Art. 8 
 
                            Norma finale 
 
  1. Entro centoventi giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge e' modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta  regionale  8  agosto  2003,  n.  47/R  (Regolamento  di
esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32  «Testo  unico
della normativa della  Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»). 
  2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore  delle  modifiche
al  d.p.g.r.  47/R/2003  di  cui  al  comma  1,   e'   approvata   la
deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 17-quater 2,  comma
6, della legge  regionale  n.  32/2002,  cosi'  come  inserito  dalla
presente legge. 
  3. Lo schema-tipo della convenzione e dell'attestazione  finale  di
cui all'art. 17-ter, commi 4 e 13, sono approvati dal dirigente della
competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata  in
vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 1.