Art. 10 
 
   Disposizioni per favorire l'estinzione delle comunita' montane 
 
  1. Al fine di favorire la conclusione del processo  di  superamento
delle comunita' montane disposto al capo IV della legge regionale  28
settembre 2012, n. 11 (Disposizioni  organiche  in  materia  di  enti
locali), in deroga a quanto  disposto  dall'articolo  6  della  legge
regionale 14 marzo  2014,  n.  3  (Legge  sulla  montagna)  la  somma
complessiva di euro 400.000,00 a valere sugli  stanziamenti  disposti
sul capitolo 151888 della missione 9 (Sviluppo sostenibile  e  tutela
del  territorio   e   dell'ambiente),   programma   09.07   (Sviluppo
sostenibile territorio montano,  piccoli  comuni),  titolo  1  (Spese
correnti) del bilancio regionale 2018  e'  destinata  alle  comunita'
montane di cui all'articolo 24, comma  1,  della  legge  regionale  5
dicembre  2016,  n.  24  (Assestamento  del  bilancio  di  previsione
finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie). 
  2. I criteri per il riparto delle risorse di cui al  comma  1  sono
definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle
esigenze connesse alla conclusione delle  attivita'  di  liquidazione
dichiarate dai commissari liquidatori.