Art. 38 
 
        Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 
 
  1. Dopo il comma  1  dell'articolo  84  della  legge  regionale  31
ottobre 2017, n. 16 (Legge di  riordino  dell'ordinamento  regionale.
Anno 2017) e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Il  patrocinio  in  giudizio  dei  gruppi  consiliari   e'
assicurato dall'Avvocatura regionale.»