata, fino al 2018, nel 2,25 per cento e, a decorrere dal periodo di imposta 2019, e' azzerata. 2. L'aliquota dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), ad esclusione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo e delle cooperative sociali indicate all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), e' determinato, a decorrere dal periodo di imposta 2019, nel 2,9 per cento. 3. L'aliquota dell'IRAP per i centri di servizio del volontariato, previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e' determinata, a decorrere dal periodo di imposta 2019, nel 3 per cento. 4. Il minor gettito e' compensato con una riduzione di pari importo della previsione di entrata relativa all'IRAP, titolo 1, tipologia 101, categoria 120 del bilancio di previsione finanziario 2018- 2020.».