Art. 23 
 
Inserimento dell'articolo 3-ter nella legge regionale 8 giugno  1981,
                                n. 20 
 
  1.  Dopo  l'articolo  3-bis  della  l.r.  20/1981  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 3-ter. (Contratti di collaborazione) - 1.  I  contratti  di
collaborazione di cui all'articolo 3,  comma  1  sono  stipulati  nel
rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 7,  commi
5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche)  in  quanto  compatibili.  Il  trattamento
economico e' stabilito in relazione alle prestazioni richieste.».