Art. 5 Violazione della normativa regionale sui tirocini. Inserimento dell'art. 17-quater 2 nella legge regionale n. 32/2002 1. Dopo l'art. 17-quater 1 della legge regionale n. 32/2002 e' inserito il seguente: «17-quater 2 (Violazione della normativa regionale sui tirocini). - 1. L'attivita' di controllo e' finalizzata all'accertamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, della violazione della normativa regionale con particolare riferimento: a) alle modalita' di attivazione e di svolgimento dei tirocini; b) alle disposizioni sull'ammissibilita' dei soggetti; c) ai requisiti e agli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio; d) al numero dei tirocini attivabili. 2. Se la violazione e' sanabile e se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate, il dirigente della competente struttura regionale contesta la violazione ed invita il soggetto promotore o ospitante a regolarizzare tale rapporto. In tal caso, il tirocinio prosegue. 3. Se l'invito a regolarizzare la violazione sanabile viene disatteso oppure se la violazione non e' sanabile, il dirigente della competente struttura regionale intima al soggetto promotore o ospitante di interrompere il rapporto di tirocinio a far data dalla contestazione della violazione. 4. L'interruzione di cui al comma 3 comporta per il soggetto promotore o ospitante l'interdizione ad attivare o ospitare nuovi tirocini. Tale interdizione e' disposta dal dirigente della competente struttura regionale per un periodo minimo di dodici mesi fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla contestazione della violazione. 5. Il regolamento di cui all'art. 32 individua le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili, con particolare riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalita' e la procedura per l'accertamento e l'adozione dei provvedimenti necessari.».