Art. 2 
Modalita'  di  attivazione  e  di  svolgimento   dei   tirocini   non
  curriculari. Sostituzione dell'art. 17-ter della legge regionale n.
  32/2002 
  1. L'art. 17-ter della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art.  17-ter  (Modalita'  di  attivazione  e  di  svolgimento  dei
tirocini non curriculari). -  1.  Il  tirocinio  non  curriculare  e'
attivato da un soggetto promotore che e' garante della regolarita'  e
qualita' dell'esperienza formativa. 
  2. Sono soggetti promotori: 
    a) i centri per l'impiego; 
    b) gli enti bilaterali; 
    c)  le  associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
lavoratori; 
    d)  le  universita'  e  gli  istituti  di   alta   formazione   e
specializzazione artistica e musicale abilitati al rilascio di titoli
accademici aventi valore legale in Italia; 
    e) gli istituti tecnici superiori (ITS); 
    f)  le  associazioni  rappresentative   delle   professioni   non
organizzate, iscritte nell'elenco di cui all'art. 2, comma  7,  della
legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia  di  professioni
non  organizzate)  che  hanno  ottenuto   il   riconoscimento   della
personalita' giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale; 
    g)  l'Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive  del  lavoro
(ANPAL); 
    h) gli enti in house del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali e dell'ANPAL e di altri ministeri per programmi di  rilevanza
nazionali; 
    i) le cooperative iscritte all'albo regionale  delle  cooperative
sociali e dei consorzi; 
    j)  i  soggetti  iscritti  nell'elenco  regionale  dei   soggetti
accreditati  per  lo  svolgimento  di  servizi  al  lavoro  ai  sensi
dell'art. 20-ter; 
    k)  le  associazioni  iscritte  nel  registro   regionale   delle
organizzazioni di volontariato. 
  3. Il tirocinio e' svolto presso un soggetto ospitante, pubblico  o
privato, che stipula una convenzione con il  soggetto  promotore  per
ospitare nella propria sede uno o piu' tirocinanti. Alla  convenzione
e' allegato un progetto formativo che stabilisce  gli  obiettivi,  le
competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi  9
e 10, e le modalita' di svolgimento del tirocinio. 
  4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3 e'  approvato
dal dirigente della competente struttura regionale. 
  5. Un soggetto privato non puo' rivestire il  ruolo,  in  relazione
allo stesso tirocinio, di soggetto promotore e di soggetto ospitante. 
  6. I tirocini non  curriculari  sono  soggetti  alla  comunicazione
obbligatoria prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge  1°
ottobre 1996, n. 510  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   28
novembre 1996, n. 608. 
  7. Il soggetto promotore e' tenuto direttamente, o per  il  tramite
del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al  comma  3,
ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul  lavoro  presso
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilita' civile verso i terzi
con  idonea  compagnia  assicuratrice.  La   copertura   assicurativa
comprende eventuali attivita' svolte  dal  tirocinante  anche  al  di
fuori dell'azienda, ma  rientranti  nel  progetto  formativo.  Se  il
promotore e' un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio
sono a carico del soggetto ospitante. 
  8. Il  soggetto  promotore  nomina  un  tutore  responsabile  delle
attivita' didattico-organizzative, che ha la funzione di raccordo tra
il  soggetto  promotore  e  il  soggetto  ospitante  per   monitorare
l'attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina  un
tutore per ogni tirocinante, che e' responsabile del suo  inserimento
ed affiancamento  sul  luogo  di  lavoro  per  tutta  la  durata  del
tirocinio. 
  9. La  durata  del  tirocinio  e'  diversificata  a  seconda  delle
competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento.  In  ogni
caso non puo' essere inferiore a due mesi e  superiore  a  sei  mesi,
proroghe comprese, fatto salvo quanto previsto al comma 10. 
  10. La durata massima del tirocinio e': 
    a) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti  laureati  e
per coloro che hanno conseguito il  certificato  di  specializzazione
tecnica superiore o il  diploma  di  tecnico  superiore,  purche'  il
tirocinio sia attivato entro ventiquattro mesi dal conseguimento  del
relativo titolo e sia relativo ad un profilo  professionale  coerente
con il titolo di studio; 
    b) di  ventiquattro  mesi,  proroghe  comprese,  per  i  soggetti
disabili di cui all'art. 17-bis, comma 5, lettera a); 
    c)  di  dodici  mesi,   proroghe   comprese,   per   i   soggetti
svantaggiati, di cui all'art. 17-bis, comma 5, lettera b). 
  11. Al tirocinante e' corrisposto un rimborso spese forfettario  da
parte del  soggetto  ospitante  nella  misura  minima  stabilita  dal
regolamento di cui all'art. 32. Il rimborso  spese  forfettario  puo'
essere corrisposto da soggetti  pubblici  o  privati  che  finanziano
progetti di tirocinio, nei casi  e  con  le  modalita'  previste  dal
regolamento. Se il tirocinio e' svolto dai soggetti di  cui  all'art.
17-bis, comma 4, lettere a) e b), percettori di strumenti di sostegno
al reddito, il rimborso spese non e' dovuto, fatti salvi  i  casi  in
cui l'importo della suddetta indennita' risulti inferiore al rimborso
spese forfettario,  nel  qual  caso  e'  corrisposta  al  tirocinante
un'integrazione  fino  alla  concorrenza  dell'importo   minimo   del
rimborso spese a titolo forfettario. 
  12. Al termine del tirocinio il soggetto promotore  e  il  soggetto
ospitante redigono una relazione finale che  documenta  le  attivita'
effettivamente svolte e la consegnano al tirocinante.  Le  competenze
acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo  del
cittadino. 
  13. Lo schema-tipo della relazione finale di cui  al  comma  12  e'
approvato dal dirigente della competente struttura regionale.».