Art. 32 
 
         Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 
 
  1. L'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2007, n.  9  (Legge
finanziaria per l'anno 2007) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Riduzione dell'IRAP delle organizzazioni non lucrative  di
utilita' sociale).  -  1.  L'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive (IRAP) per le organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale (Onlus) che si occupano esclusivamente di assistenza
educativa sociale e sanitaria e' determinata, fino al 2018, nel  2,25
per cento e, a decorrere dal periodo di imposta 2019, e' azzerata. 
  2. L'aliquota dell'IRAP per  le  organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale, previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 (Riordino  della  disciplina  tributaria  degli
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale), ad esclusione dei soggetti di cui al comma 1  del  presente
articolo e delle cooperative sociali indicate all'articolo  3,  comma
1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2  (Legge  finanziaria  per
l'anno 2003), e' determinato, a  decorrere  dal  periodo  di  imposta
2019, nel 2,9 per cento. 
  3. L'aliquota dell'IRAP per i centri di servizio del  volontariato,
previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
117 (Codice del Terzo settore, a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016,  n.  106)  e'  determinata,  a
decorrere dal periodo di imposta 2019, nel 3 per cento. 
  4. Il minor gettito e' compensato con una riduzione di pari importo
della previsione di entrata relativa all'IRAP,  titolo  1,  tipologia
101, categoria 120  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-
2020.».