Art. 38 Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017) e' inserito il seguente: «1-bis. Il patrocinio in giudizio dei gruppi consiliari e' assicurato dall'Avvocatura regionale.»