Art. 33 Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 e relative norme di attuazione. 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «decorso inutilmente tale termine, il comune procede all'alienazione indipendentemente dall'autorizzazione.». 2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 29/2009 e' sostituita dalla seguente: «c) rilascio, entro centoventi giorni dal ricevimento della documentazione da parte del comune, dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo. Decorso inutilmente detto termine, il comune conclude la conciliazione stragiudiziale indipendentemente dall'autorizzazione;». 3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 29/2009 e' sostituita dalla seguente: «a) il rilascio delle concessioni amministrative, entro novanta giorni dalla richiesta, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale, se esistente. Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque metri quadrati o che, modificando preesistenti concessioni, ne estendono la superficie oltre tale limite, il comune acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Regione. La Regione formula il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera e); decorso inutilmente tale termine, il comune procede indipendentemente dal parere;». 4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 29/2009 e' sostituita dalla seguente: «b) la conclusione della conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo;». 5. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 29/2009, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nel caso di cui al comma 3, lettera c), la trascrizione del provvedimento di reintegrazione e' richiesta decorso il termine per la sua impugnazione;». 6. L'articolo 10 della legge regionale n. 29/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 10. (Conciliazioni stragiudiziali). - 1. Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 1766/1927, e' possibile sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico, anche a definizione di contenziosi pendenti, mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dal comune, sentita l'ASBUC frazionale, ove esistente, e acquisita l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo le modalita' contenute nel regolamento di cui all'articolo 8. 2. La conciliazione e' conclusa sulla base dei parametri economici fissati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione. L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione del bene tiene conto di detto valore di riferimento incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme gia' pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunita' locale derivanti dall'uso del terreno; all'importo cosi' determinato e' applicato un abbattimento dell'80 per cento. 3. La conciliazione puo' prevedere la cessione all'occupante del bene sdemanializzato, per un corrispettivo pari al valore di riferimento di cui al comma 2, detratto quanto a suo tempo pagato al comune per l'acquisto del bene; all'importo cosi' determinato e' applicato un abbattimento del 65 per cento, se il soggetto con il quale e' conclusa la conciliazione era entrato in possesso del bene in virtu' di un titolo, ancorche' non valido per la presenza dell'uso civico. 4. Gli abbattimenti previsti nei commi 2 e 3 possono essere aumentati, rispettivamente fino al 90 per cento e fino all' 80 per cento se il soggetto che conclude la conciliazione si impegna ad impiegare il bene per attivita' che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunita' locale. 5. Se la conciliazione prevede la concessione del bene demaniale all'occupante, il relativo canone non e' inferiore a quello calcolato sulla base dei parametri di cui al comma 2.». 7. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 29/2009 e' sostituita dalla seguente: «c) la determinazione dei canoni di affrancazione, prevedendo un abbattimento fino al 50 per cento se il soggetto si impegna ad impiegare il fondo in attivita' che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunita' locale.». 8. La deliberazione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 29/2009, come modificato dal presente articolo, e' adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 9. Il presente articolo si applica alle conciliazioni stragiudiziali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora state concluse dal comune con il relativo accordo.