Art. 8 Norma finale 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»). 2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 di cui al comma 1, e' approvata la deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 17-quater 2, comma 6, della legge regionale n. 32/2002, cosi' come inserito dalla presente legge. 3. Lo schema-tipo della convenzione e dell'attestazione finale di cui all'art. 17-ter, commi 4 e 13, sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 1.