Art. 20 
 
 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 
 
  1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo  1  della  legge  regionale  8
giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai  gruppi  consiliari)
e' aggiunto il seguente: 
    «4-quater.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  4,  non
utilizzate  nel  corso  dell'anno  sono  portate  in  aumento   delle
disponibilita'  finanziarie  del  gruppo  per  l'anno  successivo   e
comunque non oltre la fine della legislatura.».