Art. 5 
Violazione  della  normativa  regionale  sui  tirocini.   Inserimento
  dell'art. 17-quater 2 nella legge regionale n. 32/2002 
  1. Dopo l'art. 17-quater 1 della  legge  regionale  n.  32/2002  e'
inserito il seguente: 
  «17-quater 2 (Violazione della normativa regionale sui tirocini). -
1. L'attivita' di controllo e' finalizzata all'accertamento, da parte
del dirigente della competente struttura regionale, della  violazione
della normativa regionale con particolare riferimento: 
    a) alle modalita' di attivazione e di svolgimento dei tirocini; 
    b) alle disposizioni sull'ammissibilita' dei soggetti; 
    c) ai requisiti  e  agli  obblighi  dei  soggetti  coinvolti  nel
rapporto di tirocinio; 
    d) al numero dei tirocini attivabili. 
  2. Se la  violazione  e'  sanabile  e  se  la  durata  residua  del
tirocinio  consente  di  ripristinare  le  condizioni   violate,   il
dirigente della competente struttura regionale contesta la violazione
ed invita il soggetto promotore  o  ospitante  a  regolarizzare  tale
rapporto. In tal caso, il tirocinio prosegue. 
  3.  Se  l'invito  a  regolarizzare  la  violazione  sanabile  viene
disatteso oppure se la violazione non e' sanabile, il dirigente della
competente  struttura  regionale  intima  al  soggetto  promotore   o
ospitante di interrompere il rapporto di tirocinio a far  data  dalla
contestazione della violazione. 
  4. L'interruzione di cui  al  comma  3  comporta  per  il  soggetto
promotore o ospitante l'interdizione ad  attivare  o  ospitare  nuovi
tirocini.  Tale  interdizione  e'  disposta   dal   dirigente   della
competente struttura regionale per un periodo minimo di  dodici  mesi
fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti  dalla  contestazione
della violazione. 
  5. Il regolamento di  cui  all'art.  32  individua  le  ipotesi  di
violazioni sanabili e non sanabili, con particolare riferimento  alle
fattispecie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). 
  6. Con deliberazione  della  Giunta  regionale  sono  stabilite  le
modalita'  e  la  procedura  per  l'accertamento  e  l'adozione   dei
provvedimenti necessari.».