Art. 3 
Disposizioni  sull'ammissibilita'  dei  soggetti  ai   tirocini   non
  curriculari. Sostituzione dell'art. 17-quater della legge regionale
  n. 32/2002 
  1. L'art. 17-quater della legge regionale n. 32/2002 e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 17-quater (Disposizioni sull'ammissibilita' dei  soggetti  ai
tirocini non curriculari). -  1.  I  tirocini  non  curriculari  sono
svolti da soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni. 
  2. Fatti salvi i  soggetti  indicati  dall'art.  17-bis,  comma  5,
lettere a) e b), il destinatario di un tirocinio: 
    a) non puo' svolgere piu' di un  tirocinio  per  ciascun  profilo
professionale; 
    b) non puo' essere ospitato piu' di una volta  presso  lo  stesso
soggetto; 
    c) non puo' essere ospitato presso un soggetto ospitante  con  il
quale ha avuto  un  rapporto  di  lavoro,  una  collaborazione  o  un
incarico  nei  ventiquattro   mesi   precedenti   l'attivazione   del
tirocinio.».