Art. 21 
 
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1981,  n.
                                 20 
 
  1. L'articolo 3 della l.r. 20/1981 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il Presidente del gruppo consiliare o il  singolo  componente
del gruppo misto, nel  rispetto  dei  limiti  delle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 4, secondo le modalita' e le procedure definite
con  deliberazione  dell'Ufficio  di  Presidenza,  possono  stipulare
contratti di diritto privato di natura fiduciaria a tempo determinato
o di collaborazione ai  sensi  dell'articolo  3-ter.  Tali  contratti
hanno durata non superiore alla legislatura,  fermo  restando  quanto
previsto dal comma 5. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del gruppo consiliare
o il singolo componente del gruppo misto si avvalgono di: 
      a)  dipendenti  della  Regione,  degli   enti   strumentali   o
dipendenti dalla Regione collocati in aspettativa senza  assegni  per
tutto il periodo dell'incarico; 
      b)  dipendenti  a  tempo  indeterminato  provenienti  da  altre
amministrazioni, enti o aziende pubbliche, collocati in posizione  di
aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti; 
      c) personale diverso da quello di cui alle lettere a) e b). 
    3. Il Presidente del gruppo consiliare o  il  singolo  componente
del gruppo misto, nel  rispetto  dei  limiti  delle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 4, possono altresi' avvalersi di dipendenti  di
cui al comma 2, lettera b), comandati, presso il Consiglio regionale,
su richiesta del medesimo Presidente  del  gruppo  consiliare  o  del
Consigliere in caso di gruppo misto e assegnati ai gruppi stessi,  se
l'ordinamento  dell'amministrazione,  dell'ente  o  dell'azienda   di
appartenenza  non  consente  il  collocamento  in  aspettativa  o  in
posizione  di  fuori  ruolo.  Il   comando   ha   una   durata   pari
all'assegnazione al gruppo e comunque non superiore alla durata della
legislatura. Il contratto cessa anticipatamente in caso di  richiesta
da parte del Presidente del gruppo consiliare o  del  Consigliere  in
caso di gruppo misto. 
    4. Il costo complessivo per il  personale  comandato  di  cui  al
comma 3 e' computato nel tetto delle risorse di cui  all'articolo  1,
comma 4, e pertanto non rientra nella  spesa  per  il  personale  del
Consiglio regionale. 
    5. I contratti di cui  al  comma  1  possono  essere  risolti  in
qualsiasi momento da entrambe le parti, oltre  che  per  giustificato
motivo, anche a causa del venir meno del rapporto  fiduciario,  sulla
base di una adeguata  motivazione.  Il  rapporto  contrattuale  cessa
comunque in caso di scioglimento del gruppo consiliare. 
    6. Il Presidente del gruppo  o  il  Consigliere  appartenente  al
gruppo misto  secondo  le  modalita'  e  le  procedure  definite  con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, puo' apportare modifiche al
contratto con proposta sottoscritta per accettazione dal dipendente o
dal collaboratore e trasmessa agli uffici del Consiglio regionale. 
    7. Le attivita' connesse all'elaborazione  e  liquidazione  delle
competenze per il personale dei  Gruppi  consiliari  sono  effettuate
dagli uffici del Consiglio regionale.»