Art. 22 Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 20/1981 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis. (Contratti a tempo determinato) - 1. Il trattamento economico dei personale di cui all'articolo 3, comma 1, assunto con contratto a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, e' stabilito dal Presidente del gruppo o dal singolo componente dei gruppo misto, in relazione alle prestazioni richieste ed e' parametrato sulla base dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 puo' essere integrato da una indennita' onnicomprensiva sostitutiva di ogni compenso accessorio, secondo fasce di importo definite dall'Ufficio di Presidenza.».