Art. 7 
 
                           Finanziamento. 
           Inserimento dell'art. 6-ter nella l.r. 28/2008 
 
  1. Dopo l'art. 6-bis della l.r. 28/2008 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-ter (Finanziamento). -  1.  Le  attivita'  istituzionali  a
carattere continuativo di cui all'art. 3-bis, comma  2,  lettera  a),
sono finanziate con un contributo annuale, con  eventuali  proiezioni
pluriennali, a copertura dei  costi  che  concorrono  direttamente  e
indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare e' definito con
legge regionale di bilancio. 
  2. Le attivita' istituzionali a carattere non continuativo  di  cui
all'art. 3-bis, comma 2, lettera b), non coperte  dal  contributo  di
cui al comma 1, sono finanziate mediante l'erogazione di compensi  il
cui ammontare e' determinato sulla base delle  tariffe  definite  dal
piano di attivita' e secondo le modalita' stabilite dalla convenzione
quadro di cui all'art. 3-bis, comma 5.».