Art. 37 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie) e' sostituito dal seguente: «3. Ai comuni che partecipano all'accertamento fiscale dei tributi regionali e' attribuita una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo dalla Regione e dai soggetti incaricati.».