Art. 3 Disposizioni sull'ammissibilita' dei soggetti ai tirocini non curriculari. Sostituzione dell'art. 17-quater della legge regionale n. 32/2002 1. L'art. 17-quater della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 17-quater (Disposizioni sull'ammissibilita' dei soggetti ai tirocini non curriculari). - 1. I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni. 2. Fatti salvi i soggetti indicati dall'art. 17-bis, comma 5, lettere a) e b), il destinatario di un tirocinio: a) non puo' svolgere piu' di un tirocinio per ciascun profilo professionale; b) non puo' essere ospitato piu' di una volta presso lo stesso soggetto; c) non puo' essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.».