Art. 33 
 
Modifiche alla legge regionale 2 dicembre  2009,  n.  29  e  relative
  norme di attuazione. 
 
  1. Alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  4  della  legge
regionale  2  dicembre  2009,  n.  29   (Attribuzioni   di   funzioni
amministrative e disciplina in materia di usi civici), sono aggiunte,
infine, le seguenti parole: «decorso  inutilmente  tale  termine,  il
comune        procede        all'alienazione        indipendentemente
dall'autorizzazione.». 
  2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge  regionale
n. 29/2009  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)   rilascio,   entro
centoventi giorni dal ricevimento della documentazione da  parte  del
comune, dell'autorizzazione  alla  conciliazione  stragiudiziale  per
occupazione di terreni gravati da uso civico  senza  titolo  o  senza
valido titolo. Decorso inutilmente detto termine, il comune  conclude
la       conciliazione        stragiudiziale        indipendentemente
dall'autorizzazione;». 
  3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge  regionale
n. 29/2009 e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  il  rilascio  delle
concessioni amministrative, entro  novanta  giorni  dalla  richiesta,
acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale,  se  esistente.
Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo  superiore  a  dieci
anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque
metri  quadrati  o  che,  modificando  preesistenti  concessioni,  ne
estendono la superficie oltre tale limite, il  comune  acquisisce  il
parere obbligatorio e vincolante della Regione. La Regione formula il
parere   entro   quarantacinque   giorni   dal   ricevimento    della
documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera e); decorso
inutilmente tale termine, il  comune  procede  indipendentemente  dal
parere;». 
  4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge  regionale
n. 29/2009 e' sostituita dalla seguente:  «b)  la  conclusione  della
conciliazione stragiudiziale per occupazione di  terreni  gravati  da
uso civico senza titolo o senza valido titolo;». 
  5.  Alla  lettera  c)  del  comma  4  dell'articolo  6  della legge
regionale n. 29/2009, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nel
caso di cui al comma 3, lettera c), la trascrizione del provvedimento
di  reintegrazione  e'  richiesta  decorso  il  termine  per  la  sua
impugnazione;». 
  6. L'articolo 10 della legge regionale n. 29/2009 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 10. (Conciliazioni  stragiudiziali).  -  1.  Nell'ambito  dei
principi della disciplina di cui alla legge 1766/1927,  e'  possibile
sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di  beni  del
demanio civico, anche a definizione di contenziosi pendenti, mediante
conciliazione stragiudiziale conclusa  dal  comune,  sentita  l'ASBUC
frazionale,  ove  esistente,  e  acquisita  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo le  modalita'  contenute
nel regolamento di cui all'articolo 8. 
  2. La conciliazione e' conclusa sulla base dei parametri  economici
fissati  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,   sentita   la
competente  commissione  del  Consiglio  regionale.  Tali   parametri
assumono, quale valore di riferimento del terreno, la  media  tra  il
suo valore venale e il valore  che  avrebbe  avuto  nel  caso  avesse
mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni
per addizioni e altri interventi  migliorativi  sopravvenuti  durante
l'occupazione.  L'importo  da  pagare   per   sanare   la   pregressa
occupazione del bene tiene  conto  di  detto  valore  di  riferimento
incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione  delle  risorse
naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme gia' pagate al
comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per
la comunita' locale derivanti dall'uso del terreno; all'importo cosi'
determinato e' applicato un abbattimento dell'80 per cento. 
  3. La conciliazione puo' prevedere la  cessione  all'occupante  del
bene  sdemanializzato,  per  un  corrispettivo  pari  al  valore   di
riferimento di cui al comma 2, detratto quanto a suo tempo pagato  al
comune per l'acquisto del  bene;  all'importo  cosi'  determinato  e'
applicato un abbattimento del 65 per cento, se  il  soggetto  con  il
quale e' conclusa la conciliazione era entrato in possesso  del  bene
in virtu' di un titolo, ancorche' non valido per la presenza dell'uso
civico. 
  4. Gli abbattimenti  previsti  nei  commi  2  e  3  possono  essere
aumentati, rispettivamente fino al 90 per cento e fino  all'  80  per
cento se il soggetto che conclude  la  conciliazione  si  impegna  ad
impiegare il  bene  per  attivita'  che  garantiscono  occupazione  e
ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunita' locale. 
  5. Se la conciliazione prevede la concessione  del  bene  demaniale
all'occupante, il relativo canone non e' inferiore a quello calcolato
sulla base dei parametri di cui al comma 2.». 
  7. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale
n. 29/2009 e' sostituita dalla seguente: «c)  la  determinazione  dei
canoni di affrancazione, prevedendo un abbattimento fino  al  50  per
cento se il soggetto si impegna ad impiegare il  fondo  in  attivita'
che  garantiscono  occupazione  e  ricadute  economiche,  dirette   o
indirette, per la comunita' locale.». 
  8. La deliberazione di cui all'articolo 10,  comma  2,  della legge
regionale n. 29/2009,  come  modificato  dal  presente  articolo,  e'
adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della  presente
legge. 
  9.   Il   presente   articolo   si   applica   alle   conciliazioni
stragiudiziali che, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, non sono ancora state concluse  dal  comune  con  il  relativo
accordo.