Art. 22 
 
Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 8 giugno  1981,
                                n. 20 
 
  1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 20/1981 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis. (Contratti a tempo determinato) - 1. Il  trattamento
economico dei personale di cui all'articolo 3, comma 1,  assunto  con
contratto a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, e' stabilito
dal Presidente del gruppo o dal singolo componente dei gruppo  misto,
in relazione alle prestazioni richieste ed e' parametrato sulla  base
dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL. 
    2. Il trattamento  economico  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
integrato da  una  indennita'  onnicomprensiva  sostitutiva  di  ogni
compenso accessorio, secondo fasce di importo  definite  dall'Ufficio
di Presidenza.».