Art. 2 
  1. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta
provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «Art. 27 (Disposizioni transitorie). - 1. I rifugi esistenti devono
adeguarsi entro  il  termine  previsto  dalla  normativa  statale,  a
condizione che il  "piano  di  adeguamento  dei  rifugi  alpini  alle
disposizioni antincendio" corrisponda ai requisiti di cui al  decreto
del Presidente della Provincia 1° ottobre 2015, n. 24,  e  sia  stato
presentato  entro  il  1°  novembre  2015  alla   gia'   Ripartizione
provinciale Protezione antincendi  e  civile,  oggi  Agenzia  per  la
Protezione Civile, e previo deposito, entro il 1° dicembre 2018,  dei
moduli A e B  allegati  al  presente  decreto  presso  il  competente
Comune. Ai fini dell'ottenimento  della  licenza  d'uso  provvisoria,
insieme agli allegati A e B, deve essere presentato anche il modulo C
allegato al presente decreto. 
  2. Il gestore e un tecnico dallo stesso incaricato devono attestare
il rispetto di  almeno  quattro  delle  seguenti  prescrizioni,  come
disciplinate dalle specifiche regole tecniche:  resistenza  al  fuoco
delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni;
corridoi;  scale;   ascensori   e   montacarichi;   impianti   idrici
antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei  punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie  d'uscita  ad
uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista  la  reazione
al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. 
  3. A conclusione dei lavori di adeguamento deve  essere  effettuato
il collaudo antincendio della struttura.»