Art. 7 Finanziamento. Inserimento dell'art. 6-ter nella l.r. 28/2008 1. Dopo l'art. 6-bis della l.r. 28/2008 e' inserito il seguente: «Art. 6-ter (Finanziamento). - 1. Le attivita' istituzionali a carattere continuativo di cui all'art. 3-bis, comma 2, lettera a), sono finanziate con un contributo annuale, con eventuali proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare e' definito con legge regionale di bilancio. 2. Le attivita' istituzionali a carattere non continuativo di cui all'art. 3-bis, comma 2, lettera b), non coperte dal contributo di cui al comma 1, sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare e' determinato sulla base delle tariffe definite dal piano di attivita' e secondo le modalita' stabilite dalla convenzione quadro di cui all'art. 3-bis, comma 5.».