Art. 21 Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 1. L'articolo 3 della l.r. 20/1981 e' sostituito dal seguente: «1. Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, secondo le modalita' e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono stipulare contratti di diritto privato di natura fiduciaria a tempo determinato o di collaborazione ai sensi dell'articolo 3-ter. Tali contratti hanno durata non superiore alla legislatura, fermo restando quanto previsto dal comma 5. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto si avvalgono di: a) dipendenti della Regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; b) dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti; c) personale diverso da quello di cui alle lettere a) e b). 3. Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, possono altresi' avvalersi di dipendenti di cui al comma 2, lettera b), comandati, presso il Consiglio regionale, su richiesta del medesimo Presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, dell'ente o dell'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata pari all'assegnazione al gruppo e comunque non superiore alla durata della legislatura. Il contratto cessa anticipatamente in caso di richiesta da parte del Presidente del gruppo consiliare o del Consigliere in caso di gruppo misto. 4. Il costo complessivo per il personale comandato di cui al comma 3 e' computato nel tetto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, e pertanto non rientra nella spesa per il personale del Consiglio regionale. 5. I contratti di cui al comma 1 possono essere risolti in qualsiasi momento da entrambe le parti, oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione. Il rapporto contrattuale cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo consiliare. 6. Il Presidente del gruppo o il Consigliere appartenente al gruppo misto secondo le modalita' e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, puo' apportare modifiche al contratto con proposta sottoscritta per accettazione dal dipendente o dal collaboratore e trasmessa agli uffici del Consiglio regionale. 7. Le attivita' connesse all'elaborazione e liquidazione delle competenze per il personale dei Gruppi consiliari sono effettuate dagli uffici del Consiglio regionale.»