Art. 3 Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 66/2005 1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 66/2005 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), persegue le finalita' di cui all'art. 1 individuando le tipologie di interventi necessarie per l'attuazione delle stesse.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 66/2005 e' inserito il seguente: «1-bis. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e con la relativa nota di aggiornamento la Regione stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, gli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura.». 3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis».