Art. 3 
 
Interventi di sostegno per la pesca professionale  e  l'acquacoltura.
  Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 66/2005 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  66/2005  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La Regione, nell'ambito del  programma  regionale  di  sviluppo
(PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1  (Disposizioni
in materia di programmazione  economica  e  finanziaria  regionale  e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008), persegue le finalita' di cui  all'art.  1  individuando  le
tipologie di interventi necessarie per l'attuazione delle stesse.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 66/2005  e'
inserito il seguente: 
    «1-bis. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e
con  la  relativa  nota  di  aggiornamento  la   Regione   stabilisce
annualmente, in coerenza con il PRS, gli interventi di incentivazione
della pesca professionale e dell'acquacoltura.». 
  3. Al comma 2 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  66/2005  le
parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis».