Art. 20 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari) e' aggiunto il seguente: «4-quater. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, non utilizzate nel corso dell'anno sono portate in aumento delle disponibilita' finanziarie del gruppo per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della legislatura.».