Art. 37 
 
        Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 9  della  legge  regionale  5  dicembre
2016, n. 24 (Assestamento  del  bilancio  di  previsione  finanziario
2016-2018 e disposizioni finanziarie) e' sostituito dal seguente: 
  «3. Ai comuni che partecipano all'accertamento fiscale dei  tributi
regionali e' attribuita una quota pari al 50 per cento delle maggiori
somme riscosse a titolo  definitivo  dalla  Regione  e  dai  soggetti
incaricati.».