Art. 10 Disposizioni per favorire l'estinzione delle comunita' montane 1. Al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle comunita' montane disposto al capo IV della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), in deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna) la somma complessiva di euro 400.000,00 a valere sugli stanziamenti disposti sul capitolo 151888 della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio regionale 2018 e' destinata alle comunita' montane di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie). 2. I criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze connesse alla conclusione delle attivita' di liquidazione dichiarate dai commissari liquidatori.