Art. 23 Inserimento dell'articolo 3-ter nella legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 1. Dopo l'articolo 3-bis della l.r. 20/1981 e' inserito il seguente: «Art. 3-ter. (Contratti di collaborazione) - 1. I contratti di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1 sono stipulati nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in quanto compatibili. Il trattamento economico e' stabilito in relazione alle prestazioni richieste.».